Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15975 del 21/07/2011
Cassazione civile sez. un., 21/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 21/07/2011), n.15975
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA ((OMISSIS)), in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO FRANCESCO, per
delega a margine del controricorso adesivo;
– controricorrente adesivo –
contro
AVICOLA SELICE S.P.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA V. VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DONATO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALTINI GIAN
LUCA, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI MORDANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 460/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/11 dal Cons. Dott. ANGELO SPIRITO;
uditi gli avvocati Vittorio CESARONI dell’Avvocatura Generale dello
Stato, Armando MACRILLO’ per delega dell’avvocato Donato Bruno, Luigi
MANZI per delega dell’avvocato Francesco Rizzo;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO
Pasquale Paolo Maria, che ha concluso in via preliminare per
l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avicola Selice spa citò in giudizio il Ministero della Salute, la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Mordano perchè fossero condannati al risarcimento del danno che sosteneva esserle derivato dall’abbattimento di uova e pulcini eseguito in base a provvedimenti di quelle autorità.
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Bologna dichiarò la giurisdizione dell’AGO. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con la sentenza che ora il Ministero della Salute impugna per cassazione, sostenendo la giurisdizione del GA. Deposita n controricorso” la Regione Emilia Romagna, attraverso il quale chiede anch’essa la cassazione della sentenza impugnata e l’affermazione della giurisdizione del GA. Resiste con controricorso l’Avicola Selice spa, la quale deposita anche memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi del Ministero e della Regione, che devono essere riuniti siccome proposti contro la medesima sentenza, sono inammissibili.
Stabilisce l’art. 360 c.p.c., comma 3., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.
Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Nella specie, la sentenza della Corte d’appello di Bologna non definisce neppure parzialmente il giudizio, ma decide unicamente della questione insorta sulla giurisdizione. Sicchè, essa non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.
Dichiarati inammissibili i ricorsi, le spese del giudizio di cassazione vanno poste solidalmente a carico del Ministero e della Regione.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Avicola Selice spa, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011