Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15974 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 09/06/2021), n.15974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9326/2012 R.G. proposto da:

CLABER spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Romeo Bianchin e Renato

Scognamiglio, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II, presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 100/10/11, depositata il 3 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del dal Consigliere

Enrico Manzon;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo

dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.

udita l’avv. Francesca Latino in sostituzione dell’avv. Bianchin.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 100/10/11, depositata il 3 ottobre 2011, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello proposto dalla CLABER spa avverso la sentenza n. 63/05/2010 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di irrogazione sanzioni per mancato pagamento di accise sull’energia elettrica 2003-2004.

La CTR osservava che:

– non sussisteva il dedotto vizio motivazionale della sentenza appellata, essendo stata la medesima puntualmente motivata ancorchè per relationem, ma in modo autonomo, alle sentenze emesse sugli avvisi di pagamento che costituivano il presupposto degli atti sanzionatori impugnati, trattandosi di pronunce ben conosciute dalle parti ed essendo state comunque le stesse prodotte dall’agenzia fiscale;

-che andavano ribadite le considerazioni espresse dal Collegio di appello in dette decisioni circa la fondatezza di merito delle pretese creditorie erariali, con inevitabile riflesso su quelle sanzionatorie oggetto del presente giudizio;

– che risultava motivato e corretto il diniego della CTP di effettuazione di una CTU;

– che la determinazione in concreto delle sanzioni risultava conforme ai criteri di cui alle previsioni normative correlate.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso l’agenzia delle dogane.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1 – la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., poichè la CTR ha ritenuto che la sentenza appellata fosse adeguatamente motivata, nonostante la medesima si limitasse a rinviare senza alcuna autonoma valutazione alla sua precedente pronuncia riguardante l’avviso di pagamento con il quale si era esercitata la pretesa creditoria per accise non versate, costituente il presupposto delle sanzioni irrogate con gli atti impugnati in questo processo.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Va infatti ribadito che “E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacchè una decisione di accoglimento comporterebbe null’altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello” (Cass., n. 2194:3 del 12/10/2020, Rv. 659364 01) e che “Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale” (Cass., n. 13733 del 17/06/2014, Rv. 631334 – 01). La ricorrente con il mezzo in esame ha denunciato non il vizio motivazionale della sentenza di appello, bensì quello della sentenza di primo grado e ciò ne causa, di per sè, l’inammissibilità.

Comunque sia, ancorchè fosse sussistente la dedotta carenza motivazionale della sentenza della CTP, comunque tale vizio si è “convertito” in motivo di impugnazione in appello e come tale non poteva appunto che produrre l’effetto, devolutivo, della revisio prioris instantiae nel merito, come è avvenuto ad opera della CTR friulana.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 53 e 55, nonchè di insufficiente e contraddittoria motivazione, poichè la CTR ha ritenuto come provata e dunque fondata la pretesa erariale per accise costituente il presupposto delle sanzioni irrogate con gli atti impugnati nel presente processo.

La censura è inammissibile in ordine alla denunziata violazione di legge.

Va infatti ribadito che “La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5” (Cass., n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 – 01).

Quanto alla dedotta violazione/falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., a parte che si tratta di denuncia che non risulta nemmeno specificamente articolata, va comunque anche ribadito che “In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass., n. 1234 del 17/01/2019, Rv. 652672 – 01).

Il profilo del mezzo attingente la motivazione della sentenza impugnata è altresì inammissibile e comunque infondato.

Anzitutto va ribadito che “Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità” (Cass., n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 – 01); “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass., n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).

In secondo luogo va ricordato che, in relazione alla formulazione previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (senz’altro applicabile ratione temporis), la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare che “La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 – 01).

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata non merita di certo la censura mossale, poichè in modo articolato ha riscontrato e disatteso le argomentazioni difensive della società contribuente, valorizzando quelle dell’agenzia fiscale, come era del resto nelle sue facoltà valutative/decisionali, ancorchè richiamando la propria precedente decisione in ordine agli atti impositivi prodromici di quello sanzionatorio oggetto del presente processo.

A ben vedere, comunque, l’articolazione del mezzo mira ad un riesame del meritum causae e, come detto, tale tipo di sindacato è sottratto dalla legge processuale a questa Corte.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e art. 191 c.p.c. ed insufficiente motivazione, poichè la CTR ha affermato la correttezza della sentenza appellata anche sul punto del mancato accoglimento della richiesta difensiva di ammissione di una CTU.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

In primo luogo va riaffermato e dato seguito al principio di diritto secondo il quale “Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile “ex” art. 177 c.p.c., comma 2, non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attività espletata dal consulente sostituito” (Cass., n. 27247 del 14/11/2008, Rv. 605391 – 01).

In secondo luogo e sempre alla luce di tale arresto giurisprudenziale, si deve rilevare che su tale punto decisionale specifico ha CTR friulana ha dato una risposta sintetica, ma esauriente e chiara, sicchè anche sotto tale profilo non merita cassazione.

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, – la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53, comma 1, art. 59, comma 1, lett. a), (nel testo applicabile ratione temporis), D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 3, ed il vizio motivazionale, poichè la CTR ha respinto la sua richiesta, reiterata come motivo di gravame, di rideterminazione nel minimo delle sanzioni irrogatele.

La censura è inammissibile.

Trattasi invero platealmente di una critica che attinge la valutazione di merito che sul punto è stata operata dal giudice tributario di appello, sicchè la stessa si pone evidentemente al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità.

In conclusione il ricorso va rigettato, con spese secondo il generale principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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