Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1597 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19328/2006 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO

GENERALE GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio dell’avvocato BARTULI

NAPOLEONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1157/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2005 R.G.N. 3992/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ROSELLI Federico;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

visto l’art. 375 c.p.c., riunita in camera di consiglio, rigetti il

ricorso per essere manifestamente infondato, con le conseguenze di

legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza del 28 settembre 2005 la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da D.S.A. contro la s.p.a. Anonima Petroli italiana onde ottenere l’accertamento dell’interposizione fittizia di altri soggetti in un rapporto di lavoro subordinato svoltosi in realtà alle dipendenze della Società, nonchè la condanna al pagamento di retribuzioni;

che la Corte d’Appello negava essere state rese le prestazioni lavorative in posizione di subordinazione giacchè in un curriculum vitae il D.S. si era definito libero professionista; presso gli asseriti soggetti interposti non era stato assoggettato ad orario nè aveva fruito di ferie o assenze retribuite per malattia;

che contro questa sentenza il D.S. ricorre per Cassazione mentre la s.p.a. Api resiste con controricorso;

che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;

che il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. e della L n. 1369 del 1960 nonchè vizi di motivazione in ordine al rapporto intercorso con i soggetti asseritamente interposti nel rapporto di lavoro, alla ragione del divieto di interposizione di manodopera ed all’irrilevanza della natura, autonoma o subordinata, delle prestazioni rese al soggetto interposto;

che il motivo è manifestamente infondato poichè l’art. 1 L. cit.

vieta l’interposizione di soggetti terzi in mere prestazioni di lavoro subordinato, con la conseguenza che esso non opera quando il lavoratore debba qualificarsi come autonomo;

che nel caso di specie quest’ultima ipotesi è stata incensurabilmente verificata attraverso prove documentali e testimoniali onde esattamente le pretese del lavoratore sono state giudicate prive di fondamento;

che in particolare la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 17 luglio 2008 in causa C-94/07, citata dal ricorrente in memoria, non è pertinente all’attuale questione poichè in essa la Corte parificò, a fini antidiscriminatori, la posizione di un ricercatore universitario a quella di un lavoratore subordinato, ma non toccò la distinzione tra autonomia e subordinazione;

che rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 12,00, oltre ad Euro tremila/00 per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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