Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15969 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19434-2014 proposto da:

L.S., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PARIOLI 74/C, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

MENNITI, rappresentati e difesi dall’avvocato ADRIANO DI FALCO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 101/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 26/09/2013, depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Firenze ha respinto l’appello di L.S. e C.G. contro la sentenza n. 160/10/2011 della CTP di Firenze che aveva pure respinto il ricorso proposto dai predetti contribuenti avverso cartella di pagamento notificata a ciascuno dei due contribuenti medesimi in data 6.4.2010 in relazione alla pretesa di pagamento delle maggiori imposte accertate con avviso relativo all’anno 1989, notificato in data 13.9.1995, avviso che era stato bensì impugnato dai predetti contribuenti fino a che (a seguito della cassazione della pronuncia della CTR di Firenze n. 66/21/2001, con conseguente rinvio) la causa non era più stata riassunta da alcuna delle parti in causa. L’ammontare portato dall’avviso era stato perciò iscritto a ruolo a seguito della intervenuta estinzione del giudizio, per conseguenza dell’omessa riassunzione, e da qui l’adozione della cartella di cui si è detto.

La Commissione di appello – dato atto che il giudice di primo grado aveva condivisibilmente dichiarato che l’operato dell’ufficio era tempestivo in quanto la notifica delle cartelle era avvenuta entro il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c decorrente dalla data di estinzione del processo-evidenziava che di nessun pregio poteva considerarsi l’eccezione di prescrizione formulata dalle parti contribuenti, giacche l’avviso era divenuto definitivo dopo l’estinzione del giudizio e la prescrizione aveva cominciato il suo decorso solo “dopo che il credito era divenuto definitivo” e perciò esigibile, vale a dire dopo la notifica dell’iscrizione a ruolo.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’Agenzia non si è difesa, se non con atto di costituzione tardiva volto a conservare la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli artt. 2945, 2943 e 2948 c.c.) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante – pur avendo correttamente ritenuto che con l’estinzione del giudizio tributario l’avviso di accertamento si consolida in via definitiva – avesse omesso di considerare che con l’estinzione del giudizio si verifica pure l’effetto che è previsto dall’art. 2945 c.c., per cui l’effetto interruttivo della prescrizione provocato dall’atto iniziale del processo cessa di essere permanente e ritorna ad essere istantaneo. Perciò, il decorso della prescrizione avrebbe dovuto farsi coincidere non dalla data di estinzione del giudizio ma dalla notifica dell’atto introduttivo di primo grado, atteso che dopo tale notifica il termine prescrizionale non era stato ulteriormente interrotto se non con gli ulteriori atti processuali che avevano perso il loro effetto per conseguenza della dichiarata estinzione.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Assai di recente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire con perentorietà ciò che già altre volte era stato evidenziato in sede meno specifica, e cioè che: “Nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicchè il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 556 del 15/01/2016).

Ed invero, è conseguenza della efficacia dell’impugnazione da parte del contribuente (che impedisce al provvedimento impositivo di acquisire la sua definitività) che solo dalla data di estinzione del processo, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15), far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito (con iscrizione a ruolo definitiva) che per l’innanzi avrebbe semmai potuto (facoltativamente) far valere con iscrizione a ruolo solo provvisoria e limitatamente alle percentuali espressamente previste dall’indicata disposizione.

Per contro, solo dal passaggio in cosa definitiva del provvedimento l’Amministrazione può, attivando la relativa procedura obbligatoria di riscossione mediante il ruolo, far valere integralmente e pienamente la pretesa che le compete e che prima di allora avrebbe semmai potuto anticipatamente eseguire per un titolo provvisorio (ex lege) tutt’affatto diverso da quello contemplato nel provvedimento impositivo.

Non vi è perciò dubbio sul fatto che l’assunto di parte ricorrente a proposito dell’intervenuta prescrizione del potere impositivo non possa essere condiviso, non potendo decorrere la prescrizione di ciò che non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 30 marzo 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti non inducono la Corte a rimeditare le ragioni che sono poste a sostegno della proposta del relatore;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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