Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1598 del 24/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14422-2018 proposto da:
B.B.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIAN CARLO CARREGA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
QUESTURA DI (OMISSIS);
– intimata –
avverso il provvedimento R.G. 8785/2018 del GIUDICE DI PACE di
TORINO, depositato il 07/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnato per cassazione l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Torino ha disposto la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dell’interessato adottato dal Questore di (OMISSIS) a seguito del decreto di espulsione pronunciato dal Prefetto di (OMISSIS) ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13.
Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso – volto a censurare l’impugnata determinazione di convalida in quanto adottata oltre il termine di quarantotto ore – è inammissibile per difetto di specificità dal momento che l’illustrazione della censura è del tutto generica e manca di ogni indicazione circa il giorno e l’orario in cui il provvedimento di accompagnamento risulta adottato e circa il giorno e l’orario in cui la relativa richiesta di convalida è stata inoltrata all’ufficio del Giudice di Pace competente.
Ne consegue che l’allegazione secondo cui la censura andrebbe scrutinata “considerato l’orario di apertura delle cancellerie nel giorno di sabato” non è sindacabile.
3. Il secondo motivo di ricorso – volto a censurare l’impugnata determinazione per violazione del principio di non refoulement – è del pari inammissibile per difetto di specificità dal momento che l’illustrazione della censura, pur richiamandosi alle risultanze del verbale di causa – che la Corte, peraltro, non può considerare se non debitamente trascritte nel ricorso – non offre alcun ragguaglio circa la sussistenza di una dedotta “situazione ostativa all’esecuzione del provvedimento espulsivo”, in particolare astenendosi dall’indicare con riferimento al paese di rimpatrio le ragioni per le quali lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Spese alla soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 27 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020