Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1598 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/01/2017, (ud. 12/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 17709/13) proposto da:

Condominio sito in (OMISSIS), (c.f.: (OMISSIS)) In persona

dell’amministratore pro tempore arch. M.P.; rappresentato e

difeso dall’avv. Antonio Avitabile e presso lo stesso domiciliato in

Roma, via Lucio Papirio n.83, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

-intimato –

avverso la sentenza n. 3024/2012 della Corte di Appello di Roma,

deliberata il 24 maggio 2012; pubblicata il 6 giugno 2012; non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito l’Avvocato Antonio Avitabile per il ricorrente;

sentito il Sostituto Procuratore generale, nella persona del dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S. impugnò innanzi al Tribunale di Roma la delibera del Condominio sito in (OMISSIS), di cui faceva parte, deducendone – per quello che ancora conserva di interesse nella presente sede – la nullità per il mancato rispetto del termine di otto giorni liberi che, a mente della previsione dell’art. 22 del Regolamento condominiale, avrebbe dovuto intercorrere tra la data di ricezione della convocazione e la data della celebrazione dell’assemblea; svolse altresì censure di merito sulla non legittimità della ripartizione delle spese e formulò domanda di pagamento dell’indennità per l’occupazione, da parte della impresa appaltatrice dei lavori, di spazi di proprietà esclusiva. Il Condominio eccepì la decadenza dall’impugnazione, à sensi dell’art. 1137 c.c. e la infondatezza nel merito, delle censure avversarie. L’adito Tribunale annullò la delibera interpretando il disposto dell’art. 22 del regolamento condominiale nel senso che gli otto giorni ivi previsti sarebbero dovuti decorrere dalla data di ricevimento dell’avviso di convocazione e non già dalla sua spedizione; disattese altresì l’eccezione di tardività della impugnazione assumendo che tra la data della delibera e quella della notifica della citazione, sarebbero decorsi solo tre giorni.

Il Condominio impugnò tale decisione che fu però confermata dalla Corte di Appello di Roma: osservò tale giudicante che, per quello che concerneva la eccepita decadenza, il Tribunale aveva errato nella indicazione della data in cui sarebbe stata decisa la delibera impugnata ma giudicò che non vi fosse prova univoca che il verbale dell’assemblea fosse stato recapitato al C. nella data di ricezione della raccomandata, difettando la dimostrazione che la raccomandata stessa lo contenesse, per una serie di elementi indiziari; ritenne corretta la interpretazione dell’art. 22 del regolamento condominiale, secondo la quale l’avviso della convocazione in assemblea dovesse non solo essere spedito ma anche ricevuto dal destinatario almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l’assemblea. Respinse infine l’appello incidentale, diretto a censurare l’omessa pronuncia sulla richiesta indennitaria, avanzata dal C..

Per la cassazione di tale decisione il Condominio ha proposto ricorso, affidandolo a due motivi; il C. non ha svolto difese; alla pubblica udienza del 12 ottobre 2016 nessuno era presente per il ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1 – Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e dell’art. 112 c.p.c.; è altresì censurata di contraddittorietà la motivazione adottata dalla Corte per respingere il motivo di appello attinente la decadenza dall’impugnazione della delibera per superamento del termine di trenta giorni, stabilito per le assemblee annullabili, dall’art. 1337 c.c..

p. 2 – Con il secondo motivo – subordinato al rigetto del precedente mezzo – il Condominio ricorrente sostiene la violazione delle regole di ermeneutica – artt. 1362 e 1367 c.c. – in cui sarebbe incorsa la Corte romana nell’interpretare l’art. 22 del regolamento condominiale statuendo che, pur essendo in esso previsto che l’avviso di convocazione debba essere “spedito” almeno otto giorni prima dell’assemblea -, tale previsione debba essere interpretata nel senso che esso debba essere “ricevuto” entro detto termine.

p. 3 – Va preliminarmente scrutinata la tempestività del ricorso: dall’esame degli atti, consentito per il rilievo officioso dei presupposti processuali, emerge che non è stato depositato l’avviso di ricevimento della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, avviato per la notifica a mezzo del servizio postale dal difensore del ricorrente, a ciò autorizzato ai sensi della L. n. 53 del 1994: ciò comporta la inammissibilità del ricorso in quanto la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica deve essere fornita per il tramite della produzione dell’avviso di ricevimento e non ricorrendo nella fattispecie le due ipotesi in cui tale mancanza potrebbe essere sanata, vale a dire la costituzione del soggetto intimato o la tempestiva richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all’amministrazione postale, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, di un duplicato dell’avviso stesso ovvero dell’impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività (così Cass. Sez. 5 n. 26108/2015; Sez. 5 n. 19623/2015; più in genere: Cass. Sez. Un. n. 627/2008).

p. 4 Stante la mancanza di difese della parte intimata – di cui neppure è certa la rituale evocazione in giudizio – non va disposta alcuna regolazione delle spese del presente giudizio; sussistono però i presupposti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per porre a carico della parte ricorrente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte ricorrente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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