Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15966 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE FOLADE SAS DI GROTTO ELISABETTA & C. (già

Immobiliare

Vittoria Sas di Grotto Elisabetta & C) in persona della

titolare e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 116, presso lo studio dell’avvocato NERI FULVIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANILDO FRANCESCO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamene domiciliata in ROMA, VIA

PORTONACCIO 200, presso lo studio dell’avv. MARIOTTI DANIELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. SANTIN PIERO, giusta

procura speciale a margine della seconda pagina del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

T.R. (OMISSIS), G.F.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 36/2 010 del TRIBUNALE di VENEZIA – Sezione

Distaccata di SAN DONA’ DI PIAVE del 26.11.09, depositata il

18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. L’Immobiliare Folade s.a.s. di Grotto Elisabetta & C. (già Immobiliare Vittoria s.a.s. di Grotto Elisabetta & C.) ha proposto ricorso contro L.S., T.R. e F. G. avverso la sentenza del 18 gennaio 2010, pronunciata in una controversia inter partes in grado di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di San Donà di Piave dal Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di San Donà di Piave.

Ha resistito al ricorso con controricorso la L., mentre non hanno svolto attività difensiva le altre due parti intimate.

p. 2. Essendo state rilevate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“…. Con atto depositato il 12 dicembre 2010 i difensori delle parti costituite hanno presentato istanza congiunta di pronunzia di inammissibilità del ricorso per cassazione, adducendo che fra tutte le parti sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo, che ha definito la vicenda e fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità. In tale istanza, sottoscritta personalmente dalle due pari costituite oltre che dai loro difensori e da soggetti qualificatisi come il T. e la G., si è chiesto pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Ricorrono effettivamente le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per la cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta transazione (si veda già Cass. sez. un. n. 368 del 2000, secondo cui “Quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione”; successivamente, fra tante, Cass. sez. un. n. 78 del 2003 e n. 14059 del 2004).

Le concordi allegazioni delle parti costituite sono sufficienti a considerare sia l’effettività dell’intervento della transazione, sia la sua idoneità ad effettivamente determinare la cessazione della materia del contendere, nel mentre la sottoscrizione delle due parti non costituite, non riferibile con certezza ad esse (in quanto non difese da procuratore, che si assuma la responsabilità in proposito), appare superflua, attesa la loro mancata costituzione e, quindi, l’assenza di interesse a contraddire sul punto”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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