Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15977 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 15977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10214-2012 proposto da:

CHIARA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato CARLO TOTINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato AURELIA DI NUNZIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 349/2011 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

24/10/2011 R.G.N. 513/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per improcedibilità,

inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 24 ottobre 2011, il Tribunale di Vasto rigettava l’opposizione proposta da Chiara s.r.l. al precetto intimatole il 7 luglio 2011 da S.F. di pagamento della somma di Euro 635,68 oltre accessori con decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Esso ne escludeva, infatti, la dedotta nullità per omessa notificazione del titolo esecutivo e per difetto di indicazione dei suoi estremi nell’atto di intimazione, in violazione dell’art. 479 c.p.c., comma 1 e art. 654 c.p.c., comma 2, ritenendo sufficiente ad integrare i requisiti prescritti dalle norme citate l’indicazione in esso del numero del decreto ingiuntivo, della data e dell’organo di sua emissione, di notificazione e di apposizione della formula esecutiva.

Con atto notificato il 18 aprile 2012, la società ricorre per cassazione con unico motivo; l’intimato non ha svolto difese.

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 479, 480, 654 e (implicitamente) 647 c.p.c., per mancata indicazione nel precetto intimato del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell’apposizione della formula di esecutività, non ricavabile in alcun modo contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Ed infatti, esso non reca nè la trascrizione, nè la specifica indicazione della sede di produzione dell’atto di precetto, di cui è stata dedotta la nullità per omessa indicazione della data del provvedimento di apposizione della formula esecutiva (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22510; Cass. 2 marzo 2006, n. 4649), sufficiente ai sensi dell’art. 654 c.p.c., comma 2 ad evitare la necessità di una nuova notificazione del titolo esecutivo (Cass. 30 maggio 2007, n. 12731).

Tale carenza integra la violazione del principio di specificità del motivo prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sotto il profilo di autosufficienza del ricorso, così da non rendere possibile a questa Corte l’esame della questione devoluta (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937).

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte intimata vittoriosa svolto difese nell’odierno giudizio.

PQM

 

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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