Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15975 del 27/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 15975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11573-2015 proposto da:

ESPERIA S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA FONTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

D’URBANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6298/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2014 r.g.n. 7008/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MACIOCE LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA LATINO per delega Avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO;

udito l’Avvocato PAOLO D’URBANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso innanzi al Tribunale GdL di Roma, D.G.S., educatrice assunta a tempo determinato sino a 31.12.2012 alle dipendenze della s.r.l. ESPERIA (subentrata a precedente appaltante del Comune di Roma per l’Asilo Nido dell’Ospedale San Filippo Neri), impugnò il licenziamento ante tempus comminatole il 15.10.2010 per impossidenza della qualifica necessaria per svolgere i compiti di educatrice nella sede oggetto di appalto con il Comune.

Il Tribunale respinse il ricorso ravvisando la legittimità del recesso ante tempus posto che si era accertata la impossidenza da parte della lavoratrice del titolo indicato dal capitolato richiamato nel bando di gara, a nulla rilevando che le precedenti appaltatrici (Nuova IN e Logos PAF) avessero valutato la sussistenza del requisito.

Adita dalla D.G., la Corte di Appello di Roma con sentenza 27.10.2014 è andata di contrario avviso, riformando la sentenza di primo grado e statuendo l’obbligo risarcitorio di Esperia di versare le retribuzioni spettanti alla lavoratrice dal dì del recesso a quello della scadenza contrattuale. Ha argomentato la Corte di merito nel senso che, indiscutibile che la carenza di titolo della lavoratrice impedisse alcun rinnovo del contratto alla sua scadenza, nondimeno la carenza del titolo non era sopravvenuta al contratto con Esperia ma era ben anteriore ed inerente al rapporto a termine con la precedente appaltatrice. Ha quindi affermato la Corte di Roma che la precedente valutazione operata dal primo gestore aveva creato un legittimo affidamento nella dipendente la quale era stata assunta anche dalla successiva appaltatrice: di qui la conseguenza che una diversa valutazione non avrebbe potuto affatto interrompere ante tempus il rapporto.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soc. ESPERIA con atto notificato il 27.04.2015 ed articolato su due motivi, contestati dalla D.G. che si è difesa con controricorso. Entrambi i difensori hanno depositato memorie e discusso oralmente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che le censure formulate nel ricorso non meritino di essere condivise e che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato se pur la motivazione in diritto resa dalla Corte territoriale debba essere sottoposta a correzione.

Con il primo motivo Esperia deduce omessa motivazione sul fatto decisivo per il quale non vi sarebbe stata una “diversa valutazione” della subentrante rispetto alla anteriore appaltatrice e stipulante il contratto a termine con la D.G., ma vi sarebbe stata la sopravvenuta comunicazione da parte del Comune – al quale essa società aveva inoltrato la documentazione rimessa dall’Ospedale – della inidoneità della D.G. e della necessità di intimarle licenziamento.

Con il secondo motivo si contesta la pronunzia di tutela dell’affidamento della neo assunta sul rilievo che in materia esisteva ed esiste la “clausola sociale nel cambio di appalti” in base alla quale la riassunzione da Esperia era mero atto dovuto.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè propongono profili diversi della stessa questione, non sono condivisibili.

A criterio del Collegio è certamente errata la valutazione operata dal giudice del merito in termini di creazione di una situazione di incolpevole affidamento (i primi due rapporti a termine ed il secondo rapporto, convenuto con la Esperia, tutti essendo stati realizzati in assenza del titolo), tale da “sanare” sul piano soggettivo il vizio costitutivo. Ed infatti, il difetto di una idoneità professionale prevista dal bando di gara dell’appaltante Azienda Ospedaliera per l’appalto diretto all’avviamento del personale del proprio asilo nido, lungi dal costituire causa di nullità del contratto di lavoro stipulato dall’appaltatore con il personale assunto (la nullità in discorso potendo discendere solo dalla violazione di normativa primaria) avrebbe nondimeno potuto agire sul sinallagma del rapporto, stipulato in difetto di quella idoneità, ove l’appaltante avesse imposto all’Impresa contraente, nella propria veste di Pubblica Amministrazione, l’allontanamento del dipendente che, medio tempore assunto e occupato, si fosse rivelato essere di tale idoneità affatto privo.

In tal caso, l’intervento dell’atto dell’Amministrazione, equivalente a vero e proprio factum principis, avrebbe imposto senza riserve, ed in ragione di esigenze di conformità del servizio a standard di rilievo pubblico (quali quelli imposti nel bando per la selezione del personale da adibire all’asilo nido), di allontanare il dipendente del quale era emersa la carenza della veste tecnico – culturale – professionale richiesta dal bando per l’appalto del servizio.

E pare appena il caso di rammentare come sia indiscutibile che un provvedimento della Pubblica Amministrazione che accerti la carenza di abilitazione od idoneità del lavoratore o che lo privi di una autorizzazione per l’esercizio delle mansioni svolte abbia l’efficacia di costituire ragione di impossibilità sopravvenuta per il datore di lavoro di ricevere la prestazione o di giustificato motivo oggettivo per il licenziamento (ove non esistano mansioni diverse da quelle per lo svolgimento delle quali era imposto il titolo revocato). In tal senso si ricordano ex multis Cass. 6363 del 2000 e 7531 del 2010.

Orbene, venendo al caso che occupa, alla lettura del ricorso (che riproduce in modo letterale il contenuto della difesa depositata in primo grado) emerge come esso sia non coerente con la statuizione di appello che censura e, ancor più, sia del tutto generico e non autosufficiente nell’addurre il fatto che afferma aver prospettato in primo grado ma che non deduce di aver riprodotto in appello (art. 346 c.p.c.).

Se infatti la sentenza di appello, accogliendo il gravame della lavoratrice, si è mossa sulla linea valutativa della permanenza in capo alla D.G. del titolo abilitativo alla mansione di educatrice che aveva all’inizio perchè esso “evidentemente” venne valutato all’atto della assunzione e del passaggio alle dipendenze di Esperia, e se in questa prospettiva la sentenza ha fatto ricorso alla errata considerazione di un “affidamento” idoneo a costituire equivalente di una carenza originaria del titolo, la opposta prospettazione del ricorso è quella di una sopravvenuta attestazione della Amministrazione appaltante di impossidenza originaria del titolo per il ruolo di educatrice.

Prospettazione che censura la sentenza per non aver considerato che quella attestazione era stata rappresentata ed era un dato decisivo.

Ma se è così, va posto l’assorbente rilievo per il quale la circostanza del factum principis appare meramente enunciata con generica e tautologica affermazione: non si dice quale comunicazione (telefonica, verbale, informatica o scritta…) sia stata rilasciata, quando essa intervenne, quale contenuto essa avesse, limitandosi la soc. Esperia a dire che una qualche comunicazione venne da tale sig. L. responsabile dell’11 dipartimento Ufficio del personale…..senza neanche riportarne l’esatto tenore. E ciò pur ammettendo che la D.G. aveva inoltrato alla originaria appaltatrice i proprii titoli e che ESPERIA li aveva trasmessi al “competente ufficio”. Il dato, quindi, carente di riferimenti temporali e funzionali, e più di tutto carente della esposizioni delle ragioni del confronto tra requisiti di bando e titoli prospettati dalla D.G., non evidenzia in alcun modo, con la necessaria autosufficienza, l’intervento di un atto amministrativo idoneo a porre fine con immediatezza ed ante tempus – al rapporto di lavoro con la D.G..

Emerge, al più, una sorta di “ripensamento” della Esperia (sollecitato da una qualche induzione esterna), inidoneo, come tale, a risolvere ex nunc e prima del termine contrattuale, il rapporto di lavoro in atto.

Alla stregua delle esposte ragioni, e corretta in diritto la decisione del giudice di appello, si rigetta il ricorso regolando le spese secondo il criterio della soccombenza e provvedendo alla chiesta distrazione. Segue altresì l’attestazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese in favore della controricorrente, e per essa dell’avv. Paolo D’Urbano, spese che determina in Euro 3.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre spese generali nel 15% ed oltre ad accessori di legge.

Dà atto della sussistenza ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti perchè la parte ricorrente versi l’ulteriore importo di c.u. pari a quello già versato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA