Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1597 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22765/2016 R.G. proposto da:

P.R.M., rappresentato e difeso da sè stesso,

elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Valentino n. 10, presso

l’avv. Giovanni De Rosis.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Ingangi, con domicilio

eletto in Roma, Via Otranto n. 36, presso l’avv. Mario Massano.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 3514/2015, depositata

in data 25.8.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.R.M. ha impugnato la Delib. del Condominio (OMISSIS), adottata in data 12 dicembre 2002, avente ad oggetto l’approvazione dei lavori alle parti comuni e la stipula dei mutui per eseguire gli interventi.

Il ricorrente aveva lamentato la mancata convocazione di altri condomini e il mancato rispetto del termine di cui all’art. 66 disp. att. c.c., nonchè l’approvazione di questioni non incluse nell’ordine del giorno.

Il tribunale ha accolto l’impugnazione ed ha annullato la Delib. impugnata, con decisione integralmente riformata in appello.

La Corte distrettuale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, osservando che l’assemblea condominiale – in data 26.5.2006 – aveva nuovamente deliberato sui lavori eseguiti presso lo stabile condominiale nel periodo intercorrente dall'(OMISSIS) (inclusi quelli oggetto della decisione collegiale impugnata), e sulle variazioni successivamente adottate, ratificando l’operato dell’amministratore e del direttore dei lavori.

Ha valutato nel merito i motivi di opposizione ai fini della pronuncia sulle spese, ritenendo fondato il motivo di opposizione con cui il aveva contestato la legittimità della delibera a causa della mancata o irrituale convocazione di ogni altro condominio, ma compensando dette spese per la ritenuta sussistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di far valere il vizio denunciato. La cassazione della sentenza è chiesta da P.R.M. con ricorso in quattro motivi.

Il Condominio (OMISSIS) ha depositato controricorso, con ricorso incidentale condizionato in due motivi, illustrati con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia – letteralmente – la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado e l’omessa motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’appello deciso la causa sulla base delle sole comparse conclusionali e delle memorie di replica, senza acquisire gli atti di primo grado, il cui esame era invece indispensabile ai fini del giudizio.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la sentenza dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base della Delib. 26 maggio 2006, sebbene tale atto non fosse stato acquisito al giudizio.

Secondo il ricorrente, il contenuto della Delib., era stato richiamato in modo parziale negli scritti difensivi delle parti e – comunque – detta deliberazione non poteva ratificare anche i lavori deliberati ma non inseriti nell’ordine del giorno, essendo essi oggetto di una comunicazione inoltrata dal direttore dei lavori dopo la convocazione dei condomini.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza dichiarato la cessazione della materia del contendere, per quanto nessuna richiesta in tal senso fosse stata formulata dalle parti, le quali avevano, anzi, insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni di merito.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza compensato illegittimamente le spese processuali, trascurando che il ricorrente era risultato vittorioso su entrambi i motivi di appello, per cui, in applicazione del principio di soccombenza, dette spese dovevano gravare sul condominio.

2. Il primo è inammissibile, poichè il ricorrente non ha mosso

specifici rilievi alla motivazione della sentenza e non ha indicato quali atti di primo grado, non acquisiti dal tribunale, potessero influire sulla decisione, orientandone diversamente l’esito.

L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, un vizio di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. 9498/2019; Cass. 20631/2018).

3. Il secondo motivo è infondato.

Il ricorrente, senza peraltro contestare specificamente il contenuto della Delib., per come riportato nella motivazione della sentenza d’appello (riguardante l’approvazione di tutti i lavori eseguiti dal gennaio 2002 al dicembre 2012, inclusi quelli del 12.12.2002, oggetto di causa), ha inteso sostenere che solo l’acquisizione del documento avrebbe consentito di ricostruirne il contenuto.

E’ sufficiente osservare che, ai fini della prova delle decisioni condominiali adottate, il giudice ha legittimamente dato rilievo alle dichiarazioni dei difensori e al contenuto degli scritti difensivi, tutti elementi liberamente valutabili ai fini della decisione (Cass. 26634/2018; Cass. 20701/2007), non essendo necessario acquisire il documento nella sua materialità (essendo i verbali assembleari muniti di valenza solo presuntiva rispetto a quanto specificamente deliberato dall’assemblea: Cass. 16774/2015; Cass. 11526/1999), tanto più che, nel caso in esame, la censura non illustra neppure se – e per quali ragioni – il contenuto della Delib., fosse diverso da quello accertato dal giudice d’appello.

Nessun rilievo poteva assumere il fatto che la Delib. successiva avesse illegittimamente deliberato interventi non menzionati nell’ordine del giorno, configurandosi una questione di annullabilità dell’atto che il ricorrente era tenuto a far valere mediante l’impugnazione ex art. 1137 c.c., come, invero, ha correttamente osservato dal tribunale.

In mancanza, non è ammissibile alcuna contestazione.

4. Il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, cui il ricorso non contrappone alcuna fondata argomentazione, che la cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto o di domanda e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purchè i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass. 10728/2017; Cass. 19568/2017).

5. Il quarto motivo è inammissibile perchè non si confronta con il

reale contenuto della statuizione con cui la Corte d’appello ha disposto la compensazione delle spese processuali.

La pronuncia non affatto escluso la soccombenza virtuale del condominio, avendo, al contrario, riconosciuto la fondatezza della ragione di invalidità della Delib. impugnata formulata nell’atto di opposizione, ma ha ritenuto di dar rilievo alla sussistenza di un contrasto interpretativo circa il potere del singolo condomino di far valere il vizio della Delib. per omessa o irregolare convocazione di altro condomino, quale giusto motivo di compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo all’epoca vigente.

Le doglianze del ricorrente, che insiste nell’affermare che egli era totalmente vincitore, ribadendo infondatamente che il tribunale non poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere, non attingono la ratio decidendi della pronuncia, risultando inconferenti.

6. Il primo motivo del ricorso incidentale, vertente sulla violazione degli artt. 81,100 c.p.c., artt. 1136,1137,1141 c.c. e il secondo motivo, che deduce la violazione dell’art. 1136 c.c., comma 6, artt. 1135,1362,2697 e 2727 c.c., art. 66 disp. att. c.c., artt. 189 e 190 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sono assorbiti in quanto proposti in via condizionata, vertendo, peraltro, su questioni oggetto di pronuncia esplicita.

Al rigetto del ricorso principale segue l’assorbimento di quello incidentale condizionato, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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