Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15979 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.27/06/2017), n. 15979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22611/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.V.V. quale socio amministratore e legale rappresentante
pro tempore della società PANIFICIO PASTICCERIA DI
V.D.V. & C. S.N.C. – C.F. e P.I. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO SCARLATA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2239/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CALTANISSETTA,
depositata il 28/05/2015;
viste le memorie ex art. 380 bis c.p.c., depositate da entrambe le
parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. in controversia avente ad oggetto il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate L. n. 388 del 2000, ex art. 8 – in quanto concernenti beni utilizzati in struttura produttiva diversa da quella indicata nel mod. CVS e nelle relative fatture, e comprendenti opere non asportabili eseguite su beni di terzi – l’amministrazione ricorrente censura la decisione con cui la C.T.R. ha ritenuto decisiva la strumentalità degli investimenti all’attività produttiva, valorizzando l’esistenza di due sedi operative e l’assenza di riferimenti normativi alla titolarità degli immobili;
2. deduce a tal fine violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, e degli artt. 67 e 68 TUIR, ritenendo necessario, a fronte di investimenti su beni di proprietà altrui, l’accertamento della relativa amovibilità, la quale nel caso di specie non ricorrerebbe quanto ai beni installati nei locali altrui (“ceramica cli rivestimento, marmo, pietra, cornici in gesso, pannelli in gesso, materiale elettrico e messa in opera, smantellamento pavimenti, impianto idrico e metanifero”);
3. il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata. Considerato che:
4. va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso (sollevata nella memoria di parte ricorrente), in quanto tardivo con riguardo ai termini previsti dall’art. 370 c.p.c.;
5. va altresì preliminarmente esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei soci (nella prospettiva di Cass. S.U. 14815/08) poichè, a differenza dell’atto impositivo – che incide immediatamente sull’imponibile, e solo mediamente sull’imposta, riflettendosi automaticamente, “per trasparenza” D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, sull’imposizione IRPEF a carico dei soci – “l’atto di recupero di credito d’imposta, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8… incidendo (al pari dell’cigevolaione che tende a revocare) direttamente sull’imposta, come (in funzione dell’imponibile) già specificamente definita nei confronti della società, e su di essa esclusivamente “gravante, non comporta interferenza alcuna sulla situazione impositiva dei soci” (Cass. Sez. V, n. 27213/14);
6. nel merito, il motivo è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui “in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquilito, richiesta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 2, istitutiva di un corrispondente credito di imposta, è escluso nell’ipotesi di nldrutturaione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), ira quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sè la ristruttura ione di un immobile, pur nell’ipotesi in cui il All’irato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell’investimento” (Cass. Sez. 5^, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16), a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (cfr. Cass. 21813/16, 28535/13, 21411/12);
7. la sentenza va quindi cassata con rinvio, per nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017