Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15968 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. III, 08/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36283/2019 proposto da:

E.K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI

9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LOSCERBO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1637/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Il ricorrente E.K.F. è cittadino marocchino: dall’insieme del ricorso risulta che è giunto in Italia per ragioni economiche, allo scopo di trovare una fonte di sostentamento che, dalla documentazione prodotta, ha per certi versi in effetti trovato.

2. Impugna una sentenza della Corte di Appello di Bologna che, rigettando l’appello, ha escluso il diritto alla protezione umanitaria, che è l’unica tutela che il ricorrente aveva chiesto, e lo fa ritenendo che, dalla comparazione tra la situazione soggettiva allegata e la situazione del Marocco, è da escludersi che il ricorrente sia vulnerabile, non potendo dirsi tale il migrante puramente economico.

3.- K. ricorre con due motivi, mentre il Ministero, che si è costituito tardivamente, non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Secondo il ricorrente, la corte ha violato i criteri di valutazione della credibilità del suo racconto; criteri che la norma citata (L. n. 251 del 2007, art. 3) indica con specificità, il rispetto dei quali rende sufficiente il racconto ed obbliga la corte, che non vi creda, ad un proprio approfondimento istruttorio.

Il motivo è inammissibile.

Non v’è traccia, nella decisione impugnata, di un giudizio di inverosimiglianza del racconto fatto dal ricorrente, ed anzi, dalla motivazione risulta il contrario, ossia che, la protezione umanitaria viene negata, attesi i motivi economici che hanno spinto il ricorrente ad emigrare.

5.- Ed infatti il secondo motivo, che denuncia omessa o insufficiente motivazione, ma che in realtà può ritenersi come una censura di erronea interpretazione della L. n. 286 del 1998, art. 8, lamenta una violazione del concetto di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria.

Dopo aver ripercorso l’istituto e l’insieme delle interpretazioni che ne fornisce la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, il ricorrente indica quello che tra i tanti possibili significati del concetto di vulnerabilità può essere anche esso rilevante e trascurato dalla corte.

Ritiene che dalla L. n. 14 del 2014, della regione Emilia e Romagna si ricava, unitamente alla normativa successiva, che il concetto di vulnerabilità è comprensivo del disagio e della necessità economica; che dunque quel concetto, proprio perchè ha una legislativa formulazione, doveva essere tenuto in considerazione.

Il motivo è infondato.

Come già deciso da questa corte (Cass. 24904/2020), invece, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perchè non ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali, non assumendo rilievo il diverso significato attribuito alla nozione di vulnerabilità dalla L.R. Emilia Romagna n. 14 del 2015, che tiene conto anche di situazioni di fragilità economica e lavorativa, ma al solo fine di individuare i presupposti per l’erogazione di prestazioni assistenziali e non di regolare i requisiti per il rilascio del menzionato permesso di soggiorno.

Nè può dirsi che in quella legge v’è una nozione, dunque definita dal legislatore, di vulnerabilità; in quanto solo per via interpretativa si assegna al termine in questione il significato voluto dal ricorrente, significato che, si ripete, rileva però solo ai fini della prestazione sanitaria erogabile dalla regione Emilia Romagna.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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