Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15970 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. II, 20/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ADVERCITY S.R.L. P.IVA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante M.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SICILIA 169, presso lo studio dell’avvocato PENNETTA COSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORTELLONI AUGUSTO;

– ricorrente –

contro

L.F. quale titolare dell’omonima DITTA INDIVIDUALE (già

BET ASSOCIATES S.A.S. di LORENZI FABIO & C.);

– intimato –

sul ricorso 1074-2006 proposto da:

L.F. quale titolare dell’omonima DITTA INDIVIDUALE (già

BET ASSOCIATES S.A.S. di LORENZI FABIO & C.) P.IVA (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G PALUMBO 3, presso lo studio

dell’avvocato PAOLITTO PASQUALE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALVISI PAOLO;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

ADVERCITY S.R.L. in persona del legale rappresentante M.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 169, presso

lo studio dell’avvocato PENNETTA COSIMO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CORTELLONI AUGUSTO;

– controricorrente al c/ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 2324/2005 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 15/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato AUGUSTO CORTELLONI difensore dei ricorrente

principale che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che, previa riunione, ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e per l’inammissibilità o in subordine assorbito,

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in opposizione a d.i. Advercity srl si opponeva al provvedimento monitorio emesso dal GP di Bologna per L. 2.375.470 oltre interessi e spese in favore di BET Associates snc per mancato pagamento della fattura n. (OMISSIS), chiedendo la condanna dell’opposta ai danni ex art. 96 c.p.c..

Quest’ultima resisteva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione e, con sentenza n. 3603/02, il GP accoglieva l’opposizione e la relativa domanda riconvenzionale, revocando il d.i. e condannando l’opposta ai danni da lite temeraria in Euro 1010, oltre spese. Proposto appello dalla BET Associates, resisteva controparte ed il Tribunale di Bologna, con sentenza 2324/05, accoglieva l’appello, confermando il d.i., con vittoria delle ulteriori spese, deducendo che il credito derivava dalla commissione 1691 del 3 luglio 1996, sottoscritta dall’appellata, che si era difesa sostenendo di averla sottoscritta con la spendita del nome della mandante, di cui non vi era traccia nel documento, donde la sottoscrizione in proprio a prescindere dalla esistenza di un mandato.

Ricorre Advercity srl con unico motivo, resiste controparte proponendo ricorso incidentale, cui resiste la ricorrente principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso principale si denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la statuizione relativa alla sottoscrizione del contratto effettuata con la spendita del nome del mandante, circostanza nota al terzo e confermata dalle prove testimoniali e documentali. Col ricorso incidentale si denunzia vizio di ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere accolto il giudice di secondo grado il motivo di gravame in tal senso, che avrebbe reso superflua ogni altra considerazione in ordine al merito della causa. La doglianza di cui al ricorso principale non merita accoglimento. Rispetto alla motivazione della sentenza che dal documento non risultava la spendita del nome del mandante per cui era da ritenersi sottoscritto in proprio, circostanza pacifica non modificabile dalle prove testimoniali, il ricorrente denunzia generici vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, già di per sè tra di loro incompatibili nella triplice articolazione prospettata, dando una diversa lettura delle risultanze processuali.

La denunzia di omessa motivazione, formulata congiuntamente con quella di motivazione insufficiente o contraddittoria, è affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con gli altri, in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in questione contemplate nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, una motivazione mancante non può essere insufficiente o contraddittoria, mentre l’insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci si duole, risulti comunque formulata (Cass. 26.1.04 n. 1317, 14.6.07 n. 13954).

In ogni caso non viene contestata la sottoscrizione come richiamata nella decisione impugnata e nemmeno la si riporta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, svolgendo richiami a precedenti giurisprudenziali di dubbia applicazione al caso concreto ed a prove testimoniali e documentali, riportate per stralci, mentre andava dedotta, rispetto ad una sintetica esposizione del fatto contenuta in sentenza, una analitica narrazione della vicenda processuale, che dimostrasse inequivocabilmente la decisività di dette risultanze, rispetto alla decisione impugnata che, invece, sul presupposto della sottoscrizione in proprio, ne ha dedotto l’irrilevanza.

E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale, peraltro genericamente formulato nel riferimento al mancato accoglimento del motivo di gravame non ritualmente riportato.

La prevalente soccombenza del ricorrente principale comporta la sua condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna il ricorrente principale alle spese, liquidate in Euro 900, di cui 700 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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