Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15971 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5354-2015 proposto da:

R.E., B.P., elettivamente domiciliati in Roma,

Piazza Cavour presso la Cassazione rappresentati e difesi

dall’Avvocato LUIGIA MARIA RIBOLZI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE DE GASPERI SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4094/2014 del 19/11/2014 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E stata depositata la seguente relazione.

“1. Su ricorso della Immobiliare De Gasperi s.a.s. il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ingiunse a B.P. ed R.E. il pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di Euro 25.162,54, oltre interessi, a titolo di saldo di residui canoni di locazione non corrisposti ed anticipo di pagamento di lavori eseguiti su richiesta dei conduttori.

B.P. ed R.E. proposero opposizione avverso il decreto e nel giudizio si costituì la società opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione ed avanzando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.

Il Tribunale rigettò l’opposizione, confermò il decreto, rigettò la domanda riconvenzionale e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata da B.P. ed R.E. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’11 dicembre 2014, ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado c condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono B.P. ed R.E. con atto affidato ad un solo motivo.

La Immobiliare De Gasperi s.a.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo ed unico di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1231, 2937 e 2697 c.c., comma 2.

5.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello, con accertamento in fatto congruamente motivato ed insindacabile in questa sede, ha rilevato che, pur essendo in astratto prescritto il diritto della società locatrice al pagamento dei canoni scaduti, vi era in atti una dichiarazione del 24 gennaio 2002, proveniente dagli odierni ricorrenti, alla quale doveva essere attribuita natura di atto di rinuncia alla prescrizione, ai sensi dell’art. 2937 c.c., trattandosi di atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Quanto, poi, al preteso diritto dei conduttori di vedersi riconoscere, in compensazione, una somma a titolo di miglioria consistente nell’installazione dell’impianto di aria condizionata nei locali oggetto di locazione, la Corte ha osservato che – mentre era da ritenere provato che i lavori di miglioramento erano stati eseguiti su specifica richiesta dei conduttori – era invece contestato che l’impianto suddetto fosse rimasto nell’immobile anche dopo il rilascio da parte dei conduttori e che la prova per testi dedotta da questi ultimi era, sul punto, inconferente ai fini di dimostrare la permanenza stessa.

A fronte di siffatta motivazione, il motivo di ricorso non è idoneo a scalfire la decisione impugnata. Esso, infatti, da un lato afferma che la scrittura privata suindicata avrebbe dovuto avere carattere di novazione, senza considerare che la sentenza non ha affatto detto ciò, ma semplicemente che la scrittura costituiva atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui in materia di rinuncia alla prescrizione rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede, l’accertamento circa la volontà inequivocabile del debitore di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (sentenza 29 novembre 2012, n. 21248).

In relazione, poi, al problema delle migliorie, il ricorso sostiene che vi sarebbe una violazione delle regole in tema di onere della prova, senza considerare che, trattandosi di fatto modificativo, detto onere era a carico dei conduttori. Occorre poi aggiungere che la censura non supera l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale – a fronte delle contestazioni da parte del locatore – la prova addotta dagli odierni ricorrenti era comunque ininfluente; nè il ricorso si preoccupa di indicare, ai fini del rispetto della previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), su quali circostanze tale prova era stata richiesta e non ammessa.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti hanno depositato una memoria alla trascritta relazione, sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte.

Ritiene il Collegio che tale richiesta sia da accogliere, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (v., tra le altre, la sentenza 25 settembre 2013, n. 21951).

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei scorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA