Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15967 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. I, 06/07/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 06/07/2010), n.15967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13918/2008 proposto da:
FASTEN SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio
dell’avvocato CAVALIERE RAFFAELE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CIMINO Aldo Maria, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
UTI (ITALY) SRL, in persona dell’amministratore delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso
lo studio dell’avvocato CEFALY FRANCESCO, rappresentato e difeso
dagli avvocati SUTTI Stefano, CAZZANIGA SIMONA MARIA, giusta procura
speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
e contro
FALL VROT SRL;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 69509/01 e 11898/02 (ad esso riunito),
del TRIBUNALE di MILANO del 3/04/08, depositata l’08/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito l’Avvocato Cavaliere Raffaele (delega avvocato Cimino Aldo
Maria), difensore della ricorrente che deposita atto di rinuncia;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’acquisizione di rinuncia ed eventuale estinzione se
regolare.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Letta la rinuncia al ricorso per regolamento di competenza proposto da Fasten s.r.l. avverso l’ordinanza dal tribunale di Milano del 3 aprile 2008;
ritenuto che la rinuncia al ricorso è stata notificata a UTI ITALY s.r.l. e pertanto ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che stante il mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato Fallimento VROT s.r.l. non deve farsi luogo a pronunzia sulle spese nei suoi confronti, mentre possono essere compensate le spese nei rapporti tra la ricorrente e UTI ITALY.
PQM
La corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010