Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15971 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 27/07/2020), n.15971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3666/2014 proposto da:

COMODO ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO VII 466-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GIORDANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO NICOLA VINCENZO

FUSARO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA ETR S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2646/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/07/2013 R.G.N. 2379/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bari (sentenza del 29.7.2013) ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società Comodo Italia s.r.l. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che le aveva parzialmente accolto l’opposizione alla cartella esattoriale di pagamento della somma di Euro 488.532,03, riducendola a quella minore di Euro 115.123,50, dopo aver ritenuto legittimo entro tale limite il recupero, da parte dell’INPS, degli sgravi contributivi pretesi dall’opponente relativamente alle assunzioni di lavoratori con contratti di formazione e lavoro;

il primo giudice aveva rilevato che durante il processo l’Inps aveva eseguito un accesso ispettivo ed acquisito sia la documentazione aziendale utile all’esatta quantificazione delle agevolazioni contributive che le dichiarazioni di responsabilità del preposto della società opponente, producendo il tutto all’udienza dell’1.12.2009;

per la cassazione di tale decisione la società Comodo Italia s.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con due motivi, congiuntamente illustrati, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sia con riferimento all’art. 115 c.p.c. (primo motivo), sia in relazione all’art. 437 c.p.c. e art. 2697 c.c. (secondo motivo), dolendosi sostanzialmente del malgoverno delle istanze istruttorie da parte della Corte territoriale, oltre che della errata applicazione dei principi sanciti dalla Decisione CE dell’11.5.1999 in ordine al divieto degli aiuti di Stato;

2. secondo la ricorrente, la Corte d’appello non ha considerato che la citata Decisione CE aveva ritenuto compatibili col mercato comune anche quegli aiuti destinati alle imprese che svolgevano attività estranea agli scambi tra Stati membri, come tali non rappresentanti un’alterazione della concorrenza; inoltre, la stessa Corte territoriale le aveva precluso di provare la compatibilità degli sgravi fruiti, inibendole ogni attività istruttoria al riguardo; infine, la Corte di merito aveva immotivatamente omesso l’esercizio, pur sollecitatole, dei suoi poteri ufficiosi ai fini dell’accertamento della verità e, al tempo stesso, non le aveva consentito di provare la ricorrenza dei presupposti atti a far ritenere sussistenti le condizioni legittimanti la riduzione dell’importo originario, così come non le aveva dato la possibilità di dimostrare il mancato ricevimento, nel triennio di riferimento, di altri aiuti di Stato eccedenti la soglia del cosiddetto de minimis, limite, quest’ultimo entro il quale lo sgravio poteva considerarsi legittimo;

3. i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;

4. invero, questa Corte, in plurime occasioni (vd. Cass. n. 11228/2011; 6671/2012; 6780/2013; 13687, 13793, 13794 e 25269/2016), ha affermato che la regola del de minimis costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva degli aiuti di Stato contenuta nel Trattato CE deve considerarsi inapplicabile, e ha chiarito non soltanto che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità della regola del de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che come tale deve essere provato dal soggetto che lo invoca (Cass. n. 6756 del 2012), ma soprattutto che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria del de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato sotto qualsiasi forma e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve essere recuperata per l’intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l’aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (CE) n. 69/2001 (in senso conforme v. anche Cass. sez. lav., Ordinanza n. 14574 del 12.6.2017);

5. la Corte territoriale si è attenuta a tali principi allorquando ha osservato che l’infondatezza del gravame discendeva dal fatto lo stesso era basato sull’unico rilievo che il credito dell’Inps era inferiore alla soglia di Euro 100.000,00, mentre la prova del mancato superamento di tale limite nel periodo dei tre anni non era stata mai offerta, tanto che sia il ricorso del giudizio di opposizione che quello del giudizio di secondo grado non contenevano nemmeno l’allegazione della circostanza della mancata fruizione di contributi o di altre sovvenzioni pubbliche in importi tali da superare la soglia suindicata; infatti, vi era stata solo una richiesta, di natura puramente esplorativa e come tale inammissibile, volta a sentir pronunziare l’ordine nei confronti dell’Inps di esibizione di un prospetto di tutte le agevolazioni contributive usufruite da essa opponente con l’indicazione del relativo ammontare, suddiviso per i trienni di riferimento; la richiesta di tale mezzo istruttorio, secondo la Corte di merito, era anche ininfluente ai fini della decisione, posto che la regola del “de minimis” riguardava non solo le agevolazioni contributive di pertinenza dell’Inps, bensì qualunque forma di sovvenzione pubblica, indipendentemente dalla forma e dal suo obiettivo, ad eccezione degli aiuti di Stato all’esportazione; era, invece, tardiva, oltre che irrilevante per le ragioni appena esposte, la produzione in seconde cure di una relazione tecnica di parte, così come tardiva era la richiesta, formulata solo in sede di discussione, di acquisizione di informazioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di gestore della Banca dati anagrafica per il monitoraggio delle agevolazioni concesse a titolo di de minimis; oltretutto, non era possibile accogliere la richiesta di esercizio dei poteri istruttori ufficiosi all’interno di un quadro probatorio assolutamente carente anche sotto il profilo delle allegazioni;

6. infine, quanto alla questione dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività di formazione, nonchè degli oneri fiscali di cui l’Inps avrebbe dovuto tener conto per valutare l’intensità dell’aiuto concesso, era sufficiente rilevare, secondo la Corte d’appello, che anche in tal caso difettava del tutto la prova degli esborsi sostenuti, del tipo e dell’entità dell’attività svolta, in modo da consentire la quantificazione degli stessi, sia pure attraverso una consulenza tecnica d’ufficio;

7. tra l’altro, spetta esclusivamente al giudice di merito valutare la pertinenza dei mezzi istruttori di cui una parte chiede la produzione, rientrando nei poteri del giudicante verificarne la rilevanza ai fini della dimostrazione di punti decisivi della controversia; egualmente il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo (Cass. Sez. 3 n. 14611 del 12/7/2005);

8. nè va dimenticato che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicchè, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;

9. pertanto, il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in favore dell’INPS seguono la soccombenza della ricorrente, la quale va altresì condannata, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento favore dell’INPS delle spese nella misura di Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

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