Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15981 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/06/2021), n.15981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22407-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F2F CATANIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRA LEGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2013 della COMM.TRIB.REG della Sicilia

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 330/17/13

depositata il 15.10.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2020 dal cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– I fatti di causa – per come si legge nella sentenza impugnata – hanno per oggetto cartella esattoriale relativa a iscrizione a ruolo per recupero IVA anno 2003.

– F2F Catania srl proponeva ricorso avverso detta cartella assumendo di avere pagato l’IVA. L’ufficio si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso. La commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso rilevando che “la produzione era insufficiente per provare l’asserito avvenuto pagamento dell’IVA”. Tale sentenza era gravata di appello dalla contribuente, la quale, a supporto del gravame, produceva “nuovamente in giudizio le deleghe di pagamento dalle quali risulta che la somma di Euro 75.949,47 per IVA del 2003 è stata regolarmente versata”. L’Ufficio si costituiva concludendo per il rigetto del gravame.

– La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania pronunciava la menzionata sentenza con la quale accoglieva l’appello.

– Per la cassazione di detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.

– Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4 e art. 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; 2) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5”; 3) “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Il primo motivo è fondato.

La sentenza impugnata è motivata come segue: “….l’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio e la notifica della relativa cartella operate in sede di controllo automatizzato deve ritenersi frutto di errore. Ciò in quanto, dalla documentazione prodotta in giudizio attentamente esaminata, quanto asserito dalla società contribuente risulta confermato. In buona sostanza la società contribuente ha provato il suo assunto e cioè di avere versato regolarmente quanto dovuto. La verità è che a volte i controlli automatizzati sono fonti di errori ed omissioni, in quanto parte della documentazione cartacea non risulta inserita nell’elaboratore o risulta inserita erroneamente”.

Va premesso che la fattispecie attiene ad un controllo automatizzato, come tale incentrato esclusivamente su dati forniti dal contribuente e che entrambe le decisioni sono fondate sulla documentazione versata dalla società e consistente nelle “deleghe di pagamento”.

Fatta questa premessa, come anticipato, è fondata la prima censura, atteso che – a parte la laconica ricostruzione dei fatti di causa – non è riportata la motivazione della sentenza di primo grado, favorevole all’Ufficio, e così parimenti risulta omessa la indicazione del contenuto dell’atto di appello nonchè della normativa su cui si è basata la decisione. Da qui la illegittimità della sentenza per violazione delle norme descritte in epigrafe.

Accolto il primo motivo, gli altri restano assorbiti; la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia che deciderà, in diversa composizione, anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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