Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15977 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. un., 21/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 21/07/2011), n.15977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTE

GIAN ANTONIO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, ROMEO GESTIONI S.P.A.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

91931/2009 del TRIBUNALE di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite

civili ed in camera di consiglio, confermi la giurisdizione del

giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Fatto

IN FATTO

La sig. F. citò in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Romeo Gestioni spa, l’Amministrazione per il Comune di Milano Demanio e Patrimonio ed il Comune di Milano perchè fosse accertata la sua successione nel rapporto locativo intercorrente tra il suo defunto coniuge ed il Comune di Milano, nonchè perchè i convenuti fossero dichiarati responsabili di atti lesivi del suo onore e fossero condannati a risarcirle i relativi danni.

Nel corso del giudizio il Comune di Milano e l’Amministrazione del Demanio hanno posto la questione della giurisdizione. Sicchè, la F. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Non hanno resistito gli enti intimati.

Diritto

IN DIRITTO

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, è stato affermato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all’assegnazione medesima e caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione o successione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione (Cass. SU 10 agosto 2000, n. 563).

La legge Regione Lombardia 12 maggio 1983, n. 91, stabilisce all’art. 14 che, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare, tra cui appunto il coniuge, senza riservare all’Amministrazione alcuna discrezionalità in proposito. La sussistenza del diritto soggettivo in capo all’aspirante comporta, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario, come già affermato da questa Corte attraverso un precedente che ha specificamente riguardato la disposizione normativa menzionata (Cass. SU 10 febbraio 1996, n. 1029, con riferimento al subentro dei figli conviventi).

Anche riguardo all’altra domanda formulata contro gli enti convenuti sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, siccome non è posto in discussione l’esercizio di una potestà pubblica, bensì si controverte della responsabilità per comportamenti omissivi che avrebbero consentito il prodursi di eventi dannosi a carico dell’attrice attraverso azioni ingiuriose commesse da altri. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con condanna degli enti intimati a rivalere la ricorrente delle spese sopportate nel giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna gli enti intimati in solido al pagamento delle spese del giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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