Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1598 del 26/01/2021
Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24283/2015 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PACUVIO 34,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALBERTO LOPPI;
– ricorrente –
contro
D.P.R., CONDOMINIO (OMISSIS),IN PERSONA DELL’AMM.RE,
S.G., ST.ER., B.G., SP.RA.,
S.N., MA.AL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI
PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
IMBARDELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
NINA ANNA UTA D’APOLITO ANTONICELLI;
– controricorrenti –
e contro
C.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1219/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 15/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata impugnata M.A. la sentenza n. 1219/2014 della Corte di Appello di Brescia con ricorso resistito con controricorso dell’intimato Condominio di cui in epigrafe.
Il ricorso veniva assegnato per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con ordinanza in Camera di consiglio, non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
In data 28 novembre 2019 i difensori di entrambe le parti hanno depositato nota.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Con la nota innanzi citata è stato congiuntamente dichiarato di voler, “ai sensi dell’art. 390 c.p.c., rinunciare al ricorso al controricorso con compensazione totale delle spese e con ogni consequenziale statuizione in punto di estinzione del giudizio”.
2.- Deve, pertanto, dichiararsi estinto il giudizio.
3.- Nulla per le spese.
4.- Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte;
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021