Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15969 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 15969

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20442-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,

SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G. C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO IOZZIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1051/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/12/2010 R.G.N. 1217/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 1051/2011, depositata il 23.12.2010, la Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello dell’INPS avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato il diritto di S.G. ad ottenere la pensione di vecchiaia.

A fondamento della domanda la Corte sosteneva che non fosse maturata la decadenza triennale D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 in quanto al momento del deposito del ricorso il termine non era maturato tenuto conto della comunicazione del provvedimento di rigetto adottato dall’INPS sulla domanda dell’interessata.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un motivo, cui resiste S.G. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1 con in L. 14 novembre 1992, n. 434, nonchè dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 (art. 360 c.p.c., n. 3) attesa l’irrilevanza ai fini della decorrenza del termine di decadenza triennale della comunicazione tardiva del rigetto della domanda in sede amministrativa, rendendo inesigibili i ratei anteriori al triennio secondo la teoria della decadenza mobile.

2.- Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, proposto il 29.7.2011 a seguito della notificazione della sentenza impugnata effettuata il 25.2.2011.

L’eccezione è infondata in quanto la notificazione della sentenza, irritualmente indirizzata al procuratore dell’INPS avv. Gianneri, presso l’avvocatura INPS in Ragusa, e non presso il suo domicilio eletto a Catania, sede della Corte d’appello, è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazione complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, la notifica in un luogo diverso da quello indicato e non effettuata a mani del procuratore (cfr. Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016), non assicura che la sentenza giunga tempestivamente a conoscenza del rappresentante processuale della parte.

A nulla rileva il principio invocato nel controricorso, ripetutamente affermato, secondo (Cass. n. 13361 del 2007, Ordinanza n. 11744 del 27/05/2011) secondo cui la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte. Trattasi infatti di principio dal quale si ricava la irrilevanza della domiciliazione, affermato in ipotesi di nomina di un secondo difensore, soltanto perchè il difensore costituito non domiciliatario resta parimenti legittimato a ricevere la notificazione della sentenza ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., senza necessità che la parte elegga domicilio presso di lui in quanto la norma lo individua sulla base della relazione che si determina con la parte rappresentata. La nomina – contemporanea o successiva di un secondo difensore presso il quale la parte ha eletto domicilio determina che entrambi i difensori, “quali procuratori costituiti”, devono considerarsi legittimati a ricevere la notificazione la quale, una volta perfezionata, è idonea quindi a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Pertanto, in tale ipotesi la notifica della sentenza, correttamente avvenuta presso uno dei due procuratori deve ritenersi, indipendentemente dalla domiciliazione operata presso l’altro procuratore, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, con la conseguenza che, essendo la notifica della sentenza avvenuta in data 20 dicembre 2004. Diverso è il presente caso in cui la sentenza è stata invece notificata invalidamente all’unico procuratore costituito.

3. Per contro deve essere respinta la diversa eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione effettuata dall’INPS presso lo studio dell’avv. Iozzia a Modica e non presso il suo domicilio eletto in Catania, dovendosi applicare qui il principio della sanatoria della notifica nulla per raggiungimento dello scopo a seguito della tempestiva costituzione in giudizio, non rilevando che la stessa parte nel costituirsi abbia eccepito la nullità (Sentenza n. 920 del 17/01/2017, n. 3648 del 24/02/2016, n. 9083 del 06/05/2015).

4. Nel merito il ricorso è fondato. E’ invero provato che mentre il ricorso giudiziario è stato depositato in primo grado il 22.9.2004, la domanda amministrativa è stata presentata il 22.2.2000 e tardivamente riscontrata dall’INPS il 22.2.2001 con provvedimento comunicato all’interessata il successivo 27.3.2001, ben oltre i termini previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo.

5. Il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 prevede che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 459 c.p.p. e ss. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione…. “.

E’ stato infatti più volte affermato da questa Corte (Sentenza Cass. n. 7527 del 29/03/2010, 25670 del 2007, SU 12718 del 29/05/2009) che “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)”.

Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l’eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l’azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall’esaurimento del procedimento amministrativo; mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo”, individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell’azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo.

6. Nel caso in esame la sentenza impugnata avendo affermato la decorrenza del termine dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo tardivamente adottato, non risulta conforme ai principi e va pertanto cassata.

7. La causa va quindi rinviata ad un diverso giudice, indicato nel dispositivo, il quale si atterrà nella decisione ai principi sopra indicati provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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