Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15969 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 27/07/2020), n.15969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4866/2017 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GRANDE

MURAGLIA 298/B, presso lo studio dell’avvocato LUCA LO BOSCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO GIOVAGNONI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro

tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ex lege in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 337/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/07/2016 R.G.N. 126/2014.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il Consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA

che:

B.B.E. ed altri, tra i quali F.M., convenivano in giudizio, mediante citazione del 9/17 – 19 settembre 2009, davanti al Tribunale di Perugia la locale Università degli Studi nonchè lo Stato italiano, in persona del presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per far accertare e dichiarare l’esistenza di un rapporto contrattuale tra gli attori e l’Università alla stregua di quello indicato dal D.Lgs. n. 368 del 1999, quale contratto di formazione specialistica, nonchè l’inadempimento dell’Università circa la mancata esecuzione in buona fede di tale contratto, con la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive non percepite; in subordine chiedevano di dichiarare la responsabilità dello Stato italiano per non avere dato effettiva esecuzione ovvero attuazione alle indicate direttive comunitarie, per l’effetto condannando lo Stato al ristoro dei danni subiti quantificati sostanzialmente sempre in relazione differenze tra gli importi determinati sulla base del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 Marzo 2007 e quanto percepito in base al D.Lgs. n. 257 del 1991;

con sentenza n. 1097 in data 17 – 30 luglio 2013, pubblicata il successivo 8 agosto, il giudice adito rigettava le domande degli attori. Contro tale pronuncia venivano proposti separati appelli, tra i quali anche dalla Dott.ssa F.M., che instava per la riforma della gravata sentenza, chiedendo di accertare l’anzidetto rapporto contrattuale alla stregua di quello di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, dichiarando l’inadempimento dell’Università degli Studi di Perugia e di condannare la stessa al pagamento delle differenze retributive non corrisposte nella misura di Euro 41.190,50 pari alla differenza tra gli emolumenti percepiti in base al D.Lgs. n. 257 del 1991 e quelli invece previsti dal surriferito decreto n. 368 per gli anni accademici dal 2003/04 al 2005/06. In subordine, l’anzidetta appellante aveva chiesto la riforma dell’impugnata sentenza nella parte in cui non era stata ritenuto sussistente il mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 93/16 e successive modifiche da parte dello Stato italiano, con la conseguente condanna dello stesso a risarcimento del danno derivante da inesatta trasposizione della direttiva sul piano interno, danno da calcolarsi in base alla differenza tra gli emolumenti percepiti ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991 e quelli previsti dal D.Lgs. n. 368 del 1999 per gli anni dal 2003/04 al 2005/06;

la Corte d’Appello di Perugia con sentenza n. 337 in data 23 giugno/8 luglio 2016 (r.g. n. 126/14 – repert. n. 1858/16), riuniti i procedimenti (tra cui quello, n. 127/2014, di cui all’atto notificato il 13-03-2014 per la F.), concernenti separate impugnazioni avverso la medesima pronuncia di primo grado, rigettava gli interposti gravami, dichiarando altresì per intero compensate tra le parti le relative spese, escludendo in primo luogo la pretesa omessa pronuncia sulla domanda principale volta all’accertamento di un rapporto contrattuale alla stregua di quello di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, di formazione specialistica, laddove il primo giudicante aveva espressamente negato sia il riconoscimento dell’anzidetto rapporto contrattuale, sia l’inadempimento da parte dell’università di obblighi di pagamento di un’adeguata retribuzione. La Corte distrettuale, poi, giudicava infondata la tesi degli attori, volta a sostenere un inadempimento nel fatto che l’Università aveva omesso di operare l’incremento annuale in base al tasso di inflazione programmato, o la rivalutazione triennale, come previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, in quanto la stessa non vi aveva provveduto solo perchè il legislatore era intervenuto, da un lato bloccando reiteratamente l’indicizzazione, mediante legittima normativa, giusta la richiamata giurisprudenza; “dall’altro omettendo di emanare il previsto decreto di rideterminazione triennale del Ministero della Sanità”. Anche relativamente alla domanda subordinata, la decisione del Tribunale doveva considerarsi corretta, escludendosi tra l’altro al riguardo una ingiusta discriminazione in danno di coloro che avevano frequentato e concluso il corso di specializzazione prima del D.P.C.M. 7 marzo 2007, apparendo indubbia la discrezionalità del legislatore nella scelta dei tempi in cui introdurre modifiche normative. D’altro canto, era improprio il raffronto operato con lo stipendio del personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, assumendo nel rapporto con gli specializzandi valenza decisiva e qualificante l’aspetto di formazione professionale;

avverso la succitata pronuncia di secondo grado n. 337/16 ha proposto ricorso per cassazione la Dott.ssa F.M., come da atto notificato mediante posta elettronica certificata in data sette febbraio 2017, affidato ad un solo articolato motivo, cui hanno resistito la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli Studi di Perugia, con controricorso notificato mediante posta elettronica certificata del 20 marzo 2017;

la ricorrente, in seguito, ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 249 del trattato istitutivo della Comunità Europea, della direttiva 93/16/CE, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37 e 41 e del D.P.C.M. 7 marzo 2007, in relazione al risarcimento del danno da ritardata trasposizione della normativa comunitaria sotto il profilo dell’adeguata remunerazione a favore dei medici specializzandi, all’uopo richiamando varia giurisprudenza, facendo presente di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia nell’anno 1984 e di aver frequentato i corsi di specializzazione per gli a.a. 2003/04 – 2005/06, successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 1999. Con la citazione notificata il 19 settembre 2009 aveva quindi sostenuto che tale normativa, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, aveva previsto per i medici specializzandi la stipulazione di un contratto di formazione specialistica ed il riconoscimento di un trattamento economico annuo onnicomprensivo. Aveva, quindi, lamentato che l’Università degli Studi di Perugia era risultata inadempiente al contratto stipulato e che lo Stato, nel posticipare l’entrata in vigore delle norme in questione, era stato anch’esso inadempiente agli assunti obblighi comunitari. Pertanto, la domanda in sede giudiziale era stata volta ad accertare l’esistenza di un rapporto contrattuale alla stregua di quello indicato dal D.Lgs. n. 368 del 1999, per conseguire, sul presupposto del mancato recepimento della direttiva 93/16/CE ed a titolo di risarcimento danni, il pagamento delle differenze retributive non corrisposte. Soltanto con la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, era stato previsto, ma con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, l’applicazione della normativa comunitaria con riguardo agli emolumenti per la formazione specialistica e la copertura assicurativa per la responsabilità civile, in evidente contrasto con la direttiva n. 93/16/CE. Quindi, il D.P.C.M. 6 luglio 2007, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 37, comma 2, aveva definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici, la cui stipula avrebbe per l’effetto consentito agli interessati aventi diritto di percepire, ma soltanto a partire dal 2006, un trattamento economico adeguato. Pertanto, a causa dell’inadempimento dello Stato italiano i diritti già previsti dal suddetto D.Lgs. n. 368, conformi allo spirito e alla lettera della direttiva, di fatto non erano stati mai riconosciuti. Andava, perciò, accertato l’anzidetto rapporto contrattuale, con ogni conseguente diritto alle differenze retributive spettanti. In via subordinata, competeva il risarcimento del danno, da parte dello Stato, dovuto alla inesatta trasposizione della direttiva n. 93/16 sul piano interno, da commisurarsi in relazione alla differenza tra gli emolumenti percepiti ex D.Lgs. n. 257 del 1991 e quelli di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, per gli anni dal 2003/04 al 2005/06. Di conseguenza, la domanda subordinata era volta ad ottenere la rideterminazione dell’emolumento spettante in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva a favore del personale medico dipendente dal S.S.N.. In merito all’adeguamento di tale indennizzo la ricorrente ha richiamato quanto affermato in particolare da Cass. n. 18562 del 29/10/2012, che nel dare continuità alla menzionata pronuncia n. 16385/2008, non ravvisando ragioni per discostarsene, dopo la disamina delle fonti normative succedutesi a regolamentare la materia, ha condiviso la lettura logico-sistematica dell’intero assetto normativo, secondo cui la remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina da parte (e a favore) degli specializzandi rivalutabile in relazione alla variazione del costo della vita doveva restare “bloccata” per l’anno 1993 nella stessa misura dell’anno 1992 in forza del D.Lgs. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5 e, in particolare, restare “bloccati” per i trienni 1994/1996 e 2000/2002 in forza della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36 e della L. n. 488 del 1995, art. 22, mentre la rivalutazione della cennata remunerazione in conseguenza di nuovi accordi sindacali – anch’essa “bloccata” fino al 31.12.1993 dal D.Lgs. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, – non restava “bloccata” successivamente alla suddetta data; per tale ultima componente retributiva, quindi, a differenza dell’altra, il “blocco” non si estendeva agli incrementi contrattuali – sindacali successivi al 31 dicembre 1993);

tanto premesso, il ricorso va respinto, dovendosi confermare nella specie l’ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. in materia ed alle cui argomentazioni si rimanda, sicchè deve ribadirsi quanto affermato da Cass. VI civ. – 3 con ordinanza n. 6355 del 14/03/2018: la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit. (conformi id. n. 13445 del 29/05/2018 e n. 14168 del 24/05/2019. V. parimenti Cass. lav., sentenza n. 4449 del 23/02/2018, secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti; tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina, nè sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi Europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica. Inoltre, secondo detta pronuncia n. 4449/18, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6. Conforme sul punto Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 13572 del 20/05/2019. Analogamente, secondo Cass. lav. n. 18670 del 27/07/2017, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7, ed analoghe normative successive, senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato. Peraltro, come puntualizzato da Cass. lav. n. 18710 del 23/09/2016, in tema di borse di studio per i medici specializzandi, e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e finanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai Ministri della Salute e dell’Economia, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale dell’Università degli Studi che ne provvede alla mera corresponsione materiale, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione degli obblighi di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie in materia.

Cfr. ancora quanto sull’argomento ulteriormente chiarito da Cass. lav., ordinanza n. 15966 in data 11/04 – 13/06/2019: “…3.2. devono infatti qui confermarsi gli orientamenti maturati presso questa Corte, in merito all’insussistenza del diritto dei medici specializzandi titolari di borsa di studio secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 257 del 2001, all’aggiornamento delle somme previsto da tale normativa (cui poi è succeduto, dall’anno 2007, il nuovo trattamento di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 ed ai D.P.C.M. attuativi del 2007) e ciò sia con riferimento all’indicizzazione, sia con riferimento all’adeguamento parametrato sui miglioramenti della contrattazione collettiva, entrambi previsti dal cit. D.Lgs. n. 257, art. 6, comma 1; 3.3. rispetto all’indicizzazione, Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449 costituisce solo l’ultimo più compiuto arresto di un orientamento in realtà mai incrinatosi, secondo cui…OMISSIS (così anche Cass. 27 luglio 2017, n. 18670; tra le molte precedenti v. Cass. 26 maggio 2011, n. 11565; Cass., Sez. U., 16 dicembre 2008, n. 29345); al suddetto orientamento va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio, sol aggiungendosi, rispetto all’assetto della normativa quale già riepilogato da Cass. 4449/2018 cit., che il blocco stabilito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1 (Legge Finanziaria 2003, secondo cui “le disposizioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 66 e 67, e da ultimo dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22… contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 (comma 1)”) è stato poi prorogato successivamente con la L. n. 266 del 2005, art. 1, secondo cui appunto “la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36…. continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008”, sicchè esso è rimasto operativo per tutto il periodo oggetto del presente giudizio; 3.4. rispetto all’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazione collettiva, Cass. 4449/2018 cit., attraverso una dettagliata ricostruzione normativa, ha evidenziato come la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, avesse stabilito che…OMISSIS…, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo l’indicizzazione, ma anche la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva; è vero che quest’ultimo incremento era stato riconosciuto (Cass. 18 giugno 2015, n. 12624; Cass. 29 ottobre 2012, n. 18562 e Cass. 17 giugno 2008, n. 16385), sul presupposto che il blocco degli incrementi contrattuali non si fosse esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardasse solo il biennio 1992-1993, ma l’assunto è stato rivisto appunto da Cass. n. 4449/2018, in considerazione non tanto di una diversa interpretazione, quanto piuttosto valorizzandosi una normativa riguardante quanto meno il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 (in cui ricadono le borse di studio oggetto di questa causa, che decorrono dall’anno accademico 1999/2000) e non considerata da quei precedenti; non vi è dunque luogo a rimettere la questione alla valutazione delle Sezioni Unite,…, proprio perchè non di reale contrasto si tratta, quanto di una rilettura di più ampio respiro normativo e di specifica inerenza al periodo successivo alla L. n. 449 del 1997, che ha portato a riconoscere l’esistenza del blocco anche per tale aggiornamento; la predetta sentenza ha poi anche in questo caso richiamato – a nulla evidentemente valendo la normativa che abbia aumentato il fondo non in ragione della necessità di aggiornamenti, ma per il finanziamento tout court degli incrementi alla platea dei medici specializzandi (D.L. n. 90 del 2001, art. 1, conv. in L. n. 188 del 2001) – il già citato disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, nella parte che qui interessa ed in cui si è stabilito che l’ammontare delle borse di studio “a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell’importo previsto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e successive modificazioni”, con previsione che anche in questo caso è stata prorogata per il triennio 2006-2008 dal già L. n. 266 del 2005, citato art. 1; 4. in definitiva, il diritto rivendicato dai controricorrenti in parte qua nel merito non sussiste e da ciò, restando assorbita ogni ulteriore questione posta dalla ricorrente principale con il secondo e terzo motivo… OMISSIS…; 5. Il terzo motivo di ricorso incidentale relativo al mancato riconoscimento dell’indicizzazione annuale è infondato sempre alla stregua della sopra citata Cass. n. 4449/2018 e del principio di diritto e delle ragioni riportate ai punti 3.3 e 3.4. che precedono;…”);

pertanto, alla stregua dei succitati principi di diritto nulla spetta alla Dott.ssa F. di quanto da ella richiesto con l’appello a suo tempo proposto, visto che nella specie i corsi di specializzazione dedotti (dal 2003 al 2006) erano anteriori all’anno accademico 2006/07, sicchè non operava la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 (non rilevando, peraltro, evidentemente nel caso qui in esame, concernente gli a.a. 2003/2006, la diversa fattispecie ed il distinto processo esaminati da questa Corte – III sez. civ. – con la sentenza n. 1591/30.10.12-23.01.2013, laddove la stessa F.M., c.f. (OMISSIS), al pari di altri numerosi ricorrenti, “tutti medici che hanno conseguito la specializzazione anteriormente all’anno accademico 1991-92”, impugnavano la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva respinto il loro gravame contro la pronuncia di primo grado di rigetto delle domande, sentenza d’appello quindi cassata – per le ragioni ivi indicate – con rinvio per la liquidazione dei danni. Nel caso di specie qui in esame, invece, la Dott.ssa F., pur avendo dedotto il conseguimento della laurea nell’anno 1984, ha fatto comunque specifico riferimento ai soli corsi di specializzazione per gli anni accademici dal 2003/04 al 2005/06, sicchè non possono comunque in alcun modo rilevare gli altri distinti fatti di cui alla diversa causa oggetto del processo definito con l’anzidetta pronuncia n. 1591/13);

pertanto, il ricorso va respinto, rilevando per altro verso il collegio valide ragioni per compensare le relative spese processuali, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in esame caratterizzata da varia stratificazione del quadro normativo, delineatosi in ordine alle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione, e dalla conseguente evoluzione giurisprudenziale in materia;

tuttavia, visto l’esito completamente negativo dell’impugnazione, sussistono comunque i presupposti processuali come per legge in ordine al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso e dichiara compensate le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

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