Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15970 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 15970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20494-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.S., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 256/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/03/2011 R.G.N. 862/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito l’Avvocato GUIDO ROSSI per delega Avvocato ANNA MARIA ILARIA

MILIANTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 256/2011 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello principale dell’INPS ed accoglieva invece l’appello incidentale di I.S. e litisconsorti, indicati in epigrafe, avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato il diritto di quest’ultimi ad ottenere il ricalcolo della pensione mediante l’inserimento nella base di calcolo della retribuzione – ai fini della contribuzione figurativa – anche dei compensi extramensili, per l’effetto condannando l’INPS al pagamento delle differenze sui ratei maturati a far data dal triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, dichiarando estinte le differenze relative ai ratei anteriormente maturati per intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

A fondamento della decisione, con la quale affermava l’applicazione della sola prescrizione decennale, la Corte territoriale sosteneva di doversi adeguare alla giurisprudenza delle Sez. Unite della Cassazione 12790/2009 secondo la quale alla domanda avente ad oggetto una diversa quantificazione di una prestazione in atto non si applica la decadenza dall’azione ex art. 47 cit.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un motivo, cui resistono I.S. e litisconsorti con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1 conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438, e del D.L. n. 6 del 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) n. 1 e comma 4 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111; in quanto il termine di decadenza dall’azione giudiziaria in discorso andava applicato anche alla domanda giudiziale in oggetto.

2. Il motivo è infondato. L’oggetto del giudizio attiene pacificamente ad una riliquidazione di trattamento pensionistico riconosciuto in modo parziale, non essendosi tenuto conto nella retribuzione pensionabile – ai fini della contribuzione figurativa – anche dei compensi extramensili.

Si tratta pertanto di un fattispecie che – prima della innovativa disciplina contenuta nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” – non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell’art. 47 cit. in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, dalle Sez. Unite di questa Corte (Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. unite 12720 e 12718 del 29.5.2009; le quali avevano delineato un orientamento in virtù del quale “la decadenza di cui al D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (sentenza n. 12720 del 29/05/2009); essendosi ivi ribadito “l’illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di doppia decadenza che si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo scopo di rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto” (richiamando Sez. Unite n. 1996/6491, e Cass. n. 12516/2004).

3.- Si tratta di un orientamento tuttora applicabile rispetto alle prestazioni liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L. n. 98 del 2011, n. 98, conv. L. n. 111 del 2011. Esso è stato pure richiamato a fondamento della sentenza n. 69/2014 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza introdotta nel 2011 per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai “giudizi in corso in primo grado”. E ciò, proprio perchè si tratta di disciplina diversa da quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sez. Unite. La Corte Cost. ricorda infatti nella stessa sentenza che in sede di esegesi della precedente normativa “le sezioni unite della Corte di cassazione già con sentenza n. 6491 del 1996 avevano affermato – e con successiva pronunzia n. 12720 del 2009 hanno ribadito – che la decadenza ivi prevista non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

4. Pertanto, rispetto al caso in esame, trattandosi di liquidazione parziale ovvero di una prestazione riconosciuta solo in parte, la decadenza dall’azione non poteva essere in alcun modo applicata, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

5.- Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese liquidate in Euro 3700 di cui Euro 3500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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