Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15975 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 27/07/2020), n.15975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22927/2015 proposto da:

M.S., T.D., V.A.,

B.F., D.S., MA.VA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 132, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO PALETTA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCO MANFREDI;

– ricorrenti principali –

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE (F.O.R.M.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO

VITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO FABIANI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 166/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/05/2015 r.g.n. 557/2014.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il Consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA

che:

la Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 166/23.04-06.05.2015, notificata il 21 luglio 2015, di seguito al gravame interposto dalla sola Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, avverso la pronuncia n. 469 in data 13 aprile 2011 pronunciata dal locale Tribunale, in accoglimento dell’impugnazione, compensando le spese relative al secondo grado del giudizio, eliminava la condanna della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche nei confronti di M.S., V.A., T.D., D.S., B.F. e MA.Va.. Questi ultimi, appellati, infatti, quali soci della Società Filarmonica Marchigiana cooperativa a responsabilità limitata, avevano ottenuto (rispetto ai pagamenti parziali eseguiti negli anni 1995 e 1996) la condanna al pagamento dei residui crediti da essi vantati, in ordine alle loro prestazioni d’opera, sia nei riguardi della Cooperativa sia nei confronti della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, costituita in forza della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2, Fondazione che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della stessa Legge era subentrata nelle attività e nelle passività della Società Filarmonica marchigiana. Secondo la Corte distrettuale, l’appello della Fondazione – dovendo ritenersi cessata la materia del contendere in ordine al debito riconosciuto dalla stessa Fondazione e già adempiuto nel corso del giudizio mediante riscossione dei libretti consegnati ai creditori – era fondato. Infatti, la succitata disposizione della legge regionale, stante la sua assoluta genericità circa il subentro ivi contemplato, senza ulteriore specificazione giuridica, non prevedeva un accollo ex lege, nemmeno con efficacia subordinata alla successiva differita costituzione della Fondazione, prevista dalla stessa legge. Quindi, la responsabilità della Fondazione non poteva esulare dai termini dell’accollo da questa consentito con rogito del 30 maggio 2003, che risultava testuale ed esplicito nel limitarne l’oggetto alle passività risultanti dallo stato patrimoniale della società cooperativa ad esso allegato. La tardiva produzione del documento, poi, doveva considerarsi superata dalla sua necessaria acquisizione, visto che l’atto sin dal ricorso introduttivo era stato indicato come fonte della pretesa azionata, “la cui pretesa, in carenza, dovrebbe essere del resto rigettata per carenza di prova”. Di conseguenza, secondo la Corte distrettuale, – anche a voler ammettere che l’accollo consentito dalla Fondazione non fosse meramente “interno”, così da escludere i creditori potessero esercitare pretese nei confronti dell’accollante – non sarebbe stato possibile considerare tale ente obbligato in solido col debitore principale, sicchè l’impugnata pronuncia andava riformata nel senso della eliminazione della condanna a carico della Fondazione; i suddetti M., V., T., D., B. e MA., quindi, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, come da atto notificato il 18 settembre 2015, avverso la sentenza d’appello (per la quale, d’altro canto, la Fondazione aveva chiesto la correzione di errore materiale, la cui istanza era stata però respinta dalla Corte territoriale con apposita ordinanza), con due articolati motivi;

al suddetto ricorso ha resistito la FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE delle MARCHE come da controricorso e ricorso incidentale in data 14 ottobre 2015 (v. altresì le retate di notifica a cura dell’ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2015), con riferimento all’anzidetta istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. (per la parte in cui non era stato precisato, in termini economici e di calcolo, l’eliminazione della condanna a carico della Fondazione stessa) depositata il 16 giugno 2015, avverso la sentenza n. 166/15, però disattesa dalla Corte d’Appello, reiterando pertanto la richiesta di correzione, perchè, confermata l’anzidetta eliminazione, riferita al pagamento delle somme eccedenti quelle già versate, derivava il diritto della medesima Fondazione al rimborso dell’importo erogato in ragione di complessivi 50.865,24 Euro (somma già corrisposta in forza della sentenza del Tribunale, poi riformata in appello, in aggiunta agli importi già versati per complessivi 29.610,27 Euro nel corso del giudizio di primo grado, di cui ai libretti di deposito bancario nel procedimento di sequestro conservativo in corso di causa), oltre accessori, secondo le quantificazioni indicate per ciascun diretto interessato;

entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale è stata denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., visto che la Fondazione appellante aveva chiesto la riforma parziale della gravata pronuncia, dopo aver premesso di non essere tenuta al pagamento delle ulteriori somme pretese ex adverso, mentre la Corte d’Appello aveva invece accolto il gravame disponendo la totale eliminazione del capo di condanna a carico della Fondazione, perciò senza specificare che quest’ultima dovesse intendersi limitata unicamente alle somme ulteriori rispetto a quelle già riconosciute e pagate, donde il conseguente vizio di ultrapetizione;

con il secondo motivo di ricorso principale è stata dedotta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 2270 c.c., nonchè violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 1273 c.c. e alla L.R. n. 2 del 1989, art. 12. Al riguardo, è stata in primo luogo censurata la sentenza d’appello per la parte in cui, disattendendo l’eccezione di tardività opposta da parte appellata quanto alla produzione dell’atto a rogito notarile del 30 maggio 2003, il cui contenuto era peraltro difforme dal protocollo d’intesa datato 18-12-2002, a suo tempo invece depositato da parte attrice, erroneamente, in particolare, risultava acquisito il suddetto documento, di cui non vi era alcuna necessità, in quanto era stato già accertato l’importo dei crediti e l’obbligo della Fondazione di far fronte agli stessi, il cui fondamento per altro verso emergeva dalle schede contabili e dalle fatture ed il cui importo complessivo non era stato contestato. Inoltre, il protocollo, prodotto dai ricorrenti e mai contestato da parte convenuta, faceva, invece, riferimento al subentro nelle passività da parte della Fondazione. La Corte d’Appello non aveva correttamente considerato che l’accollo dei debiti da parte della Fondazione prevedeva il subentro nei debiti della Filarmonica Marchigiana, pur avendo dato atto di quanto in proposito contemplato dalla legge regionale. Tutto ciò aveva comportato che, indipendentemente da ogni altra considerazione riguardo alla contabilità, la Fondazione, essendo subentrata nelle passività della Filarmonica, vi dovesse far fronte, laddove poi le scritture contabili inerivano a mera situazione patrimoniale unilateralmente redatta dalla Filarmonica, per cui nemmeno alcuna valenza probatoria potevano dispiegare nei riguardi di essi ricorrenti;

tanto premesso, in via preliminare la Corte giudica per quanto di ragione fondato il secondo motivo del ricorso principale nei seguenti termini;

invero, la L.R. Marche 18 gennaio 1999, n. 2 (“Costituzione della “Fondazione orchestra regionale delle Marche”, pubblicata sul B.u.r. 28 gennaio 1999, n. 7) all’art. 1 (oggetto) stabiliva che con la stessa veniva promossa la costituzione di una fondazione denominata “Fondazione orchestra regionale delle Marche”, dotata di personalità giuridica di diritto privato e disciplinata, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Inoltre, dell’art. 1, comma 3, stabiliva che alla fondazione partecipassero la Regione, la Società filarmonica marchigiana, società cooperativa a responsabilità limitata, quale Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO), le Amministrazioni provinciali, altri enti locali, soggetti pubblici e privati. L’art. 9, poi, della L.R. in tema di scritture contabili e bilancio risulta così testualmente formulato: “1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.. 2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 c.c. e segg., in quanto compatibili. 3. Entro trenta giorni dall’approvazione, copia del bilancio è trasmessa, a cura degli amministratori, alla Giunta regionale, al Ministero del tesoro ed agli Enti finanziatori ed è depositata presso l’ufficio del registro delle persone giuridiche”. L’art. 11 per il personale della fondazione rinviava integralmente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, art. 5 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 1, lett. b), pubblicato sulla in G.U. n. 105 del 8-5-1998, in vigore dal 23-5-1998, il cui art. 5, recava appunto disposizioni in tema di personale. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2000, n. 503 – in G.U. 22/11/2000 n. 48 – ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero provvedimento, ritenendo, indipendentemente da ogni considerazione sulla legittimità, sotto il profilo dei contenuti, della disciplina recata da tale D.Lgs. n. 134 del 1998 e rimanendo assorbita ogni ulteriore censura, le disposizioni impugnate emanate in violazione dell’art. 76 Cost.). Infine, l’art. 12 (atti consequenziali) della stessa legge regionale, così testualmente recita: “1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per promuovere la costituzione della fondazione in conformità alla presente legge.

2. La fondazione subentra nelle attività e passività della Società filarmonica marchigiana”. Tale formulazione della norma non contiene, quindi, alcun riferimento all’istituto dell’accollo, per la cui nozione vale evidentemente quella fornita dall’art. 1273 (Accollo: “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta”). Invero, il testo del succitato comma 2, è chiaramente univoco nel significare un fenomeno di successione legale, inderogabile per factum principis, della neocostituita Fondazione in universum jus della precedente società filarmonica, atteso il disposto subentro in tutti i rapporti, non solo passivi, ma anche attivi, facenti capo a quest’ultima, di guisa che la Fondazione era chiamata a risponderne comunque, non prevedendo l’anzidetta previsione di LEGGE alcuna limitazione, sicchè nemmeno occorreva ulteriore precisazione sul punto. Il verbo intransitivo SUBENTRARE, secondo il vocabolario della lingua italiana (dal lat. tardo subintrare, comp. di sub – e intrare “entrare”) vuol dire entrare al posto di un altro succedendogli immediatamente o sostituendolo: s. a qualcuno in un diritto. In senso figurativo, con significato generico, seguire, succedere (al piacere subentra presto la noia; alla prima impressione di stupore subentrò presto nel suo animo un senso di profondo disgusto). L’impiego del verbo subentrare, in effetti, nel caso di specie appare del tutto appropriato, avendo individuato le cose (attività e passività), cui si riferiva il soggetto attivo della previsione, anche in relazione al soggetto giuridico precedente titolare delle stesse, sicchè in virtù del succitato art. 12, comma 2, non poteva ad ogni modo precludersi la completa cognizione delle formulate istanze creditorie nei confronti della parte indicata come subentrante. Per contro, il secondo motivo di ricorso appare infondato, quanto alla pretesa violazione dell’art. 345 c.p.c., operando invero nella specie, secondo l’applicato rito lavoro, il disposto di cui agli artt. 437-421 c.p.c., sicchè nel caso esaminato la Corte di merito ha dato atto comunque delle ragioni per le quali riteneva di dover acquisire, d’ufficio, il documento in contestazione, salvo peraltro restando la sua rilevanza da valutarsi per quanto sopra osservato nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza qui impugnata, laddove la controversia sarà riesaminata, con l’osservanza tuttavia di quanto sopra rilevato circa la corretta portata dell’art. 12, comma 2, della richiamata normativa regionale n. 2/1999;

all’esito del giudizio di rinvio, quindi, la Corte distrettuale provvederà anche al regolamento delle spese relative a questo giudizio di legittimità, restando, pertanto assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti, ivi compreso quanto lamentato con il ricorso incidentale;

tenuto conto di quanto sopra statuito non ricorrono, evidentemente, i presupposti di legge per il versamento di ulteriori contributi unificati.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, nei sensi di cui in motivazione, relativamente al secondo motivo, con assorbimento di ogni altra doglianza, ivi compresa quella proposta con il ricorso incidentale. Cassa, per l’effetto, l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese relative a questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

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