Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1598 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1598 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

()

sul ricorso 20839-2016 proposto da:
SCUDO IMMOBILIARE SRL , LA POGGIO SRL , elettivamente
domiciliati in ROMA, V.LE BRUN() BUOZZI 51, presso lo studio
dell’avvocato NIARCELLO CARDI, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIUSEPPE CRISTIANI;
– ricorrenti contro
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA, MATTIOLI
ANGIOLINO, VIERI ENZO, IMMOBILIARE LA TORRE SRL ,
BELLAVISTA SRL , B&G IMPIANTI SRL, FIN EC() LEASING
SR ;
– intimati avverso la sentenza n. 293/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 29/02/2016;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO OMLIA;

Ric. 2016 n. 20839 aez. M2 – ud. 26-10-2017

RICORSO N. 20839/2016

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza 29.2.2016 la Corte d’Appello di Firenze ha
accolto il gravame proposto da Zucchetti Centro Sistemi spa, Agiolino
Mattioli, Enzo Vieri, Immobiliare La Torre srl, Bellavista srl e B & G
Impianti srl avverso la sentenza di primo grado (Tribunale di Arezzo
sez. Montevarchi n. 197/2008) e, in riforma della stessa, ha respinto

proposta da Scudo Immobiliare srl (in contraddittorio con le
interventrici FIN ECO Leasing spa e La Poggio srl) dichiarando la
natura di strada interpoderale del percorso oggetto di controversia e
la carenza di legittimazione passiva di Agiolino Mattioli e della
Zucchetti Centro Sistemi spa.
Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito ha considerato
lo stato dei luoghi descritto dal CTU (che espressamente aveva
qualificato la strada interpoderale) e in particolare la natura di
collegamento tra le diverse proprietà latitanti, osservando altresì che il
diritto di passo a favore di qualcuno dei proprietari delle particelle
latistanti (peraltro neppure dimostrato) non è ostativa alla suddetta
qualificazione.
2 Contro tale pronuncia ricorrono per cassazione la Scudo
Immobiliare e la Poggio srl.
Le altre parti non hanno svolto difese.
Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del
ricorso.
3 Con l’unico motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
3 cpc la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc, 949 e 2697
cc ritenendo insufficienti le argomentazioni utilizzate dalla Corte
d’Appello a sostegno della natura interpoderale della strada. Rilevano
che manca la prova del conferimento da parte di tutti i proprietari
frontisti e pertanto deve ritenersi fondata l’azione negatoria servitutis
intrapresa dalle ricorrenti che aveva dato prova documentale e,
occorrendo, prova per testi.

‘3

la domanda di inesistenza di servitù di passaggio contro di esse

RICORSO N. 20839/2016

Il Collegio, in via preliminare e del tutto assorbente rispetto ad
ogni altra questione, rileva l’inammissibilità del ricorso per mancata
prova dell’avvenuta notificazione alle altre parti.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a
sezioni unite, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita
per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149

dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di
cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in
funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato
successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di
cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino
all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis
cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti
ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di
mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività
difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è
inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per
il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della
notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore
del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera
di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi
dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di
non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi
tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un
duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo
comma, della legge n. 890 del 1982 (Sez. U, Sentenza n. 627 del
14/01/2008 Rv. 600790, seguita da altre pronunce tra cui Sez. 1,
Sentenza n. 9342 del 10/04/2008 Rv. 602468 e, più di recente, sez. 3,

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cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario

RICORSO N. 20839/2016

Sentenza n. 14780 del 2014; Sez. 5, Sentenza n. 16785 del
2016). Ebbene, nel presente giudizio, caratterizzato da assenza di
attività difensiva delle altre parti, non risulta documentato il
perfezionamento della notifica del ricorso a mezzo del servizio postale,
mancando agli atti gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate
(del resto, la stessa nota di iscrizione a ruolo non contiene alcuna

sistema informatico della cancelleria).
La mancanza di attività difensiva delle altre parti esonera il
Collegio dal provvedere sulle spese.
Trattandosi però di ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 26 ottobre 2017.

indicazione al riguardo, né risultano annotati successivi depositi nel

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