Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15976 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 27/07/2020), n.15976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23569/2015 proposto da:

M.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI STEFANO;

– ricorrente –

contro

BONAVIRES ASSICURAZIONI S.A.S. DI B.N., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato

DANIELA GIAMPORTONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO

DELL’OGLIO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2473/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/12/2014, r.g.n. 168/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il Consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA

che:

con ricorso depositato il 23 aprile 2009 M.T., premesso di aver lavorato alle dipendenze della s.a.s. BONAVIRES Assicurazioni con la qualifica di impiegata di concetto di seconda categoria addetta alla contabilità secondo il c.c.n.l. per il personale delle agenzie di assicurazioni, dal 26 aprile 1996 fino al 28 ottobre 2007, chiedeva la condanna dell’anzidetta società al pagamento della somma di Euro 20.498,28 a titolo differenze retributive (mancata corresponsione degli aumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nonchè del premio aziendale di produttività, dell’una tantum e dell’indennità di cassa). Con sentenza n. 325 del 26 gennaio 2012 l’adito giudice del lavoro di Palermo, ritenuto che il contratto per il personale delle agenzie di assicurazione, (C.S.A.) destinato a regolare il rapporto tra le parti, non era stato più oggetto di rinnovo sicchè poteva farsi riferimento, in via paramedica ai fini della equa retribuzione ex art. 36 Cost., al c.c.n.l. UNAPASS, accoglieva per quanto di ragione la domanda, con la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 17.830,64;

la decisione di primo grado veniva impugnata dalla soccombente BONAVIRES Assicurazioni s.a.s. e la Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 2473 in data 18/22 dicembre 2014, riformava parzialmente la gravata pronuncia, condannando la società al pagamento, in favore dell’appellata M., della complessiva somma di Euro 854,353 oltre accessori di legge, dichiarando per intero compensate le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio. Secondo la Corte palermitana, infatti, in base alla richiamata giurisprudenza di legittimità, una volta non più rinnovato il contratto collettivo (C.S.A.), al quale le parti si erano riferite per la disciplina del rapporto in questione, in mancanza altresì di prova dell’applicazione, espressa o tacita, del c.c.n.l. UNAPASS, il rapporto doveva intendersi regolato ai sensi dell’art. 36 Cost.. Di conseguenza, tenuto conto della qualità e della quantità del lavoro prestato, nonchè della carenza di prova in ordine alla situazione personale familiare della lavoratrice, la Corte di merito giudicava conforme al dettato costituzionale una retribuzione corrispondente all’80% di quella prevista dall’ultima contrattazione collettiva da utilizzare quale adeguato parametro. Pertanto, nessuna differenza era riscontrabile relativamente ai periodi aprile 1997/dicembre 1998 nonchè gennaio 2002/ottobre 2007, di modo che andavano riconosciute, limitatamente all’arco temporale gennaio 1999/dicembre 2001, a titolo di differenze retributive complessivi Euro 854,353 (di cui 272,40 a titolo di integrazione del t.f.r.);

avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra M.T., come da atto di cui alla richiesta di notifica ufficiale giudiziario in data 24 settembre 2015, affidato a due motivi variamente articolati, cui ha resistito la s.a.s. BONAVIRES Assicurazioni di B.N., mediante controricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 2 novembre 2015. L’I.N.P.S., inoltre, ha depositato esclusivamente procura speciale in calce alla copia del ricorso notificato all’Istituto dalla sig.ra M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c.,in relazione all’art. 112 c.p.c., trascrivendo i motivi dell’appello a suo tempo proposto dalla BONAVIRES Assicurazioni, secondo cui in sintesi il rapporto di lavoro in esame sarebbe stato disciplinato esclusivamente dal contratto collettivo richiamato nel contratto di assunzione, però senza muovere alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado, la quale, non avendo ritenuto sufficiente ex art. 36 Cost., quanto corrisposto alla lavoratrice – in applicazione evidentemente del c.c.n.l. ormai scaduto – aveva utilizzato, come parametro per quantificare la retribuzione dovuta, il c.c.n.l. del settore assicurativo intervenuto tra le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative. In altri termini, secondo la ricorrente, l’appello della s.a.s. aveva riguardato l’impugnata pronuncia limitatamente al capo in cui la stessa aveva ritenuto inapplicabile il c.c.n.l. menzionato nel contratto individuale di lavoro, mentre nessun rilievo era stato mosso in merito ai criteri di quantificazione impiegati dal giudicante per determinare l’importo corretto della retribuzione, una volta risultato non più applicabile l’originario contratto collettivo. Tuttavia, la Corte palermitana, pur in assenza di specifiche censure in ordine ai criteri seguiti dal primo giudicante per la determinazione del corrispettivo ex cit. art. 36, anzichè rigettare – come avrebbe dovuto l’interposto gravame – andando ultra petita, in violazione quindi dell’art. 112 c.p.c., ed intervenendo così pure su una parte della pronuncia non oggetto di specifica censura, in violazione quindi dei succitati artt. 324 e 329, aveva invece rideterminato la somma riconosciuta a tale titolo ad essa ricorrente (in ragione del suddetto importo di Euro 854,353);

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 115 e 132 dello stesso codice di rito, circa il dovere del giudicante di porre a sostegno delle proprie decisioni anche i fatti non contestati, provvedendo quindi con motivazione alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della sentenza. Fermo restando quanto dedotto con il primo motivo, secondo la ricorrente nel caso di specie la Corte territoriale aveva totalmente omesso di motivare le ragioni della propria decisione in ordine alla quantificazione del compenso spettante ai sensi dell’art. 36 Cost., non avendo in particolare spiegato quali fossero i parametri utilizzati per determinare la retribuzione dovuta e specialmente per giustificare l’applicazione della riduzione all’80% della retribuzione prevista dal c.c.n.l.;

tanto premesso, entrambe le censure vanno disattese per le seguenti ragioni;

invero, quanto al primo motivo, a parte carenze di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 (per quanto concerne soprattutto l’omessa compiuta riproduzione del ricorso introduttivo del giudizio, della conseguente memoria difensiva e delle argomentazioni poste a sostegno della gravata sentenza di primo grado, nonchè la mancata esauriente indicazione dell’attività processuale ivi svolta anche mediante c.t.u. contabile), ad ogni modo la doglianza appare infondata, avuto riguardo al complessivo tenore dell’atto di appello, ampiamente formulato, che involgeva altresì il quantum debeatur e, per l’effetto, i criteri di riferimento per determinare la retribuzione complessivamente congrua ai sensi dell’art. 2099 c.c. e art. 36 Cost. (cfr. in part. quanto riportato nello stesso ricorso per cassazione sul punto: “…Il tribunale, infatti, discostandosi da consolidati principi di diritto, ha totalmente invertito le posizioni processuali ed immemore della pacifica applicazione del c.c.n.l. CSA rapporto intercorso (poichè non contestato dalla M. se non con le note difensive del 28.7.2010 e nei limiti sopra precisati), ha ritenuto che fosse obbligo della società provare l’esistenza e l’applicabilità di tale contratto collettivo al rapporto di lavoro, nonostante tale circostanza dovesse essere considerata processualmente non contestato… L’errore evidente commesso nell’applicazione di un contratto collettivo distinto da quello espressamente richiamato dalle parti nella lettera di assunzione si estende alle conclusioni della perizia d’ufficio che il giudice ha posto a base della sentenza con cui ha riconosciuto il diritto della M. ad invocare un diverso parametro per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost.. Il perito ha calcolato tali differenze retributive limitando al solo periodo dal 1999/2002 l’applicazione del c.c.n.l. CSA: – con riguardo, infatti, al periodo dall’aprile 1996 al dicembre 1998 “in assenza di un riferimento retributivo da considerare” ha utilizzato “il trattamento normativo retributivo valevole per il settore Assicurazioni – Agenzie in libera gestione S.N.A.”; – con riferimento all’anno 2003 ai successivi anni, ha utilizzato “la contrattazione di lavoro delle Assicurazioni – Agenzie in gestione libera (c.c.n.l. 12.12.2001 rinnovato per la parte economica l’11/04/2003 e 05/07/2007 alla quale erano confluite sia lo SNA che l’UNIPASS). Le errate conclusioni della c.t.u. – anche per quel che riguarda la misura degli interessi e rivalutazione monetaria… – trasfuse nella sentenza appellata sono evidenti, sia per quanto esposto al punto superiore e sia per quanto di seguito indicato:…

Nella specie, nonostante la sua scadenza, nemmeno eccepita tempestivamente dalla M., il c.c.n.l. CSA, l’unico richiamato ed espressamente applicato durante l’intero corso del rapporto, è stato utilizzato indistintamente fino alle dimissioni della lavoratrice…”);

come si vede, dunque, l’ampia formulazione del gravame, incentrato sull’errata ultrattività del contratto collettivo scaduto, specificamente richiamato nell’originario contratto di lavoro, necessariamente, oltre che peraltro espressamente, si estendeva pure ai criteri per la determinazione del quantum, ancorchè desumibili dalla stessa ovvero da altra contrattazione collettiva. In tale contesto appare, pertanto, palesemente infondato il rilievo concernente il preteso vizio di ultrapetizione, laddove nella specie l’ampia formulazione del gravame finiva altresì per assorbire ogni connessa questione, anche di natura strettamente quantitativa, donde pure l’insussistenza dell’asserita violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., non ravvisandosi nella specie alcun giudicato, interno, favorevole all’attrice M., una volta estensivamente impugnata la sentenza di accoglimento ivi, per quanto di ragione, della sua domanda (cfr. del resto in motivazione anche la sentenza n. sentenza n. 21691 in data 05/07 – 27/10/2016, pronunciata dalle Sezioni unite civili di questa Corte, secondo cui in particolare, per quanto qui d’interesse, “Il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima”: “…35. Altra norma che considera le sentenze articolate in più parti è l’art. 336, che si occupa degli effetti della riforma o cassazione della sentenza impugnata. Questa previsione considera specificamente il caso in cui la sentenza consti di una parte principale e di una parte dipendente, e dispone che “la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata o cassata”. 36. Quindi, il legislatore ratifica che, qualora due o più parti di una sentenza siano collegate da un nesso di dipendenza, l’accoglimento dell’impugnazione mirata sulla parte principale comporta la caducazione anche della parte dipendente. E’ una norma che dà riconoscimento giuridico ad un criterio logico: se cade la parte principale di una decisione, cadono anche le parti consequenziali, quelle parti che venendo meno il fondamento non potrebbero reggersi da sole. 37. Nel caso in esame, l’eventuale accoglimento dell’appello contro la parte della sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del termine avrebbe comportato l’automatico venir meno anche della parte sul risarcimento del danno. 38. Nella prospettiva di chi propone l’impugnazione Questo collegamento logico, riconosciuto e valorizzato dal legislatore, conferma che l’appello contro la parte della sentenza sull’illegittimità del termine esprime la volontà di chiedere al giudice anche la caducazione della parte dipendente della sentenza, cioè una chiara manifestazione di volontà contraria ad ogni acquiescenza alla parte principale della sentenza ed alle parti da essa dipendenti. Ma comporta anche l’effetto di mantenere fluida la questione, sino a che la decisione sull’impugnazione rimarrà sub iudice, impedendo che si formi il giudicato sulla sentenza, tanto con riferimento alla parte principale, che alla parte dipendente. 39. Il giudicato si forma quando una sentenza non è più impugnabile (art. 324 c.p.c.). Se l’impugnazione di una parte della sentenza mira a determinare l’annullamento della parte principale e, conseguentemente ed ineluttabilmente, delle parti dipendenti da essa, tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato anche delle parti dipendenti della sentenza, ed anche qualora queste parti non siano state oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione…. 41. Nè può ritenersi che le parti dipendenti della sentenza, sebbene rimaste fluide e non cristallizzate nel giudicato, siano comunque divenute intangibili a causa della maturazione di preclusioni e decadenze processuali. Nel sistema non vi è una disposizione che imponga l’impugnazione autonoma anche delle parti della sentenza esposte alla necessaria caducazione in caso di accoglimento della parte principale, e tanto meno che la imponga a pena di decadenza. Non rileva in questo caso l’art. 346 c.p.c., che disciplina le decadenze nel giudizio di appello, prescrivendo che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate…. 42. Traendo le fila di queste riflessioni, la ricostruzione del sistema processuale per cui l’impugnazione della parte principale della sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche delle parti da essa dipendenti appare più aderente al dettato normativo, che a sua volta, come si è detto, si basa su di un criterio difficilmente confutabile sul piano logico. 43. La diversa opzione formulata in alcune decisioni comporta, al contrario, molteplici distonie….”);

il secondo motivo è invece chiaramente inammissibile, non soltanto perchè in effetti volto a censurare, irritualmente in questa sede di legittimità, valutazioni, peraltro, motivate, della competente Corte di merito, perciò qui insindacabili, ma anche perchè indebitamente la doglianza attinente all’asserito difetto di motivazione risulta denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 3, trattandosi invece di un error in procedendo, come tale quindi scrutinabile ex art. 360 c.p.c., n. 4, comunque univocamente in termini di nullità, per eventuale violazione del c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, ciò che ad ogni modo non risulta avvenuto nel caso qui in esame (cfr. Cass. VI civ. – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, secondo cui in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In senso analogo, v. tra le altre, anche Cass. n. 23940 del 2017.

Cfr. inoltre Cass. II civ. n. 24247 del 29/11/2016, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Ne deriva che, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alla norma processuale violata, purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In senso analogo, Cass. sez. un. civ. 17931 del 2013 e II civ. n. 10862 del 7/5/2018 circa l’esigenza dell’enunciazione di univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge);

pertanto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della società soccombente al rimborso delle relative spese, esclusivamente a favore della controricorrente, essendosi, come già detto, l’I.N.P.S. limitato a depositare procura speciale, però senza svolgere alcuna effettiva attività processuale, rimanendo perciò meramente intimato; atteso, infine, l’esito negativo dell’impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore della sola controricorrente, in Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

 

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