Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15980 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 27/07/2020), n.15980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12438-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCELLO CUGLIANDRO;

– controricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5048/214/018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

RITENUTO CHE:

L’Agenzia delle Entrate notificava a M.G. avviso di accertamento con cui rettificava in via induttiva degli imponibili dichiarati per l’anno 2009 ai fini Irpef, Irap ed Iva.

Il contribuente proponeva istanza di accertamento con adesione ed il procedimento si concludeva con la sottoscrizione dell’atto di adesione in data 9.4.2015.

M.G. non provvedeva al versamento della prima rata nei venti giorni successivi sicchè il concessionario della riscossione Sicilia s.p.a., notificava al contribuente l’avviso di presa di carico ed intimazione di pagamento delle somme dovute in base all’avviso di rettifica divenuto definitivo.

La CTP di Palermo rigettava il ricorso di M.G. con sentenza n. 3901/2016 che veniva impugnata avanti alla CTR di Palermo. Con sentenza n. 5048/2018 il giudice di appello accoglieva il gravame sul rilievo della palese difformità esistente fra l’atto di adesione depositato dall’Ufficio e quello consegnato al contribuente all’atto di adesione che risultava composto di tre pagine senza alcuna indicazione delle imposte ridotte Sottolineava pertanto che tale circostanza non avrebbe consentito a quest’ultimo di effettuare il versamento della prima rata per una causa a lui non imputabile sicchè gli atti impugnati dovevano essere annullati.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, l’intimato non si è costituito mentre si è costituita la società Riscossione Sicilia s.p.a. istando per l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene in particolare, alla luce delle norme indicate in rubrica, che l’eventuale difformità fra l’atto di adesione depositato in udienza dall’Amministrazione finanziaria e quello consegnato al contribuente non rappresenta una giustificazione per il mancato pagamento della prima rata delle imposte rideterminate a seguito della adesione.

Rileva infatti l’eventuale impossibilità di eseguire il pagamento della prima rata avrebbe dovuto portare il contribuente ad impugnare l’originario atto di accertamento così da impedirne la definitività sollevando in sede contenziosa i vizi della procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 218 del 1997.

Il motivo è fondato.

il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1, dispone che “il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni. dalla redazione dell’atto”, il comma 2, consente il versamento rateale delle somme dovute e prevede, in tal caso, che l’importo della prima rata va versato entro il termine indicato nel comma 1, e il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il versamento di tali somme, e a far pervenire, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia all’ufficio, che “rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione” (comma 3);

il successivo art. 9, (nel testo, qui applicabile, antecedente il D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni nella L. n. 111 del 2011), il quale reca la rubrica “perfezionamento della definizione”, dispone, a sua volta, che “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2”, ed in base al chiaro tenore letterale della norma, in tale seconda ipotesi l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti – pagamento della prima rata e prestazione della garanzia – rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva (Cass. n. 26681/2009; Cass. 2018 13143).

Sulla base del sistema normativo in esame, la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto giuridico tributario solo con la sua perfezione che, in caso di pagamento rateale, presuppone che i futuri versamenti siano assicurati (mediante la prestazione della garanzia), e non rimessi alla mera diligenza del debitore che, nel caso di specie, ha anche interrotto i pagamenti dopo il versamento della prima rata.

Sul tema questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 10086/2009 e, sostanzialmente, nello stesso senso, Cass. n. 18962/2005; id n. 11982/2011) che quando, come nel caso concreto, l’istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l’accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell’Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3, (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4); altra cosa è il “perfezionamento della definizione” concordata (art. 9), che si ottiene, come si è detto, mediante il versamento all’erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, con prestazione di garanzia per quelle successive) e solo dopo il “perfezionamento”, ossia dopo il pagamento del debito tributario scaturente dall’accordo, l’atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma 4, ult. per.);

Si è così, condivisibilmente, statuito che una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, “perfezionare”) l’accordo, versando quanto da esso risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d’impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d’impugnare l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finchè non sia stata “perfezionata” la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato (cfr. Cass. n. 14533/2015; Cass. 2019 n. 2161).

Nel caso in cui l’accertamento con adesione non si perfezioni, è onere del contribuente impugnare l’avviso di accertamento ed in quella sede far valere eventuali vizi della procedura regolata dal D.Lgs. n. 218 del 1997.

Onere che nella specie non è stato assolto.

Il mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, restituisce piena efficacia all’originario accertamento, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che la copia consegnata al contribuente presenti delle carenze quali quelle denunciate nel presente giudizio (mancata indicazione delle imposte ridotte per effetto dell’adesione).

Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rigetto dell’originario ricorso del contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.

Le spese relative alla fase di appello compensate in ragione dell’alternanza delle decisioni.

Vanno invece poste a carico del controricorrente le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; spese del merito compensate; condanna il controricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 4000,00 oltre accessori e s.p.a.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

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