Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15968 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 15968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20237-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENFAP NAZIONALE ENTE NAZIONALE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO

PROFESSIONALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 189,

presso lo studio dell’avvocato MARIO TEOFILI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3952/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/08/2010 R.G.N. 5259/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo, rigetto del primo motivo;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito l’Avvocato TEOFILI MARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 3952/2010 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione spiegata dall’ENFAP Nazionale Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale avverso il decreto ingiuntivo con cui l’Istituto previdenziale, quale gestore del Fondo di garanzia, gli richiedeva il rimborso in via surrogatoria della somma corrisposta ai lavoratori a titolo di tfr L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 7.

A fondamento della decisione la corte d’appello sosteneva che I’ENFAP Nazionale fosse carente di legittimazione passiva in quanto soggetto diverso dall’ENFAP Lazio, effettivo destinatario del provvedimento monitorio azionato in primo grado.

Contro la sentenza ricorre per cassazione l’Inps con due motivi ai quali resiste ENFAP Nazionale con controricorso.

L’Inps deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.c. ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perchè la sentenza impugnata non aveva considerato gli elementi documentali (statuto, Delib. assembleare 23 febbraio 1999) da cui risultava che l’ENFAP Nazionale e l’ENFAP Lazio, rientranti nel genus dell’associazione non riconosciuta, costituissero una entità unitaria.

1.1. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha accertato la distinta soggettività giuridica tra ENFAP NAZIONALE ed ENFAP Lazio, sulla scorta della ctu che ha esaminato visure camerali, la diversità di denominazione e di posizione previdenziale tra i due enti ed il fatto che gli anticipi disposti dall’INPS, oggetto del decreto ingiuntivo, si riferissero all’ENFAP Lazio. Il fatto che, in base allo statuto, tra una struttura nazionale di una associazione non riconosciuta ed una sua articolazione territoriale intercorrano alcuni rapporti non comporta che essi costituiscano un unico soggetto giuridico. Talchè non rileva che, giusto quanto addotto dall’INPS, nel caso in esame lo Statuto ENFAP Nazionale preveda l’istituzione dei comitati regionali in ogni Regione (tenuti ad avvalersi dei servizi resi dalla sede centrale); o che in base ad una delibera del 23.2.1999 sia stato conferito ad un componente del Consiglio di Amministrazione nazionale il compito di gestire come Commissario Straordinario la struttura regionale dell’ENFAP Lazio.

1.2 Premesso che le associazioni locali di una associazione nazionale non sono di per sè organi di quest’ultima, quello che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sent. nn. 4316/2001, 11223/1998), è decisivo per decidere dell’esistenza di una distinta soggettività giuridica, e conseguentemente di una autonoma legittimazione negoziale e processuale, è l’esistenza dell’autonomia patrimoniale e di un’organizzazione territoriale distinta; elementi che vanno riguardati alla luce del principio di effettività (e non tanto sulla base delle previsioni statutarie di una soltanto delle associazioni), ma che l’INPS non ha mai messo in discussione all’interno dell’intero giudizio. Talchè la sentenza si sottrae alle censure sollevate nel motivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’INPS prospetta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere il giudice d’appello confermato la revoca del provvedimento e non disposto l’estromissione dal giudizio della parte carente di legittimazione, nonostante il motivo di appello sul punto.

Il motivo è infondato in quanto il decreto ingiuntivo in oggetto era stato richiesto e concesso soltanto nei confronti di un soggetto sbagliato (l’ENFAP Nazionale), perchè privo di legittimazione sostanziale, e non solo processuale, rispetto al diritto invocato; da ciò discendeva la reiezione della domanda per difetto di una condizione dell’azione. Talchè il decreto ingiuntivo, a prescindere dalle richieste della parte opponente, andava revocato in toto, non potendo rimanere in essere nei confronti di una diversa parte non contemplata all’interno del decreto.

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5200 di cui Euro 5000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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