Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15980 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. un., 21/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 21/07/2011), n.15980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M.E., titolare dell’omonima ditta individuale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo

studio dell’avvocato MASTRANGELI PAOLA, rappresentata e difesa dagli

avvocati MUSSONI PATRIZIA, BERNARDINI LEONARDO, per delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FORLI’, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARULLO ANTONIO, per delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

921/2007 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di BOLOGNA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A seguito del ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da M.M.E., con atto notificato il 13.1.11, nei confronti della A.U.S.L.- Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì e del rituale controricorso di quest’ultimaci consigliere designato per l’esame preliminare depositava in data 28.4 c.a. la relazione ex art. 380 bis, dell’8.4.11, come di seguito trascritta.

“Premesso: che la ricorrente, concessionaria di locali situati all’interno di una struttura ospedaliera, adibiti a bar ed attività di ristorazione, impugnò innanzi al locale TAR la revoca, per assunti inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione, adottata dall’AUSL, chiedendo, oltre all’annullamento del provvedimento caducatorio, il risarcimento dei danni, per inadempimenti al disciplinare di concessione da parte dell’amministrazione; che nel corso di quel giudizio la resistente eccepì il difetto di giurisdizione del giudice adito, segnatamente in riferimento alla domanda riconvenzionale, che, in quanto attinente non a danni scaturiti dall’impugnata revocatemi alla mancata esecuzione di lavori pubblici finalizzati alla realizzazione del servizio, esulerebbe dalla giurisdizione esclusiva del G.A per rientrare in quella del G.O.; che, in pendenza del procedimento giurisdizionale amministrativo la concessionaria ha proposto ricorso ex art. 41 c.p.c., per sentir dichiarare la giurisdizione del TAR, anche in relazione alla domanda risarcitoria, evidenziando la dipendenza pure di tale richiesta, derivante da inadempienze dell’AUSL a vari obblighi assunti nell’ambito del rapporto concessorio in contestazione, dal titolo della domanda principale, con conseguente inscindibilità del relativo giudizio, anche al fine della valutazione della legittimità della propria eccezione ex art. 1460 c.c.;

considerato che per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, i rapporti in questione, avendo ad oggetto un’attività che deve svolgersi all’interno di locali destinati a pubblico servizio e, per tanto rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente proprietario, hanno natura concessoria e come tali sono devoluti, in caso di controversia, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 5, come novellato dalla L. n. 205 del 2000 (in tal senso SU. 1.7.09 n. 15381, conf. in precedenza, 17295/03, 327/99, 7131/98, 3075/94, nonchè la recentissima n. 18679/11, pronunziata in un giudizio vertente tra le medesime odierne parti); che l’obiezione opposta dalla resistente amministrazione, secondo cui i danni reclamati dalla ricorrente non deriverebbero dall’impugnata revoca della concessione, non è di per sè sufficiente a comportare la separazione delle domande, considerato che comunque le pretese risarcitorie risultano – se a torto o ragione non rileva – correlate ad asserite inadempienze da parte della concedente agli obblighi assunti con il disciplinare, sicchè comunque implicano una valutazione del comportamento di una delle parti nell’ambito del rapporto instaurato con la concessione, come tale rientrante, anche a prescindere dalla rilevanza spiegata agli effetti dell’eccezione ex art. 1460 c.c., opposta dalla concessionaria agli addebiti motivanti la revoca, nella giurisdizione esclusiva del G.A., estesa (con la sola eccezione, prevista dalla L. cit., art. 5, comma 2, dei rapporti inerenti indennità, canoni ed altri corrispettivi) a tutte le situazioni soggettive comunque derivanti dalla concessione;

ritenuta, conclusivamente, la palese fondatezza del ricorso;

il relatore propone dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.” Disposta l’adunanza di queste S.S.U.U. in camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, adesiva alla riportata relazione, mentre non vi sono state osservazioni da parte dell’amministrazione resistente e del P.G..

Tanto premessoci collegio, richiamate le ragioni esposte nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., che vanno integralmente condivise alla luce della citata e consolidata giurisprudenza, provvede in conformità alla proposta del relatore, dichiarando la giurisdizione esclusiva del G.A., davanti al quale il processo già pende.

Le spese del presente giudizio, infine, seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna la resistente al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, nella misura di complessivi Euro 3.200, 00, di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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