Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15980 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/06/2021), n.15980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20939-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MAGLIA SRL, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 304/2013 della COMM.TRIB.REG. della sicilia,

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 304/1.7/13

depositata il 26.9.2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La vertenza trae origine – per come si legge nella sentenza impugnata – dal ricorso avverso cartella di pagamento per il ritardato pagamento dell’IVA relativa all’anno 2002. La ricorrente, Maglia srl, deduceva di essersi avvalsa del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis e di avere pagato l’intera somma dovuta, sebbene il pagamento dell’ultima rata fosse avvenuto con tre giorni di ritardo.

La CTP di Catania accoglieva il ricorso sul rilievo che il perfezionamento del condono era compatibile con un pagamento non integrale.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate rilevando che il condono non avrebbe potuto perfezionarsi per via del ritardo nel pagamento dell’ultima rata, a nulla rilevando l’entità (tre giorni) del ritardo medesimo.

Si costituiva la contribuente che insisteva perchè la vertenza venisse dichiarata come definita avendo essa aderito anche al c.d. condono tombale, facendo in ogni caso presente – così prosegue la sentenza della CTR – “di avere fatto ricorso alla definizione della lite fiscale pendente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39 e che l’Ufficio non doveva emettere il diniego della definizione. All’uopo proponeva opposizione avverso il suddetto diniego che viene trattato congiuntamente al presente giudizio”. La CTR pronunciava quindi la menzionata sentenza con la quale dichiarava estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

Per la cassazione di detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

– La società contribuente, intimata, non si è costituita; nè si è costituita Riscossione Sicilia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Error in procedendo/Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 con contestuale violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, in combinato disposto con la L. 27 dicembre 2002, n. 289”; 2) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis”.

I due motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente. La ricorrente lamenta le violazioni di legge sopra trascritte – per avere la CTR dichiarato estinto il giudizio – in forza delle seguenti argomentazioni. La stessa CTR – osserva l’Ufficio ricorrente – ha premesso che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto, il che nella specie non si è verificato; il secondo giudice ha quindi rilevato che “risulta dagli atti di causa che la società appellata ha presentato, perfezionandola col versamento della somma, domanda di definizione della lite fiscale pendente”; dato quindi atto del rigetto del diniego opposto dall’Ufficio, la CTR ha affermato che “l’oggetto del presente giudizio non è più l’originaria opposizione alla cartella di pagamento per somme dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione dell’anno d’imposta 2002, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ma se il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis si perfeziona o meno col pagamento della prima rata”. Tutto ciò premesso, la CTR ha concluso dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39 in conformità all’istanza – disattesa dall’Ufficio – di definizione di lite pendente avanzata dalla contribuente.

Il collegio non ritiene di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte (cfr., di recente, cass. 19.1.2018 n. 1317), secondo cui “in tema di condono fiscale, non è ammissibile il c. d. “condono di condono” perchè, altrimenti, il contribuente verrebbe irragionevolmente ad usufruire due volte, per la stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, che, pur espressione dei principi costituzionali di cui agli artt. 81 e 111, verrebbero ad assumere un peso eccessivamente preponderante nel bilanciamento con il valore della parità di trattamento di fronte al Fisco di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost.”.

Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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