Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15967 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. III, 08/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36269/2019 proposto da:

R.M.Y., elettivamente domiciliato in Brescia, via Aldo

Moro, 48, presso l’avv. ANTONIO CARBONELLI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO BOLOGNA;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2710/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente R.Y. è cittadino pakistano del Punjab. Viveva ad (OMISSIS) quando, verso la fine del (OMISSIS), per strada venne fermato da persone incappucciate che gli intimavano di aiutarli in un traffico di armi, minacciandolo di morte se, nel termine di una settimana, non avesse aderito; il ricorrente, che comunque quel giorno aveva subito da quei ceffi un’aggressione fisica, venne soccorso da passanti, ma, intimorito per la loro azione, e non potendo denunciarli perchè non riconoscibili, decise, con l’aiuto del padre di fuggire; è passato per la Turchia e la Grecia prima di arrivare in Italia.

2.- Impugna una sentenza della Corte di Appello di Bologna che, rigettando l’impugnazione, ha escluso il diritto alla protezione internazionale, ed a quella umanitaria, assumendo che il racconto è generico e dunque non veritiero, ma che, anche se lo fosse, da un lato, la situazione del Punjab non presenta conflitti armati pericolosi per i civili, e per altro verso, alcuna situazione di vulnerabilità è emersa a favorire il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.- Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito, ma senza notificare controricorso. V’è memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- I due motivi possono considerarsi insieme: attengono infatti al giudizio sulla esistenza in Pakistan, e segnatamente nel Punjab, di una situazione di conflitto armato generalizzato, ai sensi dell’art. 14, lett. c) del 2007.

Così che il primo motivo denuncia, per l’appunto, violazione di quella norma, mentre il secondo lamenta insufficiente motivazione quanto alla sua irrilevanza nel caso concreto. In sostanza, la censura mossa alla decisione impugnata è nel senso che non ha adeguatamente riferito sulla situazione del Punjab, escludendo apoditticamente, mediante mero rinvio ad una fonte (EASO 2018) che ivi sia in corso un conflitto armato generalizzato; quando, peraltro, la fonte indica il contrario.

Il motivo è infondato.

Nel primo motivo la censura è di violazione di legge, nel secondo in subordine di insufficiente motivazione, ma la questione è quella sopra evidenziata.

Il giudice di merito in realtà ha l’obbligo di indicare le fonti (cosiddette COI) da cui trae la sua conoscenza del paese di origine, e deve indicarle nel testo aggiornato al momento della decisione, ma non ha l’obbligo di riportarne il contenuto; può limitarsi a citare semplicemente la fonte da cui ha trattato la sua conoscenza; spetta poi al ricorrente contestare il riferimento.

Nel caso presente, il ricorrente lo ha fatto, ma in modo non condivisibile, in quanto ha replicato che il rapporto EASO 2018 indica una situazione di conflitto armato generalizzato, come suffragato da sentenze di merito, che peraltro si riferiscono ad anni diversi da quello preso in considerazione dalla sentenza impugnata; nè dalla allegazione del report relativo risulta quanto affermato dallo stesso ricorrente, riferendosi invece il rapporto ad episodi di violenza e terrorismo sporadici, non già ad un conflitto generalizzato, cosi che la deduzione del ricorrente non è idonea a smentire il riferimento alla fonte operato dalla corte di merito.

Il ricorso va respinto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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