Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15967 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. I, 06/07/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 06/07/2010), n.15967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13918/2008 proposto da:

FASTEN SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio

dell’avvocato CAVALIERE RAFFAELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CIMINO Aldo Maria, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

UTI (ITALY) SRL, in persona dell’amministratore delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso

lo studio dell’avvocato CEFALY FRANCESCO, rappresentato e difeso

dagli avvocati SUTTI Stefano, CAZZANIGA SIMONA MARIA, giusta procura

speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

FALL VROT SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 69509/01 e 11898/02 (ad esso riunito),

del TRIBUNALE di MILANO del 3/04/08, depositata l’08/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Cavaliere Raffaele (delega avvocato Cimino Aldo

Maria), difensore della ricorrente che deposita atto di rinuncia;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’acquisizione di rinuncia ed eventuale estinzione se

regolare.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Letta la rinuncia al ricorso per regolamento di competenza proposto da Fasten s.r.l. avverso l’ordinanza dal tribunale di Milano del 3 aprile 2008;

ritenuto che la rinuncia al ricorso è stata notificata a UTI ITALY s.r.l. e pertanto ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;

ritenuto che stante il mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato Fallimento VROT s.r.l. non deve farsi luogo a pronunzia sulle spese nei suoi confronti, mentre possono essere compensate le spese nei rapporti tra la ricorrente e UTI ITALY.

PQM

La corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA