Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15979 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/06/2021), n.15979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17078-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

SIAI SUD ITALIA AUTO IMPORT DI G.C. & FIGLI SRL,

elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dagli

avvocati CHIARA CAROLI, GIUSEPPE RINALDI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 122/2013 della COMM.TRIB.REG. della Puglia

SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia sezione staccata di Taranto n. 122/2013

depositata il 25.6.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– La srl Sud Italia Auto Import di G.C. & F. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento – recante rideterminazione IVA per l’anno 2002 in relazione ad acquisti intracomunitari e per indebita applicazione del regime del margine – traente origine da PVC della Guardia di Finanza avente ad oggetto autovetture commercializzante dalla ricorrente, acquistate da fornitori nazionali e provenienti da esportatori Europei.

– Per resistere al ricorso si costituiva l’Agenzia delle Entrate.

– La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto accoglieva il ricorso sulla scorta di due fondamentali punti, costituiti dalla buona fede della contribuente (testimoniata dall’acquisizione delle fatture d’acquisto dall’esportatore Europeo nelle quali figurava l’annotazione dell’appartenenza della merce al regime del margine) e dalla genericità – e il conseguente valore di mera presunzione – dell’assunto dell’Ufficio secondo cui ai veicoli in contestazione non potesse applicarsi il regime del margine a ragione del fatto che gli stessi erano intestati a società di capitale del paese di origine non assoggettabili al particolare regime in parola.

– Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, al quale resisteva la società contribuente.

– La CTR pronunciava la sopra menzionata sentenza, con la quale – rigettata in via preliminare l’eccezione d’inammissibilità del gravame per mancanza degli specifici motivi di impugnazione sul rilievo della rilevabilità dei medesimi, a ciò non ostando la pure rilevata “maniera farraginosa e atecnica” della relativa esposizione – confermava la sentenza di prime cure.

– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo – illustrato da memoria – al quale resiste con controricorso la società contribuente che svolge pure ricorso incidentale al quale resiste, a sua volta, con controricorso l’Ufficio ricorrente in via principale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso principale consta di un unico motivo che reca: “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e 38 convertito in L. n. 85 del 1995; art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

– Il ricorso incidentale consta, anch’esso, di un unico motivo che reca: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, n. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

– Per ragioni di ordine logico, va trattato prima il ricorso incidentale, dal momento che con esso la contribuente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata laddove la CTR ha, preliminarmente, rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per l’assenza degli specifici motivi di impugnazione.

– La sentenza della CTR è immune dalle censure mosse dalla ricorrente in via incidentale. Invero i secondi giudici hanno ritenuto che i motivi di appello fossero tali da far comprendere e delimitare il thema decidendum, spiegando poi nella diffusa motivazione (capi 6 e 7) della decisione poi adottata le ragioni poste a base del rigetto del gravame e della conseguente conferma della sentenza di prime cure.

– Può ora esaminarsi il ricorso principale, che è fondato.

– La CTR ha affermato che solo 14 auto (su 73 acquistate) risultavano intestata a società di autonoleggio o leasing; che l’onere in capo al cessionario di valutare la correttezza delle detrazioni IVA operate sarebbe insorto solo a seguito della circolare MEF del 18.7.2003 n. 40/E, di data successiva ai fatti di causa, con la conseguenza che – prima della vigenza di detta circolare – il cessionario aveva l’onere di controllare la regolarità formale della contabilità, cosa nella specie avvenuta con riguardo alla annotazione, presente nelle fatture, che i beni in parola erano stati assoggettati al regime del margine.

Il collegio rileva, innanzi tutto, che il dato numerico (14 auto su un totale di 73) non è rilevante, nel senso che, limitatamente allo stesso, è incontestato il fatto della loro intestazione a società di autonoleggio ovvero di leasing, con la conseguenza che la pretesa fiscale, in relazione ai 14 veicoli, può essere ritenuta legittima o meno, ma non per effetto dell’evidenziato dato numerico; in secondo luogo si rappresenta che la circolare sopra menzionata non contiene – nè può contenere – disposizioni normative che tocca solo al legislatore dettare, ma solo istruzioni esplicative di norme che, nella specie, sono individuabili nella L. 22 marzo 1995, n. 85, art. 36 che, a sua volta, discende dall’art. 26 bis Direttiva 77/388/CE: in base a tale normativa il regime del margine è applicabile quando non è stata esercitata la detrazione “a monte” da parte del cedente, restando il relativo onere della prova in capo al soggetto – nella specie la contribuente odierna resistente – che intende avvalersene, non risultando sufficiente a tal fine la mera regolarità formale dei documenti, come l’annotazione del regime de quo sulle fatture.

L’ufficio ha formato l’atto impositivo sulla scorta delle indagini svolte dalla G. di F. e sfociate nel PVC. Nell’avviso di accertamento – per quanto di interesse nella presente sede – si dà atto che l’annotazione del regime in questione appare sulle fatture delle auto di provenienza intracomunitaria; nell’atto impositivo però è anche precisato che “L’esame dei documenti delle autovetture commercializzate ed esibiti dalla società ha evidenziato che tali automezzi risultavano provenire da società estere operanti nel settore dell’autonoleggio o nel commercio autoveicoli, le quali pertanto hanno potuto detrarre l’IVA a monte; tale provenienza fa venire meno uno dei requisiti necessari per potere applicare il c.d. regime del margine a tali beni, come previsto dal D.L. n. 41 del 1895, art. 36, comma 1”.

Tale fondamentale circostanza – attesa la natura documentale della prova così introdotta in giudizio – non è stata adeguatamente valutata dalla CTR, che ne ha ridimensionato la portata (ad essa riconoscendo solo l’idoneità ad ingenerare un “sospetto”, bisognoso di essere suffragato da ulteriori approfondimenti da parte da parte dell’Ufficio procedente) a ragione del fatto che la circolare del MEF sopra menzionata non era applicabile, perchè di data posteriore ai fatti di causa; la CTR non ha, in definitiva, chiarito le ragioni per cui i libretti di circolazione avrebbero necessitato di ulteriori approfondimenti, proprio per via del “sospetto” di cui sopra.

Tutto ciò premesso, ritiene il collegio di dare continuità alla interpretazione contenuta nella sentenza delle SS. UU. della S.C. n. 21105 del 12.9.2017 (alla luce anche delle decisioni della Corte di Giustizia U.E., in particolare della recente 18.5.2017 in causa C-624/15) ribadita da numerose successive pronunce, tra le quali si rammentano le ordinanze n. 9848/2018 e n. 9850/2018.

Secondo la segnalata interpretazione, il regime del margine – che costituisce il thema decidendum della presente controversia – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui applicazione deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’Amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di avere agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad una evasione fiscale, ma anche di avere usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, rientra in tale diligente condotta l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia stata già assolta da altri senza possibilità di detrazioni. Nell’ipotesi – come nella specie – in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato di veicoli, opera la presunzione dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio proprio dell’attività dell’impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole.

Conclusivamente, il ricorso principale va accolto, quello incidentale va rigettato, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione. Sussistono i presupposti processuali, quanto al ricorso incidentale, per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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