Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15974 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. II, 06/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/07/2010), n.15974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13822/2005 proposto da:

G.L.S. (OMISSIS), P.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA REGGIO

EMILIA 29, presso lo studio dell’avvocato MANISCALCO BASILE Giovanni,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUTTITTA

ARMANDO;

– ricorrenti –

contro

G.S. (OMISSIS), T.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEL

TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS PAOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSI Luigi;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento N.G.R. 457/03 cron. 276/04 del TRIBUNALE di

SCIACCA; emessa il 20/04/05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato MANISCALCO BASILE Giovanni, difensore dei ricorrenti

che si riporta agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, il quale chiede che la Corte, in Camera di

consiglio, rigetti il ricorso per regolamento di competenza avverso

l’ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., emessa dal Giudice

unico presso il Tribunale di Sciacca nel procedimento civile RG. 457

del 2003.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice unico del Tribunale di Sciacca, adito da P.P. e G.L.S., nei confronti di T.F. e G.S., in un giudizio diretto all’accertamento dell’esclusiva proprietà degli attori per usucapione su una striscia di terreno, adibito a stradella, e dell’inesistenza di alcun diritto, dai convenuti vantato sulla stessa, a seguito di eccezione di questi ultimi, deducente la pendenza in appello, davanti alla Corte di Palermo, di un precedente giudizio, conclusosi in primo grado con sentenza 8.10.02 del Tribunale di Sciacca, che aveva dichiarato il T. comproprietario della stradella suddetta, con ordinanza in data 27.5.2005 dispose la sospensione del proprio giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione dell’altro.

Tale provvedimento veniva motivato dal rilievo della “identiià assoluta di giudizi” e comunque dal rapporto di continenza, che tuttavia non consentiva, attesa la pendenza in grado diverso delle due cause, la relativa riunione; sicchè, non potendo l’azione negatoria essere decisa prima dell’accertamento della proprietà sul terreno, già pendente nell’altra sede, doveva necessariamente sospendersi il secondo giudizio, in attesa della definizione del precedente, al fine di evitare eventuale contrasto di giudicati.

Avverso la surriferita ordinanza il P. ed il G.L. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, deducente, nell’unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 345, 39 c.p.c. e dell’art. 1158 c.c..

Hanno resistito con comune memoria il T. e la G..

Il P.G. con requisitoria del 9.2. c.a. ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dei ricorrenti ha infine depositato una memoria di replica. Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

L’impugnazione fa leva, essenzialmente, sull’argomentazione secondo cui nel giudizio, ritenuto pregiudiziale nell’ordinanza gravata, i convenuti, odierni ricorrenti, non avevano proposto l’eccezione di usucapione in primo grado e non avrebbero potuto proporla in quello di appello, ostandovi la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., donde la necessità di instaurare un nuovo giudizio, al fine di far valere il loro diritto di proprietà, acquisito ex art. 1158 c.c., sulla stradella in contestazione, ingiustamente ritenuta dal primo giudice di quella causa di comproprietà del T.. Su tali premesse si nega la sussistenza del rapporto di identità o continenza tra le due cause,sostenendosene l’oggettiva diversità o, comunque (nella memoria di replica) un rapporto di pregiudizialità inverso a quello ravvisato dal Tribunale.

Le premesse di cui sopra risultano tuttavia smentitegli la scorta delle risultanze dei giudizi di merito (il cui esame è a questa Corte consentita in sede di regolamento di competenza), dalle testuali ammissioni degli stessi odierni ricorrenti, desumibili dalla narrativa dell’atto di citazione introduttivo del giudizio sospeso e dal contenuto dell’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca dell’8.10.02 (prodotto in copia dai resistenti).

Da tali atti si rileva che i medesimi, premettendo di aver sostanzialmente proposto (con la deduzione della risalenza ultraventennale dell’attuale stato di fatto) un’eccezione riconvenzionale di usucapione, si erano doluti nell’appello del relativo mancato accoglimento (con espresso motivo contenuto nella pagg. 5, primo capoverso, 10, punto 4, 12 punto 3^), conseguentemente instando, nelle conclusioni, per l’accoglimento della stessa da parte della corte adita, sia pure in via subordinata (“ove occorra”).

Pertanto risulta evidente che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, sussisteva nel precedente e nel successivo giudizio un’identica questione, quella dell’usucapione del conteso tratto di stradella, ad oggetto del medesimo bene, che nell’impossibilità di riunione e per evitare eventuale contrasto di decisioni, non poteva che comportare la sospensione della causa successivamente intrapresa e pendente in primo grado, per ragioni di continenza, in attesa che si formasse il giudicato con la definizione di quella pendente in appello.

Tale pregiudizialità, che non può ritenersi esclusa dalla paventata inammissibilità (per tardività ex art. 345 c.p.c.) dell’eccezione suddetta, essendo questa ancora sub iudice, risulta rafforzata, sotto diverso ed ancor più evidente profilo, dalla considerazione che dall’accertamento del diritto, rivendicato dalla parte attrice nel primo giudizio, dipende anche quello della legittimazione passiva della medesima nel secondo, che la vede convenuta nella domanda di usucapione dello stesso bene oggetto di quel diritto.

Il ricorso va conclusivamente respinto, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei resistenti delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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