Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15973 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. II, 06/07/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6663/2005 proposto da:

G.P. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS), GU.PO. (OMISSIS), G.

R. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS) in

proprio e nella qualità di tutrice di GU.RO.

(OMISSIS), GU.MA. (OMISSIS), GU.

R., quali eredi di G.S. e di L.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO LUPIS, rappresentati e difesi dall’avvocato

FOLLIERI Enrico Antonio;

– ricorrenti –

contro

C.D. (OMISSIS), D.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE APPIO

CLAUDIO 229, presso lo studio dell’avvocato PANUNZIO PAOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CICCARELLI Sergio;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1142/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato LEO Sergio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FOLLIERI Enrico Antonio, difensore dei ricorrenti che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5.1.85 G.P., M., Po., Ro., Re., R., G.e. M., nonchè L.F., quali eredi di G.S., citarono al giudizio del Tribunale di Foggia i coniugi D.D. e C.M., al fine di sentir dichiarare, in via principale la nullità per simulazione e l’inefficacia, rispettivamente. dei contratti di cui alla scrittura privata in data (OMISSIS), con la quale il suddetto dante causa di essi attori aveva venduto ai convenuti,per il prezzo di L. 9.500.000 di cui 5.000.000 contestualmente versati, e con effetti differiti al luglio 1979, data prevista per il rogito notarile e per il saldo, e nel contempo concesso in affitto fino a tale data, due appezzamenti di terreno siti in agro di (OMISSIS); a sostegno di tali richieste dedussero che l’operazione negoziale era stata adottata allo scopo di eludere il divieto di alienazione L. n. 590 del 1965, ex art. 28, dei terreni, acquistati dal S. meno di un anno prima con mutuo agrario agevolato. In subordine gli attori chiesero la risoluzione per eccessiva onerosità o, in via più gradata, la rescissione per lesione ultra dimidium, della compravendita, deducendo che i due fondi,di circa tre ettari e mezzo l’uno e di un ettaro e mezzo l’altro, avevano acquistato nel frattempo vocazione edificatoria, a fronte della contemporanea svalutazione monetaria.

Costituitisi i convenuti, resistettero alle domande ed in via riconvenzionale, sostanziai mente riproponendo una precedente domanda del 1.10.1979 del loro dante causa,non riassunta a seguito dell’interruzione conseguente al decesso dell’attore, chiesero che alta scrittura privata venissero ascritti “gli stessi effetti dell’atto pubblico”.

L’adito tribunale dopo aver disposto ed espletato una consulenza tecnica, con sentenza n. 1891/95, rigettò tutte le domande attrici ed accolse quella riconvenzionale, dichiarando l’autenticità delle sottoscrizioni apposte alla sopra citata scrittura privata, con ordine ai convenuti di consegna agli eredi G. del libretto bancario relativo al saldo del prezzo. Ma la Corte di Bari, in accoglimento del gravame di questi ultimi, cui avevano resistito gli appellati, con sentenza n. 912/99 in riforma di quella appellata, pronunziò la risoluzione della compravendita, con conseguente condanna dei C.- D. al rilascio dei fondi ed alle spese del doppio grado di giudizio. Tale decisione, nelle more eseguita, fu tuttavia cassata, con rinvio ad altra sezione della corte barese, da questa Suprema Corte, con sentenza n. 11947/03. Accogliendo il primo ed assorbente motivo de ricorso dei suddetti coniugi, con il quale erano state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., questa Corte, rilevava che la decisione di appello, che aveva accolto la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità, sul presupposto che un’assenza di appello incidentale dei C.- D., si sarebbe formato il giudicato interno sull’assoggettabilità del contratto a tale azione, aveva omesso di riscontrare la legittimazione ad agire degli originari attori, questione in ordine alla quale, in mancanza di alcuno specifico dibattito, nessun giudicato si era formato, non avendo i suddetti alcun onere di proposizione di gravame incidentale, a seguito dell’accoglimento da parte del primo giudice della principale domanda riconvenzionale; sicchè nell’ipotesi, di compravendita con effetti immediatamente traslativi, per la quale dovesse essere ancora pagata una parte del prezzo, occorreva stabilire preliminarmente se la risoluzione del contratto potesse essere invocata non solo e non tanto per quel tipo di contratto, ma anche da quello dei contraenti che aveva già eseguito la propria prestazione, essendo già avvenuti sia il trasferimento di proprietà, sia la consegna della cosa, avendosi presente che anche nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per svilimento dell’attesa prestazione, quella di chi agisce deve essere, al tempo della sopravvenienza, ancora in itinere.

A seguito della riassunzione ad opera dei coniugi C.- D. e della conseguente costituzione dei G., quali eredi anche della L. nelle more defunta, e delle rispettive conclusioni, conformi alle precedenti opposte posizioni, con sentenza 27.10- 20.12.04.la Corte di Bari rigettava l’appello avverso quella del Tribunale di Foggia e condannava gli eredi G. alla restituzione dei fondi ottenuti in forza dell’esecutività della precedente sentenza d’appello e delle, anche riscosse, precedenti spese processuali, nonchè al pagamento in favore dei C.- D. di quelle dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio.

Premesso che, a termini della rescindente decisione di legittimità, il soggetto legittimato ad agire andava individuato in colui che,secondo la disciplina sostanziale del rapporto in considerazione, avesse diritto alla tutela giurisdizionale, identificandosi, nel caso di risoluzione per eccessiva onerosità, nella parte ancora tenuta alla prestazione, con riferimento sia al l’aggravamento di quest’ultima, sia a quella di svilimento dell’attesa controprestazione, e che a tal fine occorreva pertanto esattamente qualificare la natura del rapporto in discussione, la corte barese riteneva che nel caso di specie i venditori, e per esso i suoi eredi, non avessero titolo per agire in risoluzione, per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione da loro dovuta, essendo stata questa già eseguita in adempimento di un contratto di compravendita. In tali termini, e non in quelli di preliminare, andava qualificato il negozio contenuto nella scrittura privata del (OMISSIS), anzitutto in virtù del giudicato interno al riguardo formatosi a seguito della qualificazione attribuitagli dal Tribunale di Foggia con la sentenza di primo grado, che lo ritenne quale presupposto, incontroverso tra le parti, della propria decisione, punto sul quale non vi era stata alcuna impugnazione, in particolare da parte dei G. i quali nel loro atto di appello avevano continuato a riconoscere tale natura,ponendola alla base delle proprie richieste. Comunque, anche a prescindere dalla definitività di tale accertamento, l’interpretazione della scrittura sia in base ai criteri nominalistici, desunti dalla terminologia adoperata dai contraenti (indicati quali venditore ed acquirente) (sia a quelli contenutistici (immissione in possesso dei beni, puntuale indicazione del prezzo, in parte corrisposto, e delle relative modalità di pagamento) deponevano per la natura definitiva del contratto, mentre irrilevanti risultavano gli altri elementi addotti in favore della tesi opposta, in particolare l’impegno alla stipula di un successivo atto pubblico (nel quale avrebbe dovuto essere “tradotto” il contrattocene in realtà avrebbe avuto finalità essenzialmente riproduttive, anche nel contesto dell’accertata operazione, elusiva del divieto di rivendita, finalizzata a creare un’apparenza giuridica diversa da quella realmente voluta, facendo risultare un trasferimento successivo a quello in concreto posto in essere.

Avverso tale sentenza i G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito i C.- D. con controricorso.

La difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurandosi la decisione impugnata per omessa pronunzia in ordine alla richiesta, da ritenersi quanto meno implicitamente proposta dagli appellanti, di ordinare il versamento in favore dei favore dei G. della somma corrispondente al saldo del prezzo, dovuto in L. 4.500,000, quale conseguenza indefettibile del rispetto dell’accertato contratto di compravendita.

Il motivo è manifestamente infondato per tabulas, considerato che il rigetto dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che come riconoscono gli stessi ricorrenti aveva già così disposto con la sentenza n. 1891/95, ha comportato la conferma della decisione di primo grado anche su tale questione, in concreto decisa con l’ordine di consegna ai G. del “libretto bancario di deposito ordinario sul quale risulta versata la somma corrispondente al saldo del prezzo della vendita stabilito contrattualmente (L. 4.500.000)”.

Non sussiste, pertanto, la denunziata omissione di pronunzia, mentre, sul piano sostanziale,nessuna censura risulta avanzata avverso tale confermata modalità solutoria.

Con il secondo motivo, deducente “violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5)”, si lamenta che i giudici di rinvio abbiano erroneamente ravvisato il giudicato implicito interno sulla qualificazione del contratto contenuto nella scrittura privata del (OMISSIS), pur non essendovi stato alcun dibattito sulla relativa questione tra le parti, limitatesi a discutere, quanto all’azione risolutoria ex art. 1467 c.c., esclusivamente sulla ricorrenza dell’eccessiva onerosità. Il successivo esame, pur compiuto dalla corte di merito, delle clausole del contrattola fine di accertarne la natura, sarebbe sintomatico della scarsa convinzione degli stessi giudici circa la sussistenza di un giudicato sulla questione.

Il motivo è infondato,considerato che la qualificazione del contratto contenuto nella scrittura privata del (OMISSIS), in termini di compravendita definitiva (sia pur ad effetti differiti) e non di preliminare (che nessuna delle parti aveva, in quella sede, sostenuto), costituiva, come dato atto espressamente dal Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1891/95 (il cui esame diretto è consentito in questa sede di legittimità, tenuto conto della natura processuale delle censure, laddove deducono la violazione dell’art. 324 c.p.c.), un dato pacifico tra le parti,sulla base del quale il primo giudice, tra l’altro, dichiarò (v. capo 2 del dispositivo) “l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di compravendita del (OMISSIS)”. Tale specifica pronunzia non formò oggetto di gravame da parte degli eredi G., quali si dolsero soltanto della mancata dichiarazione di nullità, ai sensi della L. L. n. 590 del 1965, art. 28, e, in subordine, della mancata pronunzia di risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, di contratto di compravendita suddetto, senza porne in discussione la qualificazione giuridica, che pertanto deve ritenersi nel presente processo, quale necessario antecedente logico – giuridico della non impugnata statuizione dichiarativa del giudice di primo grado (peraltro tenuta ferma da quello di appello, che tuttavia ritenne di accogliere la subordinata richiesta degli appellanti), coperta da giudicato, precludente ogni successiva questione al riguardo.

Restano conseguentemente assorbiti il residuo profilo di censura, contenuto nell’ultima parte del riportato motivo, nonchè, integralmente, il terzo mezzo d”impugnazione, deducente violazione dell’art. 1326 c.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento all’interpretazione del negozio contenuto nella scrittura privata del (OMISSIS), che non sarebbe stata rispettosa, sotto vari profili delle regole di ermeneutica contrattuale.

I giudici del rinvio, infatti, una volta acclarata, come correttamente hanno fatto, l’esistenza di un giudicato interno, e peraltro esplicito, sulla natura definitiva del contratto in questione, erano dispensati dall’addentrarsi nella disamina ermeneutica della scrittura contenente il negozio in questione, che, seppur compiuta al fine di rendere più convincente l’adottata decisione, risulta tuttavia indifferente ai tini della stessa, essendo al riguardo sufficiente il preliminare rilievo preclusivo ex art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., con conseguente irrilevanza delle censure dei ricorrenti contro tale ultronea parte della motivazione, il ricorso va, conclusivamente, respinto, con condanna dei soccombenti alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA