Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15971 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. II, 20/07/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SCOTTON SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. S.

D. P.I. (OMISSIS), LITO TRE SRL (GIA’ LITO TRE SNC) IN

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. Z.E. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, rappresentati e

difesi dall’avvocati BRUSADTN SERGIO, Brusadin Stefano e Ciccotti

Sabrina;

– ricorrenti –

contro

B.A.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio

dell’avvocato MERLIMI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SAVIO FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/2004 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA,

depositata il 05/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Secondo quanto si riferisce nella sentenza impugnata, con ricorso dep. il 9 gennaio 1988 B.A.G. propose domanda di reintegra possessoria in riferimento ad un sentiero sul quale veniva esercitata una servitù di passaggio a piedi, in bicicletta e con carretti a mano sull’estremo limite nord del ruapp. 193 in Comune di Romano d’Ezzelino, già di proprietà di B.A., quindi acquistato dalla convenuta Cartotecnica Scotton s.r.l., che aveva eretto una recinzione (con rete metallica) ostruendo o quanto meno impedendo il normale esercizio del passaggio, attraverso il quale la ricorrente e suoi aventi causa si recavano ai campi da loro coltivati per raccoglierne e trasportare i prodotti partendo dalla loro abitazione.

Il Pretore con decreto ordinava la reintegrazione del possesso.

La Cartotecnica Scotton s.r.l. chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a un tratto del passaggio in questione. Con ordinanza del 2 maggio 1988 era revocata la sospensione dei lavori e ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Lito Tre s.n.c.: non essendo stato ottemperato a tale ordine, la causa era cancellata dal ruolo con provvedimento del 3 gennaio 1989 e riassunta nei confronti delle predette società con atto notificato il 20 e il 23 gennaio 1989:

tale giudizio era riunito al ricorso di reintegrazione del possesso depositato il 10 settembre 1988 nei confronti della Lito Tre s.n.c..

Con sentenza n. 52 del 1990 il Pretore condannava le convenute alla reintegrazione del possesso della servitù di passaggio secondo le indicazioni già indicate nel decreto del 16 gennaio 1988. Con sentenza dep. 5 agosto 2004 il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l’appello proposto dalle società convenute.

Per quel che interessa nella presente sede i Giudici di appello ritenevano che alla stregua delle informazioni fornite dai carabinieri e della deposizione del teste Z., era stata raggiunta la prova della tempestività del ricorso ai sensi dell’art. 1168 cod. civ., considerando che l’osservanza del termine di un anno dal sofferto spoglio andava considerato con riferimento al primo ricorso proposto il 9 gennaio 1988 nei confronti della Cartotecnica Scotton s.r.l., non essendo gli effetti del ricorso introduttivo travolti dalla cancellazione della causa, una volta che il giudizio sia stato riassunto; d’altra parte, anche se il teste Z. aveva poi contraddittoriamente rettificato l’iniziale affermazione di avere ultimato nel gennaio 1988 i lavori di recinzione iniziati nel febbraio 1987, precisando che tali lavori erano in realtà durati due soli giorni, era comunque ritenuta, in relazione al secondo ricorso datato 10 settembre 1988, l’estensione dell’effetto impeditivo della decadenza del primo ricorso.

Nel merito, la sentenza – dopo avere fra l’altro rilevato che fondo dominante era da considerare il terreno coltivato dall’attrice che dalla propria abitazione, ora di proprietà del figlio B., raggiungeva transitando anche con mezzi meccanici sul sentiero de quo – riteneva provati l’esistenza e esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte dell’attrice sulla base delle dichiarazioni rese dal teste B.G. sia nel giudizio di primo grado che in sede di gravame, essendo escluso che potesse configurarsi un interesse del teste che, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., lo legittimasse alla partecipazione del presente giudizio, mentre l’escussione in appello del teste, avendo avuto a oggetto le medesime circostanze sulle quali aveva deposto in prime cure, non incontrava il divieto di nuove prove sancito dall’art. 345 cod. proc. civ., trattandosi di rinnovazione che rientrava nei poteri del Collegio ex art. 356 cod. proc. civ.. Infine, non assumeva rilievo la circostanza che il sentiero, nei pressi dell’abitazione dell’attrice, si riduce fino a mt. 1,65 e che pertanto i mezzi agricoli utilizzati dall’attrice non potevano transitare e neppure essere parcheggiati, atteso che – dopo avere effettuato lo scarico dei prodotti agricoli – era possibile che i predetti veicoli retrocedessero attraverso il medesimo sedime controverso al fine di rimettersi nella via pubblica attraversando all’uopo fondi di terzi.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la Cartotecnica Scotton s.r.l. e la Lito Tre s.r.l. (già la Lito Tre s.n.c.) sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ. in relazione agli artt. 703, 107 e 270 cod. proc. civ. nonchè insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione, deducono che nessuno dei testi era stato sentito in ordine alla data di effettuazione dei lavori attraverso i quali sarebbe avvenuto il denunciato spoglio, mentre dalla deposizione Z. doveva evincersi la tardività del ricorso depositato il 10-9-1988 così come della riassunzione della causa nei confronti della Lito Tre s.n.c. che non poteva sanare l’intervenuta decadenza. Il motivo è infondato.

Il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall’art. 1168 cod. civ. per la proposizione dell’azione di reintegrazione nel possesso, va determinato esclusivamente con riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la reazione all’atto illecito (Cass. 10936/1993; 7617/2006), mentre irrilevanti sono al riguardo la data della sua notifica o quella in cui sia stato notificato l’atto di chiamata in causa del terzo, successivamente individuato, in base alle difese del convenuto o alle risultanze processuali, quale autore dello spoglio (Cass. 5154/2003). Pertanto, correttamente la sentenza ha tenuto conto del primo ricorso depositato nel gennaio 1988, atteso che l’originario giudizio è proseguito a seguito della riassunzione della causa cancellata dal ruolo. Con il secondo motivo le ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3 e art. 356 cod. proc. civ., comma 1, nonchè omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione, deducono che la prova ammessa in appello aveva ad oggetto circostanze, quali la data dell’avvenuto spoglio e le modalità di esercizio della servitù nell’anno precedente lo spoglio, sulle quali la parte istante si era dimenticata di chiedere prova e che non aveva di fatto provato:

ingiustificabile e inaccettabile si era rivelata l’azione di supplenza del Tribunale.

Il motivo è infondato.

La prova espletata in appello aveva a oggetto le medesime circostanze di quelle dedotte in primo grado, avendo i Giudici correttamente proceduto alla rinnovazione per sopperire alle lacune o incertezze delle deposizioni rese in primo grado dai testi escussi. L’esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni previsto dall’art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359 cod. proc. civ., involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

(Cass. 322/2010).

Con il terzo motivo le ricorrenti, lamentando omessa, insufficiente o contraddittorìa motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 246 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 1168 cod. civ., censurano: la valutazione della prova testimoniale, evidenziando l’inattendibilità del teste B.G. e la non veridicità delle circostanze dal medesimo riferite; l’illogicità della sentenza laddove aveva ritenuto irrilevante la riduzione della larghezza del sentiero accertata dal consulente tecnico d’ufficio; l’errore compiuto dai Giudici nel considerare fondo dominante solo il terreno ai quali l’attrice si recava per coltivarlo e non pure la sua abitazione. Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà. Occorre innanzitutto rilevare l’inammissibilità di quelle censure che, denunciando l’erronea valutazione della prova, l’inattendibilità dei testi, la non veridicità delle deposizioni escusse o ancora la contraddittorietà delle circostanze riferite dal teste involgono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito che, come tali, sono sottratti al sindacato di legittimità. Ciò posto, il vizio di motivazione denunciato appare fondato, laddove la sentenza, dopo avere evidenziato che il fondo servente viene utilizzato quale passaggio utilizzato dall’attrice per accedere dalla casa ove abita, ora di proprietà del B., ai terreni dalla medesima coltivati, ha ritenuto che fondo dominante fossero soltanto i predetti terreni quando evidentemente la funzione di collegamento fra la casa di abitazione e i predetti terreni agricoli comporta che il sentiero a tal fine utilizzato è a vantaggio sia della prima che dei secondi. Ma se la invocata servitù sarebbe stata esercitata allo scopo di consentire il passaggio di veicoli agricoli per il trasporto e lo scarico dei prodotti dai terreni coltivati alla casa di abitazione, evidentemente non appare logico affermare la sussistenza di un passaggio carraio suscettibile di possesso quando, secondo quanto ancora accertato dai Giudici, i predetti veicoli non possono giungere fino alla casa di abitazione per il restringimento della stradina nè possono ivi parcheggiare ma scaricano i prodotti nei pressi dell’abitazione di proprietà del B., non potendo transitare attraverso quest’ultima: al riguardo, occorre ricordare che il diritto di servitù si configura come un peso di natura reale che grava su un fondo ed è posto a vantaggio di un altro fondo. Ed invero, sarebbe stato necessario verificare – e l’indagine che il giudice di rinvio dovrà compiere avrà a oggetto – le modalità di esercizio del possesso della servitù di passaggio carraio così come praticato in epoca precedente allo spoglio, non essendo peraltro necessario in tema di azione di spoglio violento che il possesso abbia durata ultraannuale, dovendo qui considerarsi che la disposizione dell’art. 1066 cod. civ., secondo cui nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno precedente, indica solo i crìteri che debbono essere seguiti per risolvere nelle cause possessorie le controversie relative alla misura ed alle modalità della servitù, ma non subordina la tutela possessoria alla durata ultraannuale del potere di fatto corrispondente alla servitù (Cass. 7897/1999; 4817/1998; 5340/1982;

n 2982/1974). In particolare, occorrerà verificare se, per le obiettive caratteristiche e dimensioni del tracciato, il sentiero fosse idoneo al collegamento fra i fondi e venisse quindi in concreto utilizzato con “i veicoli agricoli” indicati nella sentenza impugnata (“trattori, carri trainati da buoi”), in modo da accertare che i prodotti fossero per L’appunto trasportati dai fondi agricoli e venissero scaricati nell’abitazione della B..

Il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 246 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva disatteso l’eccezione di incapacità del teste B., quando il predetto aveva il medesimo interesse a proporre le domande avanzate dall’attrice e a invocare lo spoglio della servitù di passaggio dal medesimo esercitata, tenuto conto che fondo dominante era anche l’abitazione della B. e non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, soltanto i fondi coltivati. Anche il B. aveva interesse in causa e la sua deposizione non poteva essere presa in esame.

Il motivo è infondato.

Occorre chiarire che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite); d’altra parte, la valutazione della sussistenza o meno dell’interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., è rimessa – così come quella inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Nella specie la sentenza ha correttamente ritenuto che l’interesse del teste B. non l’avrebbe legittimato a essere parte nel giudizio di reintegrazione del possesso della servitù invocata dall’attrice, dovendo qui ribadirsi che – attesa la natura reale e non personale del diritto di servitù di cui si già detto e considerato che il possesso si estrinseca nel potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio di un diritto – occorre che il possesso del diritto di servitù sia esercitato a vantaggio di un fondo di cui l’attore sia legittimato a invocarne la tutela, quale proprietario o possessore. Tale situazione è stata esclusa nella specie posto che, a prescindere dalla (erronea) esclusione della natura di fondo dominante dell’abitazione dell’attrice, dalle stesse dichiarazioni del teste B., così come sono riportate nel ricorso, quest’ultimo aveva sostenuto di esercitare il passaggio per “giungere in un mio fondo … “: ne consegue che il possesso relativo all'(eventuale) diritto di servitù sarebbe stato esercitato a favore di un fondo diverso da quello a vantaggio del quale l’attrice ha invocato la tutela possessoria e non avrebbe legittimato il teste a promuovere il presente giudizio o a intervenirvi. Per quel che concerne la deposizione del teste B., la sentenza non ha esaminato le sue dichiarazioni, avendolo ritenuto incapace. Il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo nei limiti di cui si è detto; gli altri motivi vanno respinti.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso per quanto in motivazione rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA