Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15974 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 27/07/2020), n.15974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8949/2018 proposto da:

CASA DI CURA SANTA RITA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 612,

presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA IANNARONE;

– ricorrente –

contro

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI RIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3326/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/09/2017 r.g.n. 2418/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il Consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA

Che:

la Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 3326 del 20 aprile – 12 settembre 2017 dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame interposto dalla S.p.a. CASA di CURA SANTA RITA come da ricorso depositato il 26 aprile 2013 contro il sig. P.B., avverso la pronuncia del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, n. 1923 in data 30 ottobre 2012, notificata il 29 novembre 2012, dichiarando altresì compensate tra le parti le spese relative al giudizio di secondo grado;

secondo la Corte territoriale risultava violato il termine breve, perentorio, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1, visto che la gravata pronuncia era stata correttamente notificata il 29 novembre 2012 presso la sede della società in (OMISSIS) e che la medesima sentenza di primo grado aveva dichiarato la nullità della costituzione in giudizio della società, da considerarsi quindi contumace;

avverso l’anzidetta declaratoria d’inammissibilità ha quindi proposto ricorso per cassazione la CASA di CURA SANTA RITA S.p.a., come da atto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 marzo 2018, affidato a due motivi, cui ha resistito il Dott. P.B. mediante controricorso notificato con posta elettronica certificata del 20 aprile 2018;

comunicati rituali avvisi in data 30 luglio 2019 per l’adunanza del collegio fissata in Camera di consiglio al 23 ottobre 2019, il Pubblico Ministero in sede non risulta aver rassegnato conclusioni scritte. Nè risultano in atti depositate dalle parti memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., nonchè dell’art. 164 c.p.c., n. 1, art. 83 c.p.c., comma 3 e art. 157 c.p.c., contestando il presupposto della ritenuta tardività del gravame, ovvero la pretesa irregolarità/nullità della procura alle liti conferita in primo grado dalla società (convenuta dall’attore P.) e la conseguente costituzione in giudizio, donde la ritenuta contumacia (peraltro la sentenza di primo grado aveva in ogni caso pure dichiarato la nullità della domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente per mancata esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto. Quindi, la convenuta società era stata condannata al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 1.215.479,09 a titolo di indennità sostitutiva di reintegra L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5 e delle ulteriori retribuzioni maturate e a maturarsi dal 16 novembre 2009, pure in ordine al t.f.r., fino all’effettivo pagamento della suddetta indennità, oltre che al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 37.000,00);

con il secondo motivo, invece, è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto l’impugnata sentenza si era limitata ad affermare la correttezza della notifica della gravata pronuncia di primo grado perchè quest’ultima aveva dichiarato la nullità della costituzione in giudizio della società, perciò da ritenersi contumace, astenendosi quindi dall’indicare propriamente le ragioni, in fatto e in diritto, della sua decisione. In effetti, la Corte distrettuale si era limitata semplicemente a riprodurre la conclusione di un ragionamento seguito dal primo giudicante, senza esplicare le ragioni della condivisa nullità della suddetta costituzione, e ciò nonostante la questione fosse stata oggetto di specifico ed articolato motivo d’appello, laddove era stata precisamente impugnata con pertinenti argomentazioni la sentenza di primo grado circa l’affermata inammissibilità della costituzione in giudizio a cagione della asserita insanabile nullità della procura, determinata dalla pretesa illeggibilità della sottoscrizione;

tanto premesso, la censura di cui all’anzidetto secondo motivo, evidentemente preliminare ed assorbente, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto alla prima doglianza, appare fondata nei seguenti termini, dovendosi per altro verso rilevare la ritualità del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 366 c.p.c., siccome autosufficiente, specifico e pertinente nella sua enunciazione, pure riguardo ai denunciati errores in procedendo.

Parimenti, inoltre, va detto per quanto concerne la formulazione del secondo motivo, risultando come è noto del tutto irrilevante il richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inappropriato nella specie, anzichè dell’ipotesi di cui al n. 4 dello stesso articolo, visto che con riferimento al vizio di motivazione ivi denunciato (da qualificarsi come error in procedendo per violazione del minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4) è stata denunciata ad ogni modo la nullità dell’impugnata sentenza (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, secondo cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. In senso analogo Cass. II civ. n. 10862 del 7/5/2018, secondo cui di conseguenza laddove il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. V. parimenti Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 24/07/2013 e Cass. II civ. n. 24247 del 29/11/2016);

ciò premesso, appare evidente nel caso di specie la fondatezza della surriferita censura, laddove in effetti si ritiene pressochè apoditticamente la nullità della costituzione in giudizio (con conseguente contumacia di parte convenuta, donde poi l’opinata correttezza della notifica della pronuncia gravata presso la parte personalmente, nella specie eseguita presso la sede della società e non presso il suo procuratore costituito, cui è stata per l’effetto ricondotta l’inosservanza del termine breve di giorni trenta per proporre tempestivo appello), senza tener minimamente conto dei motivi di gravame, attinenti proprio alla censurata ritenuta nullità della costituzione di parte convenuta, ma pedissequamente recependo invece la nullità sul punto opinata dal primo giudicante, e omettendo quindi dar conto di alcun vaglio critico di una possibile ed ipotetica condivisione in proposito, risultando per contro una mera presa d’atto della nullità stessa;

pertanto, a parte il salto logico nella specie ravvisabile, resta il dato oggettivo della totale pretermissione delle ragioni addotte dall’appellante inerenti alla gravata pronuncia della nullità della costituzione in giudizio, il cui motivato diniego soltanto avrebbe in astratto potuto giustificare il presupposto della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello in quanto tardivamente proposto. Ciò che integra il vizio di nullità denunciato, poichè la sentenza qui impugnata non consente di comprendere in alcun modo le ragioni, motivate, dell’anzidetto presupposto, assolutamente necessario per poter fondatamente sorreggere in punto di diritto la censurata declaratoria d’inammissibilità dell’interposto gravame (cfr. Cass. sez. un. civ. n. 22232 del 3/11/2016, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, sebbene graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. V. parimenti Cass. sez. 6-5, ordinanza n. 13977 del 23/05/2019.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 27112 del 25/10/2018: è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. Similmente Cass. lav. n. 28139 del 5/11/2018, secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione mediante la quale la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Cfr. altresì Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018: in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In senso conforme Cass. n. 23940 del 2017. V. altresì analogamente Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014); nei sensi di cui sopra, dunque, in accoglimento del secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di merito perchè, applicati gli enunciati principi di diritto, riesamini l’appello a suo tempo proposto, provvedendo all’esito anche al regolamento delle spese relative a questo giudizio di legittimità;

l’esito positivo dell’impugnazione de qua comporta l’insussistenza dei presupposti di legge concernenti il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa per l’effetto l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

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