Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15970 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 27/07/2020), n.15970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 681/2014 proposto da:

SYNDIAL S.P.A., – ATTIVITA’ DIVERSIFICATE – (già ENICHEM S.P.A.) –

C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso

lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1183/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/06/2013 R.G.N. 2010/2008.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso al Tribunale di Milano la società Syndial s.p.a. – Attività diversificate s.p.a. propose opposizione alla cartella esattoriale (notificata il 30.8.2007) attraverso la quale l’Inps le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 7.989.848,82 a titolo di recupero di contributi previdenziali per le aziende dovuti per il periodo novembre 1995 – maggio 2001 per effetto della Decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999, che aveva configurato come aiuti di Stato contrastanti con l’art. 88 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea gli esoneri contributivi stabiliti per i contratti di formazione e lavoro;

accolta l’opposizione, con conseguente annullamento della relativa cartella, e proposta impugnazione da parte dell’Inps, la Corte d’appello di Milano (sentenza del 25.6.2013), in riforma della gravata decisione, ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere in relazione agli importi oggetto dello sgravio parzialmente riconosciuto dall’Inps in corso di causa, dichiarando la parziale inefficacia della cartella esattoriale opposta per l’importo di Euro 4.194.316,83 ed affermando che era, invece, dovuta la residua somma di Euro 1.609.747,00;

a tale conclusione la Corte di merito è pervenuta dopo aver osservato che la predetta Decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999 aveva imposto l’obbligo di recupero, a decorrere dalla data della sua notifica allo Stato Italiano (4.6.1999), degli sgravi integranti aiuti di Stato ritenuti illegittimi, come quelli oggetto di causa, così come emersi all’esito dell’istruttoria documentale; per la cassazione di tale decisione la società Syndial s.p.a. – Attività Diversificate (già Enichem s.p.a.) ha proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 99,112,115,116,345 c.p.c., anche in relazione alla violazione e falsa applicazione della decisione della Comunità Europea dell’11 maggio 1999 e delle connesse sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 7 marzo 2002 e del 1 aprile 2004 (art. 360 c.p.c., n. 3), assumendo di non essersi sottratta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, all’onere di provare la sussistenza del proprio diritto ad usufruire degli sgravi contributivi oggetto di causa con particolare riferimento alla posizione di ventinove lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro;

2. secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, per quindici lavoratori non si era in presenza di sgravi illegittimi, atteso che per il periodo 1999 – 2001 l’Inps aveva accertato che nulla doveva essere restituito dalla società e che solo in sede di appello l’istituto aveva inammissibilmente introdotto la domanda per i relativi crediti contributivi, in precedenza nemmeno iscritti a ruolo e non richiesti con l’originaria domanda;

3. col secondo motivo, proposto per nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 99,112,115,116,345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), vengono riproposte sotto diversa prospettazione le doglianze di cui al primo motivo, deducendosi la mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il fatto che le richieste dell’Inps estranee all’originario giudizio di opposizione erano intervenute solo in appello, nonchè la circostanza che la Corte di merito aveva ignorato quanto accertato dallo stesso istituto in ordine alla legittimità degli sgravi goduti dalla società per i contratti successivi al 1999;

4. col terzo motivo, formulato per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente propone le stesse censure di cui al primo motivo sotto il diverso aspetto del lamentato vizio di motivazione, evidenziando la mancata disamina delle note di replica del 16.1.2012 che facevano riferimento alla circostanza che non erano dovute le somme richieste con riguardo ai quindici dipendenti assunti dopo il 1999 e non considerati nell’originaria cartella opposta;

5. col quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 99,112,115,116,345 c.p.c., anche in relazione alla violazione e falsa applicazione della decisione della Comunità Europea dell’11 maggio 1999 e delle connesse sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 7 marzo 2002 e del 1 aprile 2004 (art. 360 c.p.c., n. 3), assumendo che la pretesa di pagamento per la residua parte (Euro 754.701,532) riguardava lavoratori a tutt’oggi ignoti (definiti criticamente dalla stessa ricorrente come “lavoratori fantasma”) e per i quali l’Inps non era stato in grado di fornire alcuna informazione;

6. col quinto motivo, dedotto per nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,115,116,345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), la ricorrente propone sotto tale aspetto le stesse ragioni di doglianza sopra indicate, dolendosi del fatto che la Corte di merito avrebbe deciso in spregio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che la controparte avrebbe modificato in grado d’appello l’originaria domanda rivolgendola al recupero di un credito solo presunto e non riconducibile ai contratti di formazione e lavoro effettivamente stipulati – e che, infine, il giudicante avrebbe ignorato quanto accertato dallo stesso istituto all’esito dell’istruttoria congiunta in punto di legittimità degli sgravi goduti;

7. col sesto motivo, formulato per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente si duole del fatto di aver già eccepito in sede di merito con le note del 16.1.2012 la illegittimità della richiesta avanzata dall’Inps con riferimento ai contratti dei quali non era stata dimostrata l’esistenza, nonchè la illogicità della tesi dell’Inps che aveva preteso di non compensare complessivamente le somme a credito con quelle a debito e di avere, anzi, proceduto arbitrariamente a compensarle anno per anno, così escludendo la possibilità di considerare eventuali eccedenze in favore della società. Infine, la ricorrente si duole del fatto che erano stati ritenuti attendibili i modelli DM 10, ma ad eccezione delle ipotesi in cui dagli stessi emergevano maggiori crediti a suo favore.

8. i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono, sotto differenti aspetti, la stessa questione della eccepita insussistenza del diritto dell’Inps al recupero dei contributi concernenti i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro successivamente al 1999, rispetto ai quali la ricorrente assume che nulla doveva in quanto le spettavano gli sgravi;

9. tali motivi denotano evidenti profili di infondatezza e di inammissibilità per le seguenti ragioni: anzitutto, non sussiste la lamentata violazione e falsa applicazione della decisione della Comunità Europea dell’11 maggio 1999 in relazione al riparto degli oneri probatori, posto che la Corte territoriale si è attenuta al consolidato principio secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell’1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del 26.10.2010 e Sez. Un. 6489 del 26.4.2012); nè la circostanza che le condizioni legittimanti il beneficio siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie può alterare i termini della questione, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012; in senso conf. V. Cass. Sez. lav. n. 23654/2016);

10. infatti, correttamente la Corte di merito ha evidenziato che l’Inps, una volta operata la riduzione del 25% non configurabile come aiuto di Stato, aveva iscritto a ruolo solo i crediti risultati carenti della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti e dei limiti fissati dalla Commissione Europea, per cui l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti per qualsivoglia specie di esenzione gravava sul soggetto che intendeva far valere la deroga al principio dell’obbligo contributivo, dovendo tale soggetto dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge che lo esoneravano dall’obbligo principale in relazione alla fattispecie normativa invocata;

11. quindi, nel caso in esame la Corte d’appello ha dapprima rilevato che inizialmente era emerso che per ventinove lavoratori non esisteva il diritto alle agevolazioni contributive secondo la direttiva comunitaria, tanto che per tali lavoratori (allegato 2) l’Inps aveva evidenziato l’età, la mancanza del requisito della disoccupazione da oltre 12 mesi e il dato numerico dei dipendenti dell’azienda, al fine di evincere la mancanza nell’incremento occupazionale, per specificare, subito dopo, che l’Inps aveva affermato di aver emesso un provvedimento di sgravio per i rimanenti lavoratori ed ha, altresì, valutato l’eccezione della società secondo la quale l’importo preteso dall’Inps comprendeva anche la posizione di quindici dipendenti assunti tra il 1999 ed il 2000 per i quali valeva lo sgravio, rilevando che, all’esito del disposto deposito del provvedimento integrale di sgravio e delle note esplicative, era risultato che erano state iscritte a ruolo le somme relative ai soli quattordici lavoratori assunti dal 1996 al 1998, per cui l’importo di Euro 214.417,63 era stato rettificato in Euro 137.319,25 che costituiva, a sua volta, l’importo ricompreso nella somma totale ancora vantata dall’Inps;

12. risulta, pertanto, infondato il rilievo per il quale sarebbero stati violati i principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di modifica in grado d’appello dell’originaria domanda, così com’è infondato il motivo per il quale il giudicante avrebbe ignorato quanto accertato dallo stesso istituto all’esito dell’istruttoria congiunta in punto di legittimità degli sgravi goduti;

13. invero, l’accertata riduzione in termini esclusivamente quantitativi della domanda all’esito dell’istruttoria compiuta nel rispetto del contraddittorio non ha comportato alcuna violazione dei principi appena citati; in realtà, attraverso la formale prospettazione di vizi di legittimità la ricorrente tenta ora di rivisitare nel merito il corretto criterio di indagine istruttoria seguito dalla Corte territoriale nell’addivenire alla verifica della sussistenza del credito contributivo effettivamente spettante all’Inps, operazione, questa della ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità laddove la ratio decidendi dell’impugnata sentenza riposa, come nella fattispecie, su argomentazioni immuni da rilievi di ordine logico-giuridico;

14. è, invece, inammissibile il terzo motivo incentrato sul dedotto vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto nel sistema l’intervento di modifica di tale norma processuale comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto, posto che si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, situazioni, queste, non riscontrabili, per le ragioni sopra esposte, nella fattispecie;

15. oltretutto, la doglianza concernente la mancata considerazione, da parte della Corte di merito, dell’eccezione secondo cui non erano dovute le somme richieste con riguardo ai quindici dipendenti assunti dopo il 1999 è smentita dal fatto che a pagina 26 dell’impugnata sentenza la Corte d’appello, riferendosi, tra l’altro, agli anni 1999, 2000 e 2001, ha rilevato che dalla documentazione fornita dall’Inps era risultato che i relativi importi per contributi erano stati interamente sgravati;

16. il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi in considerazione della medesima questione agli stessi sottesa, cioè quella concernente il fatto che la Corte di merito avrebbe accolto la tesi dell’Inps in ordine alla pretesa sussistenza di crediti contributivi per i quali non era stata provata la loro correlazione a lavoratori realmente assunti; a tal riguardo la difesa della Syndial sostiene che l’Inps non aveva nemmeno individuato tali lavoratori, che dovevano ritenersi di conseguenza inesistenti (c.d. lavoratori fantasma, secondo la definizione datane dall’odierna ricorrente);

17. anche tali motivi presentano aspetti di infondatezza e di inammissibilità per le seguenti ragioni: anzitutto, la Corte territoriale ha posto ben in risalto che l’Inps aveva fatto presente che il numero dei lavoratori risultati assunti sulla base delle denunce mensili (DM10M) con contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995 – maggio 2001 era di gran lunga superiore a quello risultante dall’elenco di cui al documento 14 prodotto in giudizio e che, in assenza di precise indicazioni da parte della società, non era stato possibile individuare i nominativi dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, posto che nelle denunce mensili veniva indicato il numero complessivo dei lavoratori e non il loro nominativo; inoltre, quanto ai dati presenti nelle dichiarazioni individuali (01M) non vi era quasi mai corrispondenza fra quanto indicato nei modelli DM 10 e quanto segnalato nei modelli 01M, così come si evinceva, a titolo esemplificativo, dall’estratto dell’archivio 2000 (doc. 4), relativo al confronto dei monti retributivi 01/M-DM10, privi di coincidenza;

18. la stessa Corte ha chiarito di aver disposto, a seguito delle contestazioni della società appellata, il deposito del provvedimento integrale di sgravio e che dalla documentazione completa fornita dall’Inps con le note del 2.5.2012, in relazione al periodo 1995 – 2001, era infine emerso che il residuo debito per contributi risultava pari ad Euro 969.119,00, mentre quello per interessi ammontava ad Euro 640.628,19;

19. da parte sua l’odierna ricorrente, a fronte di tale precisa ricostruzione operata dalla Corte territoriale sulla scorta dei documenti prodotti dall’Inps che si era a sua volta basato sulle denunce contributive presentate dalla società, non ha dimostrato di aver fornito nel giudizio di merito la prova, su di lei incombente in base al consolidato principio giurisprudenziale sopra menzionato e correttamente applicato nell’impugnata sentenza, di essere in possesso dei requisiti di legge che la esoneravano dall’obbligo principale in relazione alla fattispecie normativa invocata, in deroga al principio dell’obbligo contributivo;

20. nè, in ossequio al principio dell’autosufficienza che governa il giudizio di legittimità, la ricorrente ha spiegato in quale fase processuale ed in quali precisi termini ebbe modo di fornire, a sostegno dell’eccezione su di lei gravante, i dati identificativi dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, onde consentire a questa Corte di verificare la fondatezza dei suoi rilievi in ordine all’asserita erroneità della decisione del giudice di merito di ritenere, invece, sussistente il credito contributivo preteso dall’Inps;

21. invece, la ricorrente ha tentato anche in tal caso di ribaltare il principio sul riparto degli oneri probatori, correttamente applicato dalla Corte territoriale, cercando di operare una rivisitazione del merito della causa, adeguatamente scrutinato dalla Corte d’appello, attraverso la formale prospettazione di vizi di violazione di legge, in realtà insussistenti, o tramite la denunzia del vizio di motivazione che è, però, inammissibile alla luce della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua nuova versione applicabile nella fattispecie;

22. infatti, come si è in precedenza evidenziato, si è avuta nel sistema un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, della motivazione di fatto, posto che vi è stata la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, situazioni, queste, non riscontrabili, per le ragioni sopra esposte, nel caso in esame;

23. pertanto, il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente, la quale va altresì condannata, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

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