Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15970 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. III, 08/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36457/2019 proposto da:

E.I., elettivamente domiciliato in Ravenna, via Vicoli, n. 12,

presso l’avv. ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2971/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente E.I. è cittadino nigeriano. Si apprende dalla sentenza impugnata che sarebbe fuggito via dal suo paese per evitare di essere ucciso dal padre, capo di una setta religiosa, forse per il suo rifiuto di aderirvi.

Impugna una decisione della Corte di Appello di Bologna che ha rigettato l’appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva disatteso le sue richieste di protezione internazionale, ed in subordine, di protezione umanitaria, e lo fa con due motivi. Il Ministero si è costituito non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.- Il primo motivo denuncia essenzialmente violazione della L. n. 286 del 1998, art. 19, oltre che dell’art. 10 Cost..

La tesi, esposta in astratto, ossia senza riferimento al caso concreto, è che vige, per combinato disposto di una serie di norme, tra cui quelle violate dalla corte di merito, una regola per cui non può lo straniero essere rimpatriato se rischia violazione di diritti umani nel paese di origine, ma non dice perchè è il ricorrente a correre tale rischio.

2.1.- Il secondo motivo che denuncia pure esso violazione della L. n. 286 del 1998, art. 19, nonchè della L. n. 25 del 2008, art. 5, si duole della omessa comparazione circa la situazione del ricorrente con quella del paese di origine. Non censura tuttavia alcunchè, limitandosi alla asserzione che la corte non ha cooperato con il ricorrente nell’accertamento della situazione personale di costui.

3. Il ricorso è del tutto inammissibile, oltre che per quanto accennato sopra, perchè non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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