Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15972 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. III, 08/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2569/2019 R.G. proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale

Cristiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza

Buenos Aires, n. 5;

– ricorrente –

contro

Centro Intercomunale di Igiene Urbana (CIDIU) S.p.a., Società per

l’Ambiente, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Ravinale, e

dall’Avv. Silvio Carloni, con domicilio eletto presso studio di

quest’ultimo in Roma, Via Oslavia, n. 39/f;

– ricorrente incidentale –

e contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv.

Massimo Fossati e dall’Avv. Fabio Alberici, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via delle Fornaci, n. 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 1126/2018

depositata il 12 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. CIDIU (Centro Intercomunale di Igiene Urbana) S.p.a. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Torino M.F. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dagli errori riscontrati nel progetto, a lui commissionato, per la realizzazione, in (OMISSIS), di un impianto per il trattamento aerobico e il compostaggio di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

Esteso il contraddittorio anche in confronto di UnipolSai Assicurazioni S.p.a., chiamata in garanzia dal M. in forza di polizza assicurativa, il tribunale – premesso che era da considerarsi rinunciata la preliminare eccezione di incompetenza per territorio, in quanto non riproposta dal convenuto in udienza – accolse parzialmente la domanda (avendo ritenuto sussistenti solo due dei numerosi errori progettuali denunciati, ovvero quelli riguardanti l’inadeguatezza tecnica del biofiltro e l’edificio di maturazione secondaria) e condannò, pertanto, il M. al pagamento in favore di CIDIU S.p.a. della somma di Euro 129.041,00, oltre interessi e rivalutazione, solo in parte dichiarandone tenuta UnipolSai a manlevare il convenuto.

2. Pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d’appello di Torino ha rigettato sia quello principale proposto dal M. (che si doleva della ritenuta rinuncia alla preliminare eccezione di rito e, nel merito, della pur parziale responsabilità ravvisata a suo carico in relazione al progetto), sia quello incidentale di CIDIU S.p.a. (che al contrario si doleva della esclusione della responsabilità del progettista in ordine ad altri segnalati errori). Ha accolto, invece, quello incidentale di UnipolSai Ass.ni S.p.a. ritenendo inoperante nella specie la copertura assicurativa.

3. Avverso tale sentenza M.F. propone ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi cui resistono entrambe le società depositando controricorsi.

Con il proprio atto difensivo CIDIU S.p.a. propone anche ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, cui resistono, con separati controricorsi, sia il M. che UnipolSai Ass.ni S.p.a..

CIDIU S.p.a. e UnipolSai Ass.ni S.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del proprio ricorso M.F. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, “violazione delle norme sulla competenza; violazione ed erronea applicazione dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., comma 4”.

La Corte d’appello ha ritenuto infondata l’iterata eccezione di incompetenza per territorio e, di conseguenza, irrilevante accertare se l’eccezione fosse stata o meno implicitamente rinunciata dal convenuto, come ritenuto dal primo giudice.

Ha infatti considerato correttamente instaurata la causa davanti al Tribunale di Torino, quale forum destinatae solutionis (ex art. 20 c.p.c.), poichè luogo del domicilio del creditore nel quale l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere adempiuta, in assenza di diversa pattuizione, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3.

Il ricorrente censura tale motivazione rilevando che, trattandosi bensì di obbligazione ex contractu, avente però ad oggetto un preteso credito risarcitorio e dunque non ancora determinato nel suo ammontare, luogo dell’adempimento (e dunque forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c.) dovesse ritenersi, in base dell’art. 1182 c.c., comma 4, quello del domicilio del preteso debitore, ossia (OMISSIS).

1.1. Il motivo è inammissibile, ex art. 366 c.p.c., n. 6, perchè, pur riproducendo (all’inizio della illustrazione del motivo: pag. 15 del ricorso) il contenuto della comparsa di costituzione in primo grado nella parte relativa all’eccezione di incompetenza, non localizza l’atto nel fascicolo processuale.

E’ invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U. 19/04/2016, n. 7701, in motivazione, e, da ultimo, Cass. Sez. U. 23/09/2019, n. 23553).

E ciò anche ove i motivi prospettino, come nella specie, vizi di natura processuale, essendo stato più volte al riguardo chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, che se è vero che, ove sia dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, resta pur sempre fermo che a tale esame può procedersi in quanto la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), (cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. 13/06/2014, n. 13546).

E’ appena il caso di rimarcare poi l’imprescindibilità, nella specie, della detta specifica indicazione, al fine di consentire a questa Corte di verificare in che termini l’eccezione fosse stata effettivamente proposta.

Verifica necessaria perchè, come noto:

– il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio semplice ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito sotto tutti i possibili criteri attributivi prospettabili nel caso concreto, rimanendo in mancanza fissata la sua competenza in base al profilo non specificamente contestato (Cass. 12/12/2019, n. 32731; 14/02/2014, n. 3539; 03/11/2014, n. 23328; 07/03/2013, n. 5725; 16/02/2012, n. 2268; 14/10/2011, n. 21253; 04/08/2011, n. 17020; 23/05/2011, n. 11305; 24/04/2009, n. 9783; 22/11/2007, n. 24277; 09/06/2003, n. 9192; 11/01/2001, n. 313; 22/11/2000, n. 15101; 23/04/1999, n. 248; 28/07/1999, n. 8224; 21/04/1995, n. 4499; 03/03/1995, n. 2469);

– non può il giudice supplire alla genericità o incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, con la conseguenza che la competenza resterà radicata presso il giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (v. Cass. 14/02/2014, n. 3539; 05/05/2003, n. 6849; 23/08/2002, n. 12465);

– tanto meno ovviamente possono assumere rilievo successive allegazioni difensive sul punto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – erronea motivazione della sentenza con riferimento alla natura vincolante delle prescrizioni imposte dalla Provincia di Torino in ordine alla chiusura del capannone per aver immotivatamente disatteso le risultanze della c.t.u. sul punto” (così nell’intestazione).

Lamenta che il convincimento sul punto è immotivatamente in contrasto con le contrarie valutazioni espresse sul punto dal c.t.u..

3. Con il terzo motivo il M. analogamente deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5… sulla responsabilità del progettista in ordine alla inidoneità del biofiltro per aver immotivatamente disatteso le risultanze della c.t.u. sul punto” (così nell’intestazione).

Anche in tal caso afferma che, alla luce delle risultanze della c.t.u., non sussistono “dubbi” – contrariamente a quanto afferma la sentenza di appello – in ordine all’esclusione della responsabilità del progettista con riferimento al biofiltro, semmai da ricondurre alla mancata utilizzazione della ghiaia, come, invece, previsto dal progettista.

Soggiunge che tale circostanza risultava comprovata anche da una diffida della Provincia di Torino, la quale aveva rilevato che il biofiltro, così come progettato, fosse assolutamente idoneo e che il mancato perfetto funzionamento – lungi dall’integrare un errore di progettazione – fosse attribuibile alla mancata realizzazione dello strato di ghiaia previsto dal progetto.

4. Entrambi i motivi sono anch’essi inammissibili, per palese inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

4.1. Le censure si basano essenzialmente sul contenuto della relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, ed inoltre (il terzo) anche di una diffida della Provincia di Torino.

Solo della prima vengono riportati ampi stralci, non invece della seconda.

Di entrambi, comunque, il ricorrente omette di fornire puntuali indicazioni circa la loro localizzazione nel fascicolo processuale, il se, il come e il quando sono stati acquisiti nel passaggio da un grado all’altro del giudizio di merito.

4.2. L’inammissibilità della censura è apprezzabile comunque anche in relazione al fatto che, diversamente da quanto in essa postulato, la motivazione offerta sul punto della Corte d’appello dà adeguato conto del convincimento espresso circa l’imputabilità al progettista dei rilevati profili di inadeguatezza del progetto, con ciò esprimendo una valutazione di merito non sindacabile in questa sede.

Sul punto la Corte d’appello offre, peraltro, una motivazione che prescinde da tale valutazione del c.t.u. e si correla direttamente agli elementi istruttori acquisiti, in virtù dei quali ha espresso il proprio convincimento.

In tale direzione le censure si rivelano inammissibili.

Anzitutto e in via assorbente, per il limite di deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in presenza di c.d. doppia conforme (art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): al fine di evitare tale conclusione, parte ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità: il che nel caso di specie non risulta avvenuto.

In ogni caso, quand’anche il vizio fosse stato deducibile, se ne sarebbe dovuto ugualmente dichiarare l’inammissibilità: le censure, infatti, mancano di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poichè non può ricondursi, di per sè, alla nozione di “fatto storico” (principale o secondario) la consulenza tecnica d’ufficio in quanto tale.

Giova, infatti, precisare che il “fatto storico” di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (v. Cass. 09/07/2019, n. 18328).

E’, pertanto, evidente che, avendo il giudice d’appello motivato specificamente le ragioni per le quali ha ritenuto di pervenire ad una valutazione, in tesi, diversa da quella espressa dal consulente, e non avendo il ricorrente evidenziato quale “fatto storico”, decisivo, egli abbia omesso di esaminare, la doglianza si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non dedotta in modo coerente con il paradigma di cui all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma semmai evocante quello della previgente disposizione processuale.

E’ appena il caso poi di soggiungere che per entrambi i motivi il vizio di violazione di legge (astrattamente enunciato nell’intestazione attraverso il riferimento dell’art. 360 c.p.c., n. 3) non è in alcun modo illustrato.

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce “violazione dell’art. 360, n. 3, con riferimento all’erronea interpretazione della clausola n. 722 del contratto di assicurazione sottoscritto… con la UnipolSai violazione dell’art. 1370 c.c. e dell’art. 166cod. ass.” (così nell’intestazione).

Lamenta che il convincimento espresso in sentenza circa l’inoperatività della polizza, per essere emersi gli errori progettuali fonte di danno oltre il limite temporale di efficacia della garanzia assicurativa (180 giorni dalla data di compimento delle opere), è frutto di una erronea interpretazione delle richiamate clausole contrattuali (in particolare di quella n. 722).

5.1. Anche tale motivo si appalesa inammissibile, per inosservanza dell’onere di specifica indicazione del documento richiamato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, anche in relazione alla sequenza dello svolgimento del processo.

Il ricorrente omette di riprodurre, se non per brevi stralci, il contenuto delle clausole richiamate, e comunque non localizza il documento che le contiene nel fascicolo processuale, anche in relazione al come e con quale collocazione esso è stato introdotto nella sequenza dei gradi e fasi del giudizio ed è quindi reperibile nel fascicolo formato per il giudizio di legittimità.

Deve peraltro rilevarsi che il ricorrente non si confronta con quella che sembra costituire ulteriore e autonoma ratio decidendi della statuizione sul punto, rappresentata dal rilievo che gli errori progettuali hanno integrato una “mancata rispondenza” dell’impianto di compostaggio rispetto all’uso previsto, ma non hanno comportato per il professionista la condanna al risarcimento dei danni ulteriori e conseguenti agli “effetti pregiudizievoli” dell’impianto stesso: unici danni oggetto di copertura.

6. Per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

7. Ne discende, ex art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo.

Lo stesso risulta infatti notificato a mezzo p.e.c. in data 25/2/2019, oltre un mese dopo la scadenza del termine lungo per impugnare decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (12/6/2018), fissato in sei mesi dall’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) e venuto pertanto a scadere, considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale, pari a 31 giorni, il 12/1/2019.

8. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente principale al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità.

Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo al ricorrente principale e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto.

Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese.

In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443).

9. Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara privo di efficacia il ricorso incidentale tardivo. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali, che liquida, per ciascuna, in Euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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