Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15982 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/06/2021), n.15982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3328-2017 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SAMUELE DONATELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1908/2016 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST.

di LECCE, depositata il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1908/2016, depositata il 18 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha riformato la pronuncia di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione recante revoca dell’esenzione usufruita dalla contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, in relazione a contratto di compravendita di terreni agricoli registrato in data 30 dicembre 2004;

– per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che l’avviso di liquidazione era stato tempestivamente notificato nel giugno 2010 in quanto la decadenza dall’esenzione conseguiva, nella fattispecie, da evento successivo al contratto (difetto di conduzione del compendio unico) da ricondurre alla disciplina del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, e che, pertanto, il termine (triennale) di decadenza, per l’esercizio del potere impositivo (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2), doveva computarsi a decorrere dalla data (8 marzo 2010) in cui era pervenuto all’amministrazione un atto di denuncia-esposto (in ordine alla cennata causa di decadenza);

2. – B.P. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo alle ragioni che avevano determinato l’impossibilità di condurre e coltivare i terreni, ragioni esistenti al momento stesso del rogito notarile e da correlarsi ad una controversia insorta tra la dante causa e l’affittuario dl quei terreni, – il dies a quo del termine triennale di decadenza avrebbe dovuto correlarsi alla stessa data di conclusione del contratto di compravendita, – a quel momento già prospettabile, difatti, l’ineseguibilità dell’impegno assunto ai fini del godimento dell’esenzione, – e che, ad ogni modo, di detta impossibilità avrebbe dovuto tenersi conto nella stessa lettura della disposizione di favore (D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis), nel senso che l’impegno assunto in contratto avrebbe dovuto intendersi come riferito al momento della effettiva traditio dei terreni (qual conseguita solo nel 2015);

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, espone la denuncia di omesso esame dell’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato, eccezione riproposta con le controdeduzioni di appello;

2. – il primo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo, – per quanto di ragione è fondato, e va accolto;

3. – il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, commi 1 e 2 (inserito dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7, e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2005, art. 3), dispone nei seguenti termini:

– “l. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5-bis, commi 1 e 2. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto”;

– a sua volta, la richiamata L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, comma 2, espressamente prevede che, nel caso di violazione dei cennati obblighi, “sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute”;

3.1 – la Corte ha già avuto modo di rilevare che l’esenzione in discorso è condizionata, a pena di decadenza, (anche) “all’impegno del richiedente di costituire un unico compendio immobiliare e di coltivarlo e condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento” (Cass., 9 aprile 2018, n. 8618); e, può soggiungersi, nemmeno pare lecito dubitare della natura complementare dell’imposta di registro nella fattispecie applicata (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42), venendo in considerazione, come detto, un’ipotesi di revoca dell’agevolazione correlata ad un inadempimento che attinge un’espressa condizione di ammissibilità del beneficio (v. Cass. Sez. U., 21 novembre 2000, n. 1196 cui adde, ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12257; Cass., 31 gennaio 2017, n. 2400; Cass., 5 dicembre 2005, n. 26407);

3.2 – con riferimento, quindi, a disposizioni di favore che, come quella in esame, risultano incentrate su obblighi di comportamento del contribuente che, in caso di inadempimento, danno titolo alla decadenza dal trattamento agevolato, la Corte, con risalente orientamento (che si correla ai dicta di Cass. Sez. U., 21 novembre 2000, n. 1196), ha precisato che non trova applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, – che ha riguardo all’obbligo dei contraenti di denunciare all’Ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta, – così che il contribuente non ha l’obbligo di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell’azione dell’amministrazione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2) non decorre dalla presentazione di tale denuncia (o, addirittura, nell’ipotesi dell’omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile (v. Cass., 5 settembre 2003, n. 12988 cui adde Cass., 13 ottobre 2020, n. 22038; Cass., 17 giugno 2008, n. 16369; Cass., 26 maggio 2008, n. 13491);

– per come condivisibilmente denuncia la ricorrente, – e per come emerge dalla stessa gravata sentenza, – l’impegno alla conduzione e coltivazione dei terreni in questione era ineseguibile già al momento della stipula contrattuale, – risultando che i terreni compravenduti erano oggetto di un contratto di affitto in ordine al quale era insorta controversia, e che l’acquirente di quegli stessi terreni si trovava nella impossibilità di dar seguito all’impegno assunto ai fini del godimento dell’esenzione, – così che, già a decorrere dalla detta data, l’amministrazione avrebbe potuto far uso dei suoi poteri impositivi revocando il trattamento correlato all’esenzione;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, Na causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5,200,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA