Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15970 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 29/07/2016), n.15970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23987-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv.to GIOVANNI GRECO, come da procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana 44, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MELLONE come da procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2013 del TRIBUNALE DT LECCE sede

distaccata di GALATINA, depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Dott. Parziale Ippolisto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Equitalia sud s.p.a. impugna la sentenza n. 204/13, pronunciata il 14 giugno 2013 dal Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Galatina, depositata in cancelleria in pari data, notificata il 9 agosto 2013, che ha accolto l’impugnazione del signor M.A., effettuata con atto di citazione ex art. 617 c.p.c. notificato il 13 aprile 2010, della cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa al ruolo emesso dalla Direzione Provinciale del lavoro di Lecce.

2. Precisa la ricorrente che in sede di opposizione era stata eccepite “a) l’inesistenza della notifica per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26; b) l’omessa sottoscrizione della cartella da parte del titolare dell’ufficio; c) l’omessa indicazione dei tassi di interesse applicati alle somme iscritte a ruolo”.

3. Aggiunge la ricorrente di essersi costituita in giudizio e di aver dedotto, per quanto ancora interessa in questa sede: “(omissis) b) l’inammissibilità dell’opposizione per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (essendo stata la cartella notificata in data 23 manzo 2010 ed avendo promosso fazione solo in data 13 aprile 2010, oltre, quindi, il termine di giorni 20 di cui al summenzionato articolo); c) dell’eccezione di nullità della cartella per inesistenza della notifica (per presunta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26) e per omessa sottoscrizione”.

4. Chiarisce la ricorrente che, con sentenza n. 204/2013, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c, il giudice così motivava l’accoglimento dell’opposizione: “(omissis) l’eccezione relativa all’inesistenza della notifica della cartella di pagamento è fondata”.

5. impugna tale decisione la ricorrente che formula tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 10. Il tribunale ha concluso per la inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata mediante posta raccomandata direttamente da Equitalia. Ha poi rilevato che l’agente postale, che aveva proceduto alla notifica della cartella di pagamento al sig. M., non aveva rispettato le tassative disposizioni di cui all’art. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1998, art. 3.

Rileva la ricorrente che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 per quanto attiene alla notificazione della cartella di pagamento e degli atti tributari in genere, prevede espressamente al comma 1 che: “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Aggiunge che, “come ha avuto modo di affermare codesta Corte Suprema nella sentenza n. 11708 del 27 maggio 2011 “il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia muunicipale…), ma direttamente ad opera del Concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Trattasi in quest’ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all’art. 32 dispone che: Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificata, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatari, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori domestici e, se vi è servizio di portierato, il portiere””.

Precisa ancora la ricorrente che “con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 dunque, il legislatore ha previsto per la notifica delle cartelle di pagamento la notifica tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, procedura che, se rispettata, pone in condizione il destinatario di conoscere l’atto, sempre che lo voglia, e di esercitare il proprio diritto di difesa. Si tratta di una norma che deroga alla L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2 nella parte in cui prevede numero di registro cronologico del notificante, sottoscrizione dell’Ufficiale notificatore. Ed infatti, rilevato che proprio la citata L. n. 890 del 1982, art. 14 espressamente prevede la deroga dalla disciplina ivi sancita, in tema di notifiche eseguite ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel caso previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 trattasi, invece, afferma la Corte: “dell’ordinaria raccomandata postale. disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all’art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere: Tanto premesso è evidente che le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all’atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell’Ufficiale postale se non quella di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l’atto a norma dell’art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonchè dell’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.

1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 3. Il tribunale ha anche errato nel ritenere che “la sanatoria per il raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c., non può in questo caso trovare applicazione”, posto che “la notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far conoscere l’atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella di pagamento un atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica”.

Osserva la ricorrente che, nel caso di specie, lo stesso opponente ha dichiarato di aver ricevuto la notifica della cartella che ha poi impugnato, con la conseguenza che “è stato comunque raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del sig. M. la cartella a lui diretta”. Aggiunge che “la natura sostanziale degli atti tributari, quali la cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento, non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un cipresso richiamo di questi nella disciplina tributaria”. Rileva che “l’applicazione per la cartella di pagamento e gli atti tributari in genere, in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 delle norme sulla notificazione nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime della nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. 5 ottobre 2004, n. 19854)”.

Inoltre, rileva ancora la ricorrente (da sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo, costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativa e logico sistematico, a quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all’interessato l’impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati (cfr Cast. 10 marzo 2008, n. 6347)”.

Rileva la ricorrente che “non può neanche parlarsi di una ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione, circostanza che impedirebbe di applicare la disciplina della sanatoria delle nullità. L’inesistenza, infatti, è un’ipotesi di invalidità dell’atto che si manifesta solo nel momento in cui la notifica viene effettuata al di fuori degli schemi legali. Orbene, la notifica a mezzo posta raccomandata è espressamente prevista dalla legge come modalità utilizzabile dall’Agenzia di riscossione per l’invio della cartella di pagamento, pertanto, non si può sicuramente parlare di inesistenza, ma, a tutto voler concedere, di semplice nullità che nel caso di specie è stata comunque sanata”.

1.3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: “violazione norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità del processo e della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 617 e 112 c.p.c.”.

Era stata eccepita Pinammissibilità dell’opposizione per decorrenza del termine perentorio di 20 giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., posto che risulta “dall’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica della cartella di pagamento oggetto di opposizione agli atti esecutivi (documento allegato n. 3 del fascicolo di parte depositato in Tribunale)” che tale cartella “veniva notificata in data 23 marzo 2010. Controparte, però, promuoveva l’azione solo in data 13 aprile 2010 (atto di citazione allegato n. 2 del fascicolo di parte depositalo in Tribunale), quando il termine di giorni 20 di cui al summenzionato articolo era ormai scaduto”. Su tale eccezione il tribunale non si è pronunciato, così integrando la violazione dell’art. 112 c.p.c.. In ogni caso, ove si dovesse ritenere “implicito il rigetto dell’eccezione, stante l’assorbenza della dichiarazione di nullità della notifica della cartella di pagamento”, vi sarebbe, comunque, una violazione dell’art. 617 c.p.c..

2. Il ricorso, ammissibile risultando infondate le eccezioni di inammissibilità avanzate dal controricorrente, è fondato e va accolto con riguardo al primo assorbente motivo.

2.1 – Il giudice unico del Tribunale, in sede di gravarne, ha errato nel ritenere inesistente la notifica della cartella di pagamento richiesta direttamente dall’agente della riscossione. Malgrado lo sforzo ermeneutico profuso dal giudicante nella ricostruzione della normativa, le conclusioni raggiunte non sono condivisibili. Questo Collegio intende invece dare continuità all’indirizzo interpretativo di questa Corte citato dalla ricorrente (Cass. 11708 del 2011), che ha riconosciuto la possibilità per l’agente della riscossione di richiedere direttamente la notifica a mezzo posta. Tale indirizzo è stato ribadito da Cass. 2014 n. 6395, che ha affermato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescritti, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Sez. 1, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819”. Indirizzo poi confermato da Cass. n. 4567 del 06/03/2015 (Rv. 634996).

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo al primo assorbente motivo e rinviata ad altro magistrato del Tribunale di Lecce, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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