Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15966 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18409-2014 proposto da:

M.A., S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA F. STACCI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

VOGLINO, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO BENINCASA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/08/2014 della commissione TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/11/2013, depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha rigettato l’appello di M.A. e S.C. appello proposto contro la sentenza n. 127/14/2012 della CTP di Caserta che aveva già disatteso il ricorso dei predetti contribuenti – così annullando le cartelle di pagamento (notificate il 30.3.2011) per IVA-IRAP e sanzioni relative al periodo d’imposta 2006 e dovute (per effetto di avviso di accertamento divenuto definitivo perchè non impugnato dalla “Infest snc”, della quale i ricorrenti erano stati soci fino all’anno 2010), cartelle che erano state impugnate in primo grado dai menzionati ricorrenti per violazione del principio ex art. 2304 c.c.di previa escussione della società.

La CTR – dopo avere evidenziato che l’Agenzia aveva segnalato che la società era stata cancellata il 7.2.2011 – ha motivato la decisione evidenziando che nelle ipotesi di cancellazione della società non trova applicazione l’art. 2304 nella parte in cui prevede il menzionato beneficio di escussione previa della società, alla luce del fatto che i soci rispondono personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali. D’altronde, per i debiti rimasti in capo ai soci dopo la cancellazione l’azione può essere diretta. La cartella avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri.

Le parti contribuenti hanno interposto ricorso per cassazione (di cui non è stata fornita la prova della compiuta notifica) affidato ad unico motivo.

Le intimate Agenzia ed Equitalia Sud non si sono difese.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1.

Con il primo motivo di impugnazionc (centrato sulla violazione dell’art. 2304 c.c.) la parte ricorrente – dopo avere allegato che la società non era stata cancellata ma si era trasformata in ditta individuale continuando ad operare, siccome era stato comprovato da “atto di ricognizione di causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2323 c.c. allegato all’atto di appello come doc. 5”, così essendosi concentrata in capo all’unico socio rimasto “la titolarità… dei rapporti facenti capo alla società” – si dolevano che il giudicante avesse ritenuto legittima la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale e perciò la notifica delle cartelle senza alcun tentativo di esazione del credito nei confronti del debitore principale.

Il motivo appare manifestamente infondato alla luce dell’indirizzo interpretativo recepito dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia:”Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 civ. cod. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009; Conformi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 26/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3211 del 04/03/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013).

Invero, la cartella esattoriale non può essere qualificata atto esecutivo (perciò soggetto alla condizione di cui qui si tratta) poichè essa è l’atto conclusivo dell’iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo (parificabile all’atto di precetto) e preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2304 c.c., che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva.

Si propone perciò di decidere il ricorso con la procedura camerale, sul presupposto della manifesta infondatezza dello stesso.

Roma, 15 febbraio 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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