Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15981 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. un., 06/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

32024/2008 del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite,

dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo con le pronunce

di legge.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

A.G., dichiarato idoneo non vincitore all’esito di procedura concorsuale per l’assunzione di personale bandita dal Garante per la protezione dei dati personali, con ricorso notificato il 29 febbraio 2008 adiva il Tribunale amministrativo regionale del Lazio perche’, accertato il suo diritto allo scorrimento della graduatoria, fosse dichiarata l’illegittimita’ del concorso successivamente indetto dal Garante per la copertura di nuove vacanze.

Il TAR, con sentenza del 23 aprile 2008, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Con successivo ricorso depositato il 16 ottobre 2008, la causa veniva iniziata davanti al Tribunale di Roma; nel giudizio si costituiva il Garante eccependo il difetto di giurisdizione ordinaria.

In relazione a questo giudizio l’amministrazione, con atto notificato il 18 giugno 2009, propone regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo, in primo luogo, la sussistenza sulla controversia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; in via subordinata, la sussistenza della giurisdizione amministrativa generale di legittimita’.

Non svolge attivita’ di resistenza l’intimato A.G.; il Pubblico ministero, con le conclusioni scritte, chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Sulla questione dell’ammissibilita’ del regolamento preventivo di giurisdizione in vicenda processuale del tipo di quella descritta in narrativa si sono pronunciate le Sezioni unite della Corte con l’ordinanza n. 14828 dell’8 giugno 20010, la cui motivazione, che il collegio ritiene di far propria, di seguito integralmente si trascrive.

“1 – Il ricorso e’ inammissibile alla stregua della consolidata giurisprudenza in tema di giudicato implicito.

2.- Costituisce principio fermo che, in seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotta dalla L. 26 novembre 1990 n. 353, il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato, dopo la modifica dell’art. 111 Cost., che richiede una “ragionevole durata” della controversia e che intende evitare l’abuso del processo, nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo e’ radicalo, attinente vuoi al merito, vuoi a questioni inerenti ai presupposti processuali, ha efficacia preclusiva della proponibilita’ del regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione.

Di conseguenza il regolamento non e’ piu’ proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, che non sia stata impugnata, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione ben poteva essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo (v., ex plurimis, Cass. sez. un., ordd. n. 26296 del 2008; n. 26092 e n. 14952 del 2007; n. 10315 del 2006).

Si e’ inteso in tal modo porre in rilievo che il regolamento di cui si tratta non costituisce mezzo di impugnazione di una decisione, ma di sollecita definizione della questione di giurisdizione, quando su di essa non sia ancora intervenuta una decisione, e, cosi’, contrastare un possibile uso abusivo del mezzo processuale, in ossequio al principio della effettivita’ della tutela giurisdizionale, come e’ gia’ avvenuto prima della modifica normativa del 1990.

3.1. – Peraltro, il tema della preclusione in ordine alla proposizione del regolamento richiede oggi una precisazione, nel quadro dell’attuale lettura del sistema, alla luce della evoluzione giurisprudenziale che ha dato ingresso nell’ordinamento processuale al principio della translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale, accolto e ribadito dal legislatore. Gli interventi, quasi coevi, di questa Corte (S.U., seni. 22 febbraio 2007, n. 4109) e del giudice delle leggi (seni. 12 marzo 2007, n. 77) hanno introdotto nell’ordinamento il principio della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi ad un giudice privo di giurisdizione nel giudizio riattivato innanzi al giudice che ne e’ provvisto.

Le due Corti – ciascuna muovendosi nella prospettiva piu’ consona al proprio ruolo istituzionale, e cosi ritenendo la prima che alla trasmigrabilita’ del processo tra giudici appartenenti ad ordini diversi potesse giungersi attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle norme processuali vigenti, l’altra che solo una pronuncia di illegittimita’ costituzionale, e non anche una operazione ermeneutica inibita dal tenore delle disposizioni di riferimento, avrebbe potuto superare la rigida impermeabilita’ tra processi innanzi a giudici appartenenti a diversi ordini sono pervenute ad un risultato sostanzialmente identico, quello di escludere la necessita’ della riproposizione ex novo della domanda a seguito di declinatoria della giurisdizione da parte del giudice adito.

3.2. – Ebbene, al di la’ della concreta individuazione del meccanismo processuale idoneo a consentire la “trasmigrazione”, giudicata dalla Corte costituzionale di spettanza del legislatore (che vi ha, infatti, provveduto – come ricordato – con la L. n. 69 del 2009, art. 59), e solo medio tempore ricostruibile in via ermemeutica, e ritenuta, invece, da questa Corte desumibile dagli strumenti gia’ esistenti nel vigente codice di rito (art. 367 c.p.c.), la portata pratica del principio affermato, per la parte che risulta di particolare rilievo nella presente sede, consiste nella inversione di rotta, cui esso da luogo, da una nozione di netta separazione delle giurisdizioni, tale che la pronuncia declinatoria determina la chiusura della vicenda processuale, ferma restando la possibilita’ di promuovere altro giudizio dinanzi ad un giudice di ordine diverso, al riconoscimento della possibilita’ di proseguire il processo innanzi a quest’ultimo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda gia’ proposta, in modo da garantire una pronuncia nel merito: cio’ in coerenza anche con la espansione della giurisdizione esclusiva dell’autorita’ giurisdizionale amministrativa, in seguito al D.Lgs. n. 80 del 1998 e alla successiva L. n. 205 del 2000, pur nella portata fissata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.

In siffatta prospettiva, nella quale i principi costituzionali di effettivita’ e certezza della tutela giurisdizionale impongono che la funzione di dare giustizia, pur articolata, secondo il sistema disegnato dalla stessa Costituzione, attraverso una pluralita’ di ordini giurisdizionali, non sia da questa ostacolata, si realizza la sostanziale riduzione ad unita’ del processo (al di la’ delle formule adottate dalla L. n. 69 del 2009, art. 59 che ad essa da attuazione) dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva all’eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione (v. Cass. S.U., ord. n. 2716 del 2010).

4.1. – Nel quadro del descritto fenomeno unitario, non e’ piu’ possibile limitare (come fin qui ritenuto: v., tra le altre, Cass., sez. un., ordd. N. 5917 del 2008, n. 19787 del 2003; sent, n. 45 del 1999) la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione alla sola ipotesi di proposizione dello stesso nell’ambito del giudizio promosso innanzi a detto giudice, con esclusione del caso in cui il regolamento venga proposto a seguito della riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di potestas iudicandi.

4.2. – Ne’ le suesposte conclusioni possono rinvenire alcuna smentita nella formulazione del richiamato L. n. 69 del 2009, art. 59. La citata disposizione codicistica, dopo avere, al comma 1, previsto che il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica, altresi’, il giudice che ne ritiene munito, e avere, al comma 2, stabilito che, in caso di riproposizione della domanda nel termine ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui si e’ dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dalla instaurazione del primo giudizio, al comma 3 stabilisce che Se sulla questione di giurisdizione non si sono gia’ pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa e’ riassunta puo’ sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

La facoltizzazione del giudice innanzi al quale sia stata riassunta la causa a sollevare la questione con ordinanza innanzi alle sezioni unite non interferisce, infatti, con il regolamento preventivo di giurisdizione, come confermato dall’ultima parte del riferito comma 3.

In altri termini, il potere del secondo giudice di ripensare sulla sua giurisdizione richiama l’art. 45 c.p.c. e la tendenziale unitarieta’ della giurisdizione per effetto della translatio, ma non rimette in termine le parti che nel primo giudizio non hanno impugnato la decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed anzi la hanno accettata con la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato nella decisione stessa, in tal modo determinando l’effetto del giudicalo implicito sulla giurisdizione.

Come rilevato, la regolamentazione normativa sulla translatio, contenuta nel richiamato art. 59, ha espressamente escluso di interferire sul regolamento preventivo e sulla giurisprudenza in tema di giudicato implicito. La nuova disposizione – peraltro non applicabile nella specie ratione temporis – trova la sua ragion d’essere nella divisione funzionale ed organizzativa delle giurisdizioni, che, non diversamente da quanto e’ previsto per la competenza, ed anzi a maggior ragione, esclude la possibilita’ che il giudice di un ordine diverso, negando di avere giurisdizione, la imponga al diverso giudice che egli stesso indica (cosi’ ord. n. 2716 del 2010, con la quale le Sezioni unite si sono pronunciale in senso affermativo con riguardo alla questione del persistente divieto per le parti, dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, di utilizzare il regolamento preventivo di giurisdizione con effetto di superamento della decisione negativa presa sul punto dal giudice adito).

4.3. – Non senza considerare che, come pure sottolineato nella citata ord. n. 2716 del 2010, un ordinato svolgimento del processo poggia anche sulla delimitazione dei tempi in cui gli strumenti di difesa delle parti vanno esperiti: e cio’, si aggiunge, proprio in ossequio al richiamato principio, ormai costituzionalizzato, della durata ragionevole del processo e della necessita’ di evitare l’abuso del processo”.

Pertanto, sulla base delle argomentazioni della precedente decisione, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.

Il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione costituisce giusto motivo di compensazione per l’intero delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate per l’intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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