Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1597 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/01/2017, (ud. 12/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 2192/15) proposto da:

G.G., (c.f.: (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

Roma, viale Delle Milizie n. 38, presso lo studio dell’avvocato

Andrea Mancini, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

– M.L. (c.f.:);

– TRILLO’ TERESA;

rappresentati e difesi dall’avv. Guido Lanciano ed elettivamente

domiciliati in Roma, viale Regina Margherita n. 42, presso lo studio

del predetto;

– controricorrenti –

e contro

– C.M.;

– A.M.T.;

– CONDOMINIO VIA (OMISSIS);

– D.V.R.;

– CO.CL.;

– P.D.;

– S.R.;

– AN.PA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 628/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/01/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

uditi l’Avvocato Andrea Mancini, per il ricorrente e l’avv. Guido

Lanciano per i controricorrenti;

Sentito il Sostituto Procuratore generale, nella persona del dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento della

revocazione e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

nel merito o, in subordine, per il suo rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 giugno 1993, i Signori A.M.T., D.V.R., M.L., C.M., Co.Cl., P.D. e T.T., esponendo di essere proprietari di appartamenti al piano terra dei due edifici in condominio siti in Via (OMISSIS), e titolari dell’uso delle aree di giardino prospicienti i loro appartamenti in base all’art. 1 degli atti di assegnazione della Cooperativa Edilizia Docenti soc. coop. a r.1., impugnarono la Delib. assembleare del 7 maggio 1993 nella parte in cui imponeva ad essi la rimozione di vasi e recinzioni dai medesimi installati nelle suddette aree; l’adito Tribunale di Roma, ritenuta l’impugnata deliberazione illegittima solo relativamente alla rimozione dei vasi, la dichiarò nulla ed inefficace relativamente a detta statuizione; proposero appello G.G., S.R. e An.Pa., condomini, ribadendo, in forza del regolamento condominiale, la piena legittimità della delibera ex adverso impugnata. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 23 novembre 2005, rigettò il gravame affermando la legittimità della apposizione dei vasi, osservando al riguardo che la c.t.u. aveva accertato che le fioriere non assumevano i connotati di manufatti autonomi vietati dal regolamento condominiale, ma costituivano solo strumenti necessari e funzionali – per scarsa profondità delle zolle – all’impianto delle siepi di recinzione consentite, raccomandate dal regolamento di condominio. Per la cassazione di tale sentenza ricorse il G. sulla base di quattro motivi e resistettero con controricorso M.L., T.T. e C.M.; questa Corte, all’udienza del 18 gennaio 2013, dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Co.Cl., A.M.T., D.V.R. e del Condominio di (OMISSIS), appellati contumaci; con sentenza 14 gennaio 2014, n. 628, la 2^ Sezione civile della Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso, assumendo che sarebbe mancata in atti la prova sia della ricezione da parte del condominio dell’atto del quale era stata prescritta la notifica allo stesso, sia, quanto a D.V.R., la dimostrazione dell’avvenuta ricezione del secondo avviso previsto dalla citata disposizione (quello relativo al tentativo di notifica non andato a buon fine a causa della temporanea assenza del destinatario e della mancanza delle persone abilitate a ricevere il piego) nonchè del deposito dell’atto presso l’ufficio postale.

Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione – e per l’accoglimento del ricorso in precedenza proposto- il G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 gennaio 2015, sulla base di un motivo. Hanno resistito, con controricorso, il M. e la T..

E’ stata depositata ordinanza ex art 380 bis c.p.c. di rinvio alla trattazione alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1 – Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione per decorrenza dei termini, giacchè la sentenza della Corte di cassazione è stata notificata il 6 marzo 2014 alla parte personalmente, anzichè alla parte presso il suo procuratore costituito, e questa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve.

p. 2 – Il ricorso per revocazione è fondato, atteso che dalla documentazione in atti risulta che, per mero errore di fatto, il Collegio non si è avveduto che: quanto al Condominio di Via (OMISSIS), il ricorso per integrazione del contraddittorio era stato regolarmente notificato l’8 marzo 2013 (e depositato in cancelleria il 21 marzo 2013), come risulta dall’avviso di ricevimento della raccomandata, spillato alla pag. 19 del ricorso insieme alla ricevuta dell’accettazione della raccomandata; quanto a D.V.R., che risultava depositato in cancelleria in data 30 maggio 2013 (così facendosi seguito al primo deposito avvenuto il 21 marzo 2013) l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, con la stampigliatura “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni””.

p. 3 – Scendendo all’esame del ricorso in sede rescissoria, è infondato il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel non esaminare il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente aveva dedotto la erroneità della decisione del Tribunale di non considerare beni immobili per destinazione le fioriere senza fondo a servizio di piante di lauro.

p. 3.a – Il motivo è infondato: in punto di fatto la Corte di Appello aveva negato la autonomia funzionale delle fioriere appunto perchè le stesse, erano prive di fondo; l’uso dell’espressione “provviste di fondo” è frutto di error calami non emendato in sede di collazione della sentenza, dal momento che tutto il ragionamento colà svolto, presupponeva la “saldatura” tra la zolla compresa nella fioriera e quella del giardino sottostante: del resto non riesce comprensibile perchè il ricorrente stesso riconosce tale errore espressivo compiuto dal CTU ma lo disconosce con riferimento alla sentenza che dichiaratamente a quell’elaborato aveva fatto riferimento.

p. 3.a.1 – Posto ciò lo svolgimento argomentativo della decisione conteneva un implicito ma comunque inequivocabile rigetto della tesi sostenuta dal ricorrente in merito alla “immobilizzazione” delle piante come fatto non consentito dal regolamento di Condominio, atteso che la motivazione del giudice del grado era tutta diretta a dimostrare che quelle siepi, messe a dimora nel modo che si è sopra esaminato, rientravano nel concetto di plantumazione assentita dal regolamento stesso e, dunque, tale argomentazione escludeva ogni altra divergente interpretazione.

p. 4 – Con il secondo motivo si è lamentata la violazione dell’art. 115 c.p.c.; con il terzo motivo si è censurata la violazione dell’art 116 c.p.c.; con il quarto motivo si è dedotto un triplice vizio di motivazione: tutti e tre i mezzi però presuppongono che le censurate violazioni di legge e la difettosa argomentazione del giudice dell’appello traessero origine dalla considerazione che le fioriere sarebbero state dei vasi autonomi in quanto provvisti di fondo mentre, come più sopra messo in rilievo, la Corte distrettuale, rifacendosi agli accertamenti del consulente tecnico, aveva accertato che detti manufatti erano privi di fondo, così da fungere come mero supporto del riporto di terra già presente alla loro base.

p. 5 – La soccombenza sull’originario ricorso consente di porre a carico del ricorrente, pur nell’accoglimento della revocazione – che è stata proposta proprio per garantire l’esame del primo ricorso-, le spese del giudizio di legittimità che vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

LA CORTE

In via rescindente, revoca la sentenza n. 628 del 2014 della Cassazione; in via rescissoria rigetta il ricorso con spese a carico del ricorrente ed in favore di M.L. + 1, liquidandole in complessive Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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