Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1597 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4073-2018 proposto da:

G.M., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G.G. BELLI, 39, presso lo studio dell’avvocato LUCIA LUTRARIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO SIRACUSA;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

PER LA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

SNAM RETE GAS SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 209/2012 della CORTE D’APPELLO di

MESSINA, depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti P.F. e G.M. reclamano sulla base di due motivi di ricorso la cassazione dell’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Messina che, a definizione del giudizio da essi incardinato al fine di vedersi liquidate le indennità dovute per l’asservimento di un fondo di loro proprietà al passaggio di un metanodotto, ne ha pronunciato la condanna alla rifusione delle spese di lite, peraltro operata in spregio dei vigenti parametri di legge, pure in favore del convenuto Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia, quantunque nei confronti di questo non fosse stata proposta alcuna domanda.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso – inteso a confutare il capo dell’impugnata sentenza in punto di spese per la ragione dianzi riportata non merita adesione dovendo qui richiamarsi l’insegnamento già altre volte dispensato da questa Corte – e ritenuto nella specie estensibile ad ogni altra diversa autorità espropriante – con riguardo all’analoga evocazione in giudizio del Prefetto a mente della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51, in ragion del quale, seppur il prefetto non sia parte necessaria del procedimento, atteso che, superata la fase autoritativa dell’emissione del decreto di occupazione di urgenza e di espropriazione riservata all’autorità pubblica indicata dalla legge, la controversia attinente all’adeguatezza dell’indennità di espropriazione concerne unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo, nondimeno, ove “alla notificazione dell’atto di opposizione all’autorità espropriante segue la costituzione in giudizio di quest’ultima al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, del tutto legittima risulta la pronuncia di condanna dell’opponente alla rifusione delle spese processuali anticipate dall’ente” (Cass., Sez. I, 22/02/2000, n. 1991).

3. Il secondo motivo – inteso a confutare il medesimo capo dell’impugnata sentenza per violazione dei parametri di legge – è inammissibile poichè, come più volte avvertito, il vizio di violazione di legge, denunciato nella specie, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre a sua volta l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – che ciò di cui propriamente si duole l’impugnante – è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza. E’ dovuto il raddoppio del contributo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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