Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15974 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. II, 20/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– P.L. (c.f. (OMISSIS));

– D.G. (c.f. (OMISSIS));

– D.V. (c.f. (OMISSIS));

– D’.Gi. (c.f. (OMISSIS));

parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Buono Gianpaolo e con lo

stesso elettivamente domiciliate in Roma, alla via Aquileia n. 12

presso lo studio dell’avv. Andrea Morsillo, giusta procura a margine

del ricorso in cassazione;

– ricorrenti –

contro

– D.G.G. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato

e difeso dal prof avv. Olivieri Giuseppe con il quale si è

domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 149 presso lo studio

dell’avv. Sergio Fidenzio, il tutto in forza di procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3179/2004,

pubblicata il 9/11/2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L. citò, con atto notificato nell’agosto 1993, il fratello G.G. innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo dichiarare inadempiente rispetto ad uno degli obblighi nascenti da una transazione sottoscritta il 22 maggio 1989 nel corso di un procedimento – per questa ragione poi dichiarato estinto -, in cui erano parti contrapposte, concernente la regolazione di rapporti di vicinato interessanti abitazioni finitime, loro donate nel 1968 dalla comune genitrice G.G. ed interessate da precedente transazione stipulata il 24/12/1975; chiese altresì che il germano fosse condannato all’esecuzione di quanto rimasto inadempiuto.

Il convenuto si costituì instando affinchè fosse dichiarata la nullità dell’accordo transattivo, sia perchè esso prevedeva obblighi a carico solo di esso esponente sia perchè alcune obbligazioni contemplate non rientravano nella disponibilità delle parti bensì di terzi; in subordine chiese che la transazione fosse risolta per grave inadempimento del fratello e che si desse esecuzione alle prestazioni disciplinate nel precedente accordo del 1975; domandò infine che l’attore fosse condannato a porre in essere, nel confinante lastrico solare di pertinenza, le opere necessarie ad eliminare lo stillicidio che si era creato per la sopraelevazione eseguita a seguito dell’accordo contestato.

Il procedimento, interrotto per il decesso dell’attore, venne riassunto dai suoi eredi, P.L. e D.G., Gi. e V. e fu definito con sentenza in data 19/01/2000 con cui l’adito Tribunale respinse la domanda dei predetti essendo la transazione irrealizzabile involgendo posizioni giuridiche di terzi; accolse la domanda riconvenzionale e, dichiarata l’illegittimità dello stillicidio, condannò le parti attrici all’eliminazione, secondo quanto illustrato nella disposta CTU. La Corte di Appello di Napoli, decidendo sull’appello principale dei P.- D. e su quello incidentale di D.G. G., dichiarò la nullità della transazione del 22 maggio 1993 – in realtà: del 1989- e l’eseguibilità di quella del 1975, condannando gli credi di D.L. ad eseguire lavori atti ad eliminare il lamentato stillicidio, regolando le spese.

Il giudice dell’impugnazione pose a base della propria decisione – e per quanto ancora conserva interesse nella presente sede – le seguenti considerazioni: 1 – dovevano dirsi sussistenti reciproche concessioni – e non già solo obbligazioni a carico dell’appellante incidentale- in quanto la transazione del 1989 aveva inciso sulla res controversa oggetto di richiesta in citazione – demolizione delle fabbriche edificate da D.G.G. nel 1973, in violazione delle distanze legali- convenendo le parti, tra l’altro, di accettare la situazione dei luoghi di entrambe le proprietà anche con riferimento all’ubicazione degli immobili; 2 – aveva altresì errato il Tribunale a ritenere solo inefficace la transazione a cagione del fatto che essa avrebbe coinvolto in parte anche terzi estranei all’accordo (nella fattispecie, prevedendosi la rimessione della querela proposta dalla P., moglie del defunto D. L., contro il cognato) e che avrebbe comportato l’obbligo di eseguire lavori ed opere su fondi di terzi (tali credi D.M., che si sarebbero visti assoggettare alla demolizione di parte di un muretto confinario in comproprietà) in quanto, pur rimanendo vere le circostanze sopra esposte, doveva però affermarsi la radicale nullità dell’accordo transattivo – sostenuta nell’appello incidentale- in quanto le due obbligazioni sopra descritte avevano rilievo essenziale nel contesto della transazione che, senza di esse, non sarebbe stata stipulata; come ulteriore conseguenza non avrebbero potuto trovare accoglimento le domande di adempimento degli obblighi derivanti da quel titolo negoziale; del pari sarebbe divenuto inefficace ogni riferimento al contenuto di detto accordo al fine di legittimare opere dalle quali era derivata l’imposizione di una servitù di stillicidio a carico dell’edificio dell’appellato.

I P.- D. hanno proposto ricorso per la cassazione dell’indicata decisione, affidandolo a tre motivi; D.G. G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene censurata l’erronea applicazione delle norme sulla transazione, sulla nullità parziale del contratto, sull’interpretazione del negozio, sulla ripartizione dell’onere delle prove e sul regime di indivisibilità delle obbligazioni assunte dal defunto rispetto alla posizione degli eredi; viene altresì introdotta la censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2- Con il secondo e connesso motivo si deduce nuovamente la violazione dell’art. 1419 cod. civ. nonchè dell’art. 1381 cod. civ. assumendosi l’idoneità delle obbligazioni coinvolgenti terzi estranei ad essere inquadrate nello schema negoziale della promessa del fatto del terzo e, quindi, la liceità delle medesime.

3 – Con il terzo motivo si deduce la carenza di interesse a far valere la nullità della transazione, facendo altresì valere il vizio di motivazione osservando che D.G.G., da un lato aveva raggiunto lo scopo di vedersi rimettere la querela dalla cognata e, dall’altro, che la seconda obbligazione, pur se rimasta inadempiuta, sarebbe stata validamente assunta dal fratello.

I motivi sopra descritti possono essere esaminati e decisi congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica.

4 – Va premesso che tutti i mezzi sono affetti da inammissibilità laddove con essi si chiede un riesame del percorso argomentativo del giudice del gravame in merito al contenuto della transazione del 1989 ed agli effetti che sarebbero originati dall’assunzione di obbligazioni non immediatamente eseguibili dalle parti interessate, senza peraltro produrre il contenuto di tale accordo transattivo, così privando la Corte dell’oggetto del proprio controllo, non potendo a ciò valere la riproduzione per sunto di alcune delle clausole oggetto di contenzioso (cfr foll. 16 e 17 del ricorso), in considerazione del rilievo prevalente che rivestiva il contenuto complessivo del negozio: ciò, sia perchè lo stesso era stato preceduto da un contenzioso risalente nel tempo e da altra analoga transazione sulla quale andava sostanzialmente ad incidere, sia perchè andava verificato, in quest’ambito, il peso argomentativo che le parti ricorrenti conferivano all’avvenuta esecuzione della parte più rilevante della transazione (cfr. fol 18 del ricorso), con riferimento alla possibilità di dichiarare anzichè la nullità di tutte le clausole, solo di quelle involgenti posizioni di terzi.

4/a – Ulteriore violazione del principio di autosufficienza del ricorso si rinviene nel fatto che le parti ricorrenti non hanno riportato il contenuto del loro appello, al fine di verificare se la questione relativa all’invalidità o alla semplice inefficacia delle singole pattuizioni rispetto alla tenuta complessiva dell’accordo transattivo fosse stata sollevata in precedenza, apparendo, dalla lettura della sentenza della Corte distrettuale, che gli odierni ricorrenti, nell’appello, piuttosto che dedurre la nullità parziale delle due obbligazioni, si fossero limitati a censurare la ritenuta inidoneità delle pattuizioni attinenti ad obblighi di terzi o comunque incidenti sulla sfera patrimoniale dei medesimi, ad essere contemplate in un accordo transattivo, sostenendo al contrario che D.L. ben avrebbe potuto assumere l’impegno di convincere la consorte a rinunziare alla querela contro il fratello e che non vi fosse alcuna prova che la porzione di muro da abbattere per ampliare il passaggio a confine, fosse di proprietà di terzi.

4/b – Le censure risultano altresì infondate laddove rinvengono una contraddittorietà tra l’affermazione della Corte territoriale in merito alla centralità della rinunzia alla demolizione delle fabbriche costruite a distanza inferiore alla legale, rispetto alla ritenuta essenzialità dell’impegno a far rinunziare alla P. dal proseguire nel procedimento penale contro il cognato – ritirando la querela contro il medesimo – come pure dell’obbligazione di demolire un muretto in parte altrui : invero il concetto di centralità e quello di essenzialità, esprimendo l’importanza dell’adempimento nell’assetto di interessi voluto dalle parti, devono considerarsi sinonimi e non già in rapporto di esclusione reciproca.

4/c – Non scrutinabile, per le ragioni sopra esposte, sono altresì le censure – per vero genericamente espresse- di violazione delle norme di ermeneutica e delle regole attinenti alla ripartizione dell’onere della prova circa l’estensione della nullità negoziale di alcune clausole all’intero contenuto negoziale, mancando, come detto, il medium comparationis da sottoporre allo scrutinio della Corte, non senza omettere di rilevare che le doglianze – segnatamente quelle del terzo motivo- presupporrebbero indagini di fatto – in merito al regime dell’area di sedime del muretto: cfr. fol. 20 del ricorso- non costituenti oggetto di ammissibile nuovo scrutinio in questa sede.

5 – Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione specificata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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