Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15968 del 25/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15968 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 6935-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
GIANNONI MILA GNNMLI61M58A561T in proprio ed in qualità
di legale rappresentante della società GIANNONI ARREDAMENTI
SRL 01239780479 e del sig. GIANNONI DANIELE
GNNDNL69B18A561P, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato AGOSTA
GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 25/06/2013

- controricorrenti avverso la sentenza n. 10/16/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE dell’1.12.09, depositata il 21/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 06935 sez. MT – ud. 22-05-2013
-2-

22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 6935/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrenti: società Giannoni Arredamenti srl. +2

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Toscana n. 10/16/10, depositata il 21
gennaio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, veniva accolta
l’opposizione della società Giannoni Arredamenti srl. e dei due
soli soci, al 50% ciascuno, germani Daniele e Lila Giannoni, relativamente agli avvisi di accertamento concernenti Irpeg, Irap ed
Iva per la società stessa, nonché l’Irpef per i soci medesimi
ciò riguardo al 2003. In particolare il giudice di second
osservava che in ordine al ricarico l’agenzia non doveva adottare
il criterio della media semplice, bensì di quella ponderale. Quanto alla deduzione dei costi, bene la società aveva fatto nel non
seguire il criterio della competenza, atteso che di essi non si
era avuta la determinazione numeraria se non nel 2003. Quanto poi
alle sopravvenienze attive, la CTR osservava che, per le somme non
pagate a titolo di canone per l’affitto di azienda al padre dei
soci, e cioè Lino Giannoni, ciò non costituiva una rinuncia ad
esso da parte del locatore, ma al più una tolleranza, trattandosi
dei figli, e quindi i relativi crediti della società locatrice, e
cioè la Giannoni Lino & C. sas., non potevano essere considerati
come proventi per l’affittuaria e soci. La Giannoni Arredamenti e
i due Giannoni resistono con controricorso, ed hanno depositato
memoria.
Motivi della decisione

1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

2. Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente
deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che la ripresa a tassazione dei canoni di affitto non corrisposti per diversi anni scaturiva dalla evidente finalità dei contribuenti di ricavare solo dei vantaggi fiscali dall’affitto mede-

previsto che il ritardo di un solo mese comportava il diritto alla
risoluzione del negozio, salvo il risarcimento del danno. Inoltre
i locali dell’azienda sono ufficialmente di proprietà della società Giannoni sas. di Giannoni Lino & C., della quale sono soci
soltanto il padre e i due figli, tanto che solo parte dei canoni
del 2001 era stata pagata nel 2005, e quindi si trattava di operazioni aventi come unica finalità quella di consentire le deduzioni
dei pretesi costi, che in realtà non venivano sopportati, e che
invece costituivano ricavi.
Il motivo è fondato. E’ dato pacifico tra le par la p
prietà dell’azienda in argomento appartiene alla società Giannoni
Lino & C. sas., di cui è accomandatario Lino, e che i figli di
questi, attuali controricorrenti, ne sono pure gli unici soci assieme a lui. Di fatto quindi sono essi che dispongono dell’azienda
gestita formalmente dalla Giannoni Arredamenti srl., e tale situazione comporta la presunzione di un’ipotesi, quanto meno, di elusione fiscale. Va premesso al riguardo che l’interpretazione dei
contratto a tali fini (fiscali), volta a stabilire se i negozi o i
redditi siano soggetti alla esatta imposizione, deve avvenire con
criteri diversi da quelli utilizzabili ai fini civilistici, e deve
attribuire rilievo preminente agli effetti dei negozi stessi ed
alla necessità di prevenire frodi ed abusi (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 23584 del 20/12/2012, n. 12249 del 19/05/2010). Del resto, com’è noto, in materia tributaria, il divieto di abuso del
diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale
preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna
specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere
2

simo, tanto che nel relativo contratto del 1994 era espressamente

3

un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni
economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Tale principio trova
fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposta Iva), nei principi costituzionali di capacità contributiva e

pio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di
obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo
scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali. Esso comporta
l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per
ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente
pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso
da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al
compimento dell’operazione (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n.
30055 del 23/12/2008, Sent. n. 12237 del 2008).
Quindi sul punto la sentenza impugnata non sulta mo a in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto di
quello in opposizione dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo
nel merito, rigetta quelli introduttivi; compensa le spe e del
doppio grado, e condanna i controricorrenti in solido al mborso
di quelle di questo giudizio a favore della ricorrente, ch liquida in euro 3.500,00(tremilacinquecento/00) per onorario, /otre a
quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.

di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il princi-

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