Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15968 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18977-2014 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANTA

ANASTASIA 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MARI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI, di MILANO del 17/09/2013 depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA MARI, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha accolto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 104/02/2012 della CTP di Pavia che aveva già integralmente accolto il ricorso di L.A. avverso avviso di accertamento (di genere “sintetico”), ai fini IRPEF e Addizionali per l’anno 2008, a mezzo del quale è stato rideterminato in aumento il reddito dichiarato per il periodo indicato, alla luce degli indici sintomatici di maggiore capacità contributiva sub specie di incrementi patrimoniali per beni immobili e mobili e della disponibilità di una abitazione principale e di autovetture.

La predetta CTR – dato atto che l’Ufficio aveva emesso analoghi avvisi di accertamento anche per gli anni 2006 e 2007, pure impugnati – ha motivato la decisione nel senso che la ricorrente (medico dermatologo che ha provato di avere incrementato la propria attività nel corso degli anni) aveva effettuato “degli acquisti che mal si conciliano con il reddito dichiarato”, e cioè due autovetture ed una abitazione in (OMISSIS) disponendo poi di due abitazioni in (OMISSIS) per le quali risultava pagare un canone di locazione. Per quanto una di dette ultime potesse servire ai genitori della contribuente (che ne pagherebbero il canone), per quanto una delle due autovetture fosse stata acquistata con finanziamento e per quanto l’immobile fosse stato acquistato con mutuo, tuttavia il complesso della disponibilità e degli incrementi patrimoniali “mal si concilia con il reddito dichiarato”. Pertanto dovevasi considerare legittimo l’operato dell’ufficio e poco convincenti le difese della contribuente, oltre che carenti di prova.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia) la parte ricorrente si duole della omessa considerazione e decisione da parte del giudice di appello dell’eccezione formulata in comparsa d’appello a riguardo della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 nell’ottica dell’insussistenza del presupposto del difetto di congruità per due anni ai fini della validità dell’accertamento, anni che avrebbero dovuto risultare “consecutivi” nell’ottica della non congruità. Detta eccezione (ove esaminata) sarebbe risultata fondata “per tabulas”, giacche la sentenza della CTP di Pavia concernente l’accertamento per l’annualità 2007 (che aveva dichiarato nullo detto accertamento) era passata in giudicato per scadenza dei termini di impugnazione.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Benvero, non vi è nessuna ragione per ritenere che il giudicante abbia omesso di pronunciare sull’eccezione di parte ora ricorrente, ben potendosi considerare implicitamente esaminata e risolta detta eccezione (in termini di sfavore per la parte appellata) per il solo fatto che il giudicante sia passato all’esame del merito della domanda di parte appellante. La pronuncia implicita, infatti, deriva di per sè dall’accoglimento di una tesi che sia incompatibile con quella disattesa, così come incompatibile con l’eccezione del cui omesso esame la parte appellante si duole è l’accoglimento delle censure che la parte appellante rivolse nei confronti della pronuncia di primo grado.

Nè la censura troverebbe miglior sorte ove la si volesse benevolmente interpretare come riproposizione in questa sede della questione del cui omesso esame la parte ricorrente si duole, giacche è pacifico l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui:”ln tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 nel prevedere che l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi od anteriori a quello per il quale si effettua l’accertamento”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 237 del 09/01/2009).

Venendo all’esame dei motivi residui, con il terzo (centrato sull’omesso esame di un fatto decisivo e da esaminarsi preliminarmente rispetto al precedente perchè pariordinato e maggiormente “liquido”) la parte ricorrente si duole per avere il giudicante omesso di esaminare la circostanza (oggetto di discussione tra le parti e decisiva ai fini della soluzione della lite) che una delle autovetture (cioè l’Alfa Romeo) era bene strumentale per l’attività e perciò da considerarsi ad uso promiscuo ai fini del reddito (come era stato provato con l’esibizione del registro dei cespiti ammortizzabili), mentre l’altra (cioè la BMW) era stata acquistata in data 1.4.2009 e cioè fuori dal periodo considerato nella specie di causa, onde non avrebbe potuto considerarsi ai fini delle spese di mantenimento. Di tutto ciò vi era conferma nel verbale di contraddittorio in corso di accertamento con adesione, atteso che l’Ufficio aveva ritenuto valida la documentazione prodotta dal contribuente, derogando dagli incrementi patrimoniali accertati in relazione all’acquisto delle due auto, salva la sola considerazione delle rate di finanziamento in relazione all’acquisto dell’Alfa Romeo.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Diversamente da quanto protesta parte controricorrente, non si tratta qui di sovrapporre una nuova valutazione dei fatti storici a quella già operata dal giudice del merito, bensì invece di rilevare che quest’ultimo ha del tutto omesso di prendere in considerazione fatti principali che sono determinanti ai fini dell’esito del processo (perchè idonei a modificare l’esito dell’accertamento parametrico anche solo in relazione al puro ammontare del reddito presunto ricavabile per suo tramite), quali la insussistenza dei requisiti necessari ai tini della considerazione che la legge assegna ad essi nella valutazione parametrica, donde poi deriva il giudizio sulla loro rilevanza ai fini della determinazione presuntiva del reddito.

Benvero, che una delle due vetture sia stata connotata della funzione di “bene strumentale” e che l’altra sia stata acquistata nel corso di un periodo di imposta diverso da quello in relazione al quale è stata considerata costituisce “fatto” storico primario ai fini del thema decidendum e non mera fonte di prova della correttezza dell’accertamento poichè entrambe le richiamate circostanze fungono da elementi costitutivi della legittimità dell’accertamento che – in assenza di dette circostanze – non sarebbe più il medesimo ma sarebbe altro da sè e darebbe luogo a tutt’altra base imponibile.

Non resta che concludere che il giudicante -prendendo in esame e peraltro con valutazione del tutto superficiale, nell’ottica della valutazione della correttezza dell’accertamento, elementi che non avrebbe potuto prendere in esame – ha omesso la considerazione di fatti primari decisivi e oggetto di discussione, sicchè ha adottato una decisione per ciò stesso erronea e da cassare.

Consegue da ciò la necessità della restituzione della lite al giudice del merito affinchè rinnovi l’esame delle questioni controverse oggetto del motivo accolto, ed all’esito rinnovi la determinazione in ordine all’impugnazione del provvedimento impositivo.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio manifesta fondatezza del terzo motivo.

Roma, 29 febbraio 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto a riguardo del terzo motivo;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo, assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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