Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15973 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15973 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 14817-2009 proposto da:
VALORI ROSALBA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo STUDIO LEGALE
ABRIGNANI, rappresentata e difesa dagli avvocati
PAPE’ PIETRO, PERSICO GIUSEPPE giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2014
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contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 11/07/2014

- controrícorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI ROMA 2;
– intimato avverso la sentenza n. 45/2008 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PERSICO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 12/05/2008;

R.G. 14817/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 45/35/08, depositata il 12.5.2008,
confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 222/65/07 che
affermava la legittimità della cartella di pagamento, relativa all’imposta di registro, nei confronti
di Valori Rosalba, a seguito del trasferimento immobiliare disposto con sentenza n. 12885/1995 del

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.,
nella parte in cui la sentenza ritiene comprovata la regolare e tempestiva notificazione dell’avviso
di liquidazione effettuata a mani della madre convivente” , senza spiegarne le ragioni;
b) violazione dell’art. 7, commi 2 e 4, 1. 890/1982, in relazione all’ 360, n. 3 c.p.c., non avendo la
CTR tenuto conto che tra la madre della contribuente e la stessa contribuente non sarebbe sussistito
il rapporto di convivenza richiesto dall’art. 71. 890/1982.
L’ Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La contribuente ha presentato memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 22.5.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La CTR ha evidenziato che “è stata comprovata la regolare e tempestiva notificazione del’avviso di
liquidazione affettuata a mani della madre convivente…”
Entrambi i motivi di ricorso difettano di specificità non essendo stata allegata o riprodotta la
cartolina postale , documento al quali questa Corte non può accedere direttamente e la cui
conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza delle censure proposte in questa sede.
Inoltre il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto censura sotto il profilo del vizio
motivazionale l’erronea applicazione della legge processuale (art. 139 c.p.c.)
In relazione al secondo motivo nessuna prova è stata, inoltre, fornita, in contrasto con quanto
affermato nella motivazione della sentenza impugnata, che a sua volta, si è basata sulla produzione
della cartolina, del rapporto di convivenza con la contribuente della madre della stessa che ha
ricevuto il provvedimento impugnato.
Questa Corte ha già statuito che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita
mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il
destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto
1

Tribunale di Roma

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/411986
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da
notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata
indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni
indagine circa l’identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita
dall’anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a
carico del destinatario della notifica, dell’insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare

Peraltro nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame
avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego
raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni
che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando
l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 cod.
proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue
che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente
consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale
non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà
del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che
ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare.
La convivenza, almeno temporanea, può essere presunta sulla base del dato che il familiare sia stato
trovato in detta abitazione e abbia accettato il piego, onde il fatto che la persona cennata non venga
indicata esplicitamente come convivente nell’avviso di ricevimento non è, di per sè solo, sufficiente
a comportare la nullità della notificazione” (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 17/12/2010
Cass, Sez. V, 29/01/2008, n. 1906)
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in E.4.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 22.5.2014

consegnatario dell’atto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006)

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