Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15979 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. I, 27/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 27/07/2020), n.15979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2894/2019 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Trucco del foro

di Torino;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1085/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino della (OMISSIS) K.M.. A sostegno della decisione è stata confermata la valutazione di non credibilità della vicenda narrata. I motivi d’appello, fondati sulla frequente impossibilità di fornire supporti probatori alle dichiarazioni ed ad una ricostruzione più dettagliata dei luoghi, sono stati ritenuti inadeguati e generici al fine di mutare la valutazione, ampiamente argomentata dal giudice di primo grado, di non credibilità Non può valere, al riguardo, secondo la Corte, la dedotta mancata audizione del ricorrente, pur espressamente richiesta, da parte del Tribunale, non sussistendo un obbligo specifico al riguardo. Le dichiarazioni rese davanti la Commissione sono state in relazione a dettagli significativi, generiche e lacunose, non essendo state fornite, spontaneamente, indicazioni più precise, mentre in relazione a fatti del tutto secondari, sono state dettagliate, ma in modo i influente sulla valutazione di credibilità.

Sono state rigettate anche le domande relative alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) perchè nell’area di provenienza dell’appellante, alla luce delle fonti consultate, non si ravvisa una situazione di violenza generalizzata.

E’ stata, infine, disattesa la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, perchè insufficienti al riguardo sono state ritenute la conoscenza della lingua italiana ed il reperimento di un’occupazione, quest’ultima neanche sufficientemente ed adeguatamente provata. La mancanza di credibilità, infine, rende insufficiente anche la rappresentazione di un’effettiva condizione di vulnerabilità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidandosi a due motivi.

Nel primo motivo viene censurato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ed, in particolare, l’omessa audizione del ricorrente.

Al riguardo precisa preliminarmente il ricorrente di aver ribadito in appello le istanze istruttorie formulate in primo grado e, tra queste, l’istanza di audizione del ricorrente. Rileva di conseguenza, l’insanabile incompatibilità tra il rigetto di tale istanza e le affermate lacune e contraddizioni delle dichiarazioni rese davanti la mmissione. Anche la consultazione delle fonti risulta, infine, parziale e generica.

La censura prospettata, a giudizio del Collegio, introduce un tema, sul quale non riscontra ancora un’indicazione approfondita ed univoca da parte di questa Corte. Si tratta della delimitazione del potere dovere del giudice del merito di procedere all’audizione del richiedente, in particolare dopo la modifica legislativa introdotta con il D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017, con la quale è stato affermato l’obbligo, rimasto inattuato, della videoregistrazione del colloquio del richiedente davanti la Commissione territoriale (novellato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14) e la previsione, per i procedimenti di protezione internazionale, di un modello processuale camerale non partecipato, in funzione della disponibilità della videoregistrazione sopra indicata.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17717 del 2018 ha affermato l’obbligo, a pena di nullità del decreto che decide il ricorso, della comparizione delle parti nel giudizio davanti al Tribunale, avverso il provvedimento della Commissione territoriale ma non quello dell’audizione del ricorrente.

Le indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE relativa al caso Moussa Sacko (C-348/2016 del 26/7/2017), nella quale è stata ritenuta la sufficienza del colloquio svolto nel procedimento di primo grado e la non obbligatorietà dell’audizione davanti al giudice dell’impugnazione quando la domanda risulti prima facie manifestamente infondata ovvero quando le circostanze di fatto (accertate n.d.r.) non lascino alcun dubbio sulla fondatezza della decisione. La giurisprudenza di legittimità ha recepito questa indicazione proprio con riferimento alla novella legislativa introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, precisando che: “Nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”.(Cass. 5973 del 2019, 3023 del 2019). Nella successiva ordinanza n. 33858 del 2019 ha ritenuto che il rinnovo dell’audizione potrebbe giustificarsi solo ove il giudizio d’inattendibilità, espresso sulle dichiarazioni del ricorrente, fosse fondato su carenze probatorie. Successivamente, tuttavia, si è affermato che ove il ricorso contenga motivi od elementi di fatto nuovi (Cass. 27073 del 2019) deve procedersi obbligatoriamente all’audizione. Non può, pertanto, dirsi conclusa l’indagine relativa all’individuazione ed alla definizione di ipotesi certe di obbligatorietà dell’audizione del ricorrente davanti al giudice dell’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale. I principi elaborati dalla Corte di Giustizia escludono la legittimità di un potere discrezionale insindacabile da parte del giudice del merito che rigetti l’istanza di audizione e compia nello stesso tempo una valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti la Commissione territoriale.

Ritiene, di conseguenza, il Collegio che sia di rilievo nomofilattico oltre che nuovo il quesito sollevato con il primo motivo sia in ordine alla legittimità della formulazione di un giudizio d’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente per genericità o imprecisione dei riferimenti storici o geografici che segua al rigetto dell’istanza di audizione, sia, più in generale, sulla conformazione del potere discrezionale del giudice del merito che sia investito della richiesta di audizione, sia, infine, in relazione alla configurablità ed al contenuto minimo dell’obbligo di motivazione del rigetto dell’istanza di audizione tenuto conto del parametro della manifesta infondatezza indicato dalla Corte di Giustizia.

Osserva il Collegio che la questione relativa all’obbligo di procedere all’audizione del ricorrente in determinate circostanze è stata già rimessa alla pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie n. 34044, 32367 e 33389 del 2019, in relazione alla configurabilità della lesione del diritto di difesa del ricorrente ove l’audizione non venga ritenuta condizione essenziale per esprimere una valutazione, secondo il parametro di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, della credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

P.Q.M.

Dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza e per l’effetto rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

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