Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15979 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. un., 21/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 21/07/2011), n.15979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

45, presso lo studio dell’avvocato MATTEO LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente 2011 all’avvocato COSTA MICHELE, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Ufficio legale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, PREDEN SERGIO, per delega

in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con procura –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

911/2009 del TRIBUNALE di GROSSETO;

udito l’avvocato Carla D’ALOISIO per delega dell’avvocato Alessandro

Riccio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di voler dichiarare la

giurisdizione della Corte dei conti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

G.A., pensionato dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che fino al 1983 aveva lavorato alle dipendenze di varie compagnie di navigazione e successivamente, fino al collocamento a riposo avvenuto il 30.10.07, delle Ferrovie dello Stato,prestando servizio in navi-traghetto, con ricorso del 25.11.09 adì il Tribunale di Grosseto,in funzioni di Giudice del Lavoro 5al fine di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, sulla base di prolungamenti dei periodi contributivi L. 26 luglio 1984, n. 413, ex artt. 24 e 25, non riconosciutigli, anche all’esito del ricorso gerarchico, dal suddetto istituto previdenziale.

Resistette quest’ultimo,tra l’altro eccependo il difetto di giurisdizione, sull’assunto che la controversia sarebbe stata devoluta alla cognizione della Corte dei Conti.

In considerazione di tale eccezione e della documentata circostanza che, in alcune analoghe controversie, la sezione giurisdizionale toscana della suddetta Corte con sentenza del 23.5.07 aveva declinato la propria giurisdizione, affermando quella del giudice ordinario,ma altrettanto aveva fatto quest’ultimo con sentenza del 17.2.09, il G., paventando che anche nel proprio caso potesse intervenire una pronunzia in tal senso, con ricorso notificato il 24.3.10 ha proposto regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., nel quale,senza esprimersi per l’una o per l’altra tesi, ma limitandosi ad esporre la peculiarità della propria situazione ed a citare i dati normativi di riferimento, ha chiesto a questa Corte la designazione del giudice deputato a conoscere della controversia.

L’I.N.P.S. si è costituito con difensore,intervenendo nell’udienza camerale e ribadendo le proprie precedenti posizioni.

Il P.G., con requisitoria del 19.4.11, confermata in udienza,ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è ammissibile ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1,essendo stato proposto durante la pendenza del giudizio di merito,prima che fosse pronunziata alcuna decisione nell’ambito dello stesso.

2. Ritiene il collegio che il principio,consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite (in considerazione del quale il Tribunale di Grosseto, nella sentenza in narrativa citata, ha ritenuto di dover declinare la propria giurisdizione ed il PG,nella presente sede,ha in tal senso concluso), secondo cui “i giudizi aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato,anche dopo la privatizzazione dei rapporti di lavorò ed il trasferimento delle loro posizioni assicurative ad un apposito Fondo speciale istituito presso L’I.N.P.S.(art 43,legge n. 488 del 1999), i cui eventuali squilibri gestionali sono posti a carico dello Stato ..” appartengono alla giurisdizione della Corte di Conti (v., tra le altre, nn. 24169/04, 5411/04, 5171/04, 10692/02/9362/02), non si attaglia alla specificità dello status previdenziale in esame, attinente alla posizione di un ex lavoratore, appartenente al “personale di ruolo delle navi – traghetto,dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”,costituente oggetto di particolare e differenziata disciplina,contenuta nel Titolo 5^ della 26 luglio 1984, n. 413, sul “riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”.

3. Nell’ambito della citata normativa,il cui più significativo effetto (art. 2) fu quello di sopprimere la “Cassa nazionale per la previdenza marinara ” e trasferire tutti i relativi rapporti giuridici alla ordinaria gestione presso l’I.N.P.S. dell'”assicuraz’one generale obbligatoria per l’invalidità,la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”, il suddetto personale navigante delle F.F.S.S. viene preso in particolare considerazione da una serie di disposizioni,contenute nel Titolo 5^, tra le quali specifica rilevanza assumono,ai fini della pronunzia regolatrice richiesta dal ricorrente,quelle contenute nell’art. 40, il cui comma 1 testualmente prevede che “il personale navigante del settore delle navi traghetto, dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, già in servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1980, è iscritto, a far tempo da quest’ultima data, alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al titolo 2^ della legge stessa”. Tale regola generale trova una parziale deroga nel secondo comma,nella parte in cui prevede che detto personale continua a restare iscritto al fondo speciale delle ferrovie dello Stato, limitatamente all’attività prestata anteriormente al 1.1.1980.

4. L’applicazione delle citate disposizioni alla fattispecie,relativa ad un marittimo assunto nel 1983 (dunque dopo il 1980) dalle Ferrovie dello Stato, comporta che lo stesso non aveva più titolo, ai sensi del secondo comma citato,ad essere iscritto nel fondo speciale per i ferrovieri presso l’I.N.P.S., dovendo invece essere iscritto alla ordinaria e generale gestione assicurativa dell’istituto.

5. Da quanto sopra considerato discende che,non gravando,neppure in parte,il trattamento previdenziale del ricorrente sul suddetto fondo speciale per le F.F.S.S., non sussiste nel caso in esame la particolare ratio,ravvisata nella circostanza che gli eventuali “squilibri gestionali” del fondo per i ferrovieri di cui alla L. n. 488 del 1999, art. 43, sono posti a carico dello Stato, costituente l’essenziale elemento di collegamento, in base al quale la citata giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha ripetutamente dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti nelle controversie previdenziali relative a tutti gli altri ex ferrovieri, non naviganti.

6. Va,conclusivamente,dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,alla cui generalizzata cognizione sono devolute ex artt. 444 e segg. c.p.c., le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e davanti al quale, nella specie già correttamente adito dal ricorrente, il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

7. Tenuto conto,infine, dell’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici di legittimità e del contrasto,in narrativa riferito, tra quelli di merito,giusti motivi comportano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte,a sezioni unite,dichiara la giurisdizione del giudice ordinario ed interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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